Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Giudice tributario e atto impositivo (di Massimo Basilavecchia)


L'affermazione che il giudice tributario può compiere una rideterminazione della base imponibile solo se tale richiesta è contenuta nel ricorso e in particolare nei motivi sembra ovvia; invece, ad una lettura attenta, la sentenza fissa i limiti del potere sostitutivo del giudice tributario, assumendo come punti di riferimento l’atto impugnato e il ricorso; con conseguenze rilevanti per entrambe le parti. Sorge poi il dubbio che la richiesta di rideterminazione possa essere considerata implicita quando il motivo di ricorso investe la quantificazione del reddito e dei suoi componenti.

Tax court and tax claim

It is commonly hold that the judge can redetermine the tax base only after a specific request is made in the judicial claim and, in particular, in its causes for complaint. However, a careful review of the judgement under comment shows that it delimits the judges’ power in substitution to be exercised making reference to the contested tax assessment and the judicial claim. It is doubtful if the request for the redetermination of the tax base could be considered implied when the causes for complaint refer to the quantification of the income and its components.

1. Struttura della decisione e motivi di interesse La sentenza della Corte di Cassazione in esame si segnala non tanto per la soluzione offerta alla questione specifica – se fosse legittima, da parte del giudice di appello, la riduzione dell’imponibile operata riconoscendo, a fronte di un accertamento induttivo ritenuto legittimo, una quota di costi determinabile in percentuale ai maggiori ricavi accertati – quanto per talune questioni di fondo, relative al rapporto tra sentenza del giudice tributario e atto impositivo impugnato, che vengo­no nella motivazione della decisione affrontate, sia pure rapidamente, con una linearità che stimola riflessioni ulteriori. I passaggi salienti sono questi: a) si aderisce in primo luogo alla giurisprudenza in ordine alla riconoscibilità di una quota costi forfetaria, in occasione di rideterminazione induttiva del reddito [1]; b) si osserva tuttavia che tale riconoscimento può avvenire se viene richiesto dal ricorrente “nei gradi di merito”; c) il fatto che la cognizione del giudice tributario sia estesa al merito e comporti un potere di rideterminazione della pretesa mediante riduzione del quantum accertato non appare rilevante; d) assorbente infatti è il rilievo che la sentenza non può superare i limiti quantitativi della domanda di parte (ultrapetizione) decidendo su domande ed eccezioni non sollevate; e) il potere sostitutivo del giudice tributario rispetto all’atto impugnato incontra dunque il limite del rispetto dei motivi di ricorso, e non è dunque assimilabile ad una giurisdizione di merito quale quella esistente nel giudizio amministrativo, che condurrebbe alla diretta riforma degli atti impugnati; f) nel giudizio tributario pertanto, pur essendo pacifico che la sentenza non può essere meramente rescindente, dovendo “accedere” al rapporto tributario, la verifica sullaconsistenza della pretesa erariale può essere effettuata solo se e nella misura in cui lo consentano i motivi di ricorso. Tralasciando la premessa sub a), che non ha diretta incidenza ai fini della definizione del rapporto tra sentenza e atto, cui è dedicato il presente commento, si potrebbe osservare in primo luogo che la sentenza non ha particolare originalità, poiché sia le osservazioni sul ruolo del giudice, rispetto all’atto, sia quelle in merito alla rilevanza della domanda, sembrano in definitiva una mera conferma di indirizzi già consolidati. In realtà, il caso oggetto di decisione ha costretto la Suprema Corte ad alcune importanti precisazioni sul ruolo del giudice, e sul senso e sui limiti della portata sostitutiva della sentenza rispetto all’atto, che meritano attenzione. 2. Rideterminazione dell’imponibile e motivi di ricorso Passando dunque all’analisi delle precisazioni, non sembrano esservi dubbi sulla correttezza della [continua..]

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