Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Prescrizione del credito tributario ed efficacia interruttiva degli atti dell'agente della riscossione (di Giuseppe Ingrao)


Il tema della prescrizione del credito tributario e della sua interruzione in relazione ad atti riconducibili al Fisco presenta notevoli profili di criticità, connessi al fatto che, mancando una specifica disciplina nel settore tributario, occorre far riferimento alle norme civilistiche in subiecta materia. Le modalità di attuazione dell’obbligazione tributaria, che notoriamente differiscono da quelle relative alle obbligazioni tra privati, impone, soprattutto in punto di atti interruttivi della prescrizione, una attività interpretativa particolarmente attenta alla ratio dell’istitu­to, in quanto diversamente, cioè attenendosi alla formulazione testuale delle nor­me, si finirebbe per riservare al credito tributario un trattamento deteriore rispetto a quello comune.

The statute of limitation for tax credit and the effects of interruptive acts by the tax collection agent

The issue concerning the statute of limitation of tax credit and the interruption of its subsequent acts by the tax collection agent appears to be highly critical. A specific discipline in the field of tax law is lacking and, therefore, one shall make recourse to the discipline in force under civil law. The difference between the implementation of tax obligations and of civil obligations imposes a careful interpretation with regard to the function of the statute of limitation rules, in order to avoid that tax credit is treated differently from the common one.

1. Premessa La recente rivitalizzazione dell’attività di riscossione dei tributi [1] ha, tra l’altro, determinato la necessità di verificare l’intervenuta prescrizione del credito tributario in relazione al riconoscimento dell’efficacia interruttiva di atti posti in essere sia da Equitalia, sia dal contribuente [2]. Mancando un’autonoma disciplina dell’istituto della prescrizione nella legislazione fiscale, la problematica in questione va risolta attingendo alle disposizioni del codice civile in subiecta materia, le quali contengono norme di diritto comune, in quanto espressive di principi valevoli per la ge­neralità dei rapporti giuridici [3]. La qualificazione delle disposizioni in questio­ne come norme di diritto comune discende dal fatto che la prescrizione è un istituto unitario, poiché persegue medesime finalità in qualunque comparto giuridico venga richiamato [4]. L’applicazione delle norme codicistiche sulla prescrizione oltre l’ambito dei rapporti tra privati, ed in particolar modo all’obbligazione tributaria [5], presenta, tuttavia, profili di criticità su cui ci soffermeremo. Ciò posto, rammentiamo che l’istituto della prescrizione è stato oggetto di approfonditi studi condotti sia nell’ambito del diritto sostanziale [6], finalizzati in modo particolare a delinearne gli effetti e le rationes, sia nell’ambito del diritto processuale [7], finalizzati a chiarire la natura dell’eccezione di prescrizione, le modalità ed i tempi di proposizione dell’eccezione, la prova della avvenuta prescrizione, ecc. L’art. 2934 c.c. individua nell’estinzione del diritto [8] l’effetto della inerzia, cioè del non uso o non esercizio [9] da parte del titolare per un determinato arco temporale [10]. Estinguendosi il diritto, conseguentemente il soggetto pas­sivo viene liberato dall’obbligazione posto a suo carico [11]. In questa misura, si è notato che la prescrizione, più che l’estinzione del diritto, determina l’e­stinzione del rapporto giuridico, involgendo quindi anche la situazione del soggetto passivo, il quale resta appunto liberato dal vincolo obbligatorio [12]. Tale ricostruzione, tuttavia, mal si concilia con la previsione di cui all’art. 2940 c.c., secondo cui non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. Se il diritto fosse estinto, il pagamento sarebbe da considerarsi indebito e quindi pienamente ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c. È, quindi, più corretto affermare che, una volta decorsi i termini prescrizionali, il diritto prescritto perde la propria forza, potendo essere [continua..]

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