Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Fondato pericolo per la riscossione ed esazione straordinaria nell'accertamento esecutivo (di Alessandro Giovannini)


L’art. 29, lett. c) della L. 30 luglio 2010, n. 122, modificata dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto nuove regole per la riscossione delle imposte sui redditi, del­l’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive in caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione medesima.

La disciplina si inserisce nel nuovo sistema di riscossione dei tributi incentrato sulla qualificazione dell’avviso di accertamento come titolo esecutivo. Tre gli argomenti esaminati nel saggio in pubblicazione: il primo relativo al­l’in­ter­pre­ta­zio­ne della lett. c), avuto riguardo ai termini procedimentali che essa stessa scandisce con rinvio a quelli indicati alle lett. a) e b) dello stesso art. 29; il secondo riguarda atto e procedimento so­sti­tu­ti­vi del “vecchio” ruolo straordinario e del suo meccanismo formativo, con valutazione delle problematiche con­se­guenti in punto motivazione e difesa del debitore; il terzo, finalmente, concerne il rapporto tra nuova e­se­cu­zio­ne straordinaria ed istituti già ordinati alla garanzia del credito erariale in caso di fondato pericolo per la sua ri­scossione e più precisamente tra nuova esazione e misure cautelati previste dal D.Lgs. n. 472/1997 e dalla L. n. 2/2008.

Founded danger for tax collection and extraordinary exaction in the executive assessment

Art. 29, letter c), of Law No. 122 of 30 July 2010, as amended by Law No. 106 of 12 July 2011, introduced new rules for the collection of income taxes, value added tax and regional tax on productive activities in case of danger for the positive outcome of the collection itself. The new rules are part of the reformed tax collection system, based on the qualification of the notice of assessment as an instrument permitting enforcement. This paper will examine three main topics: the first one relates to the unvarnished interpretation of letter c), having regard to the procedural terms with reference to those specified in letters a) and b) of Art. 29 itself; the second one concerns the act and procedure that are going to replace the “former” extraordinary tax roll and its mechanism of formation, with the related problems concerning the motivation of assessment and taxpayer’s defense; the third, finally, concerns the relationship between the new extraordinary tax collection and other instruments already provided for the tax credit guarantee in case of danger for the collection and, more precisely, between the new tax collection and the measures provided by Legislative Decree No. 472/1997 and Law No. 2/2008.

1. La nuova disciplina della riscossione straordinaria nell’accertamento esecutivo: osservazioni introduttive e piano dell’indagine La L. 30 luglio 2010, n. 122, modificando il procedimento di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e sulle attività produttive, e qualificando come titoli esecutivi, in luogo del ruolo, l’avviso di accertamento, quello d’irrogazione delle sanzioni e l’atto di rideterminazione del credito, ha introdotto anche una nuova disciplina per il caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione [1]. In particolare, la lett. c) dell’art. 29, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, stabilisce che in presenza di pericolo, «decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a)» (ossia, avviso di accertamento, avviso di irrogazione delle sanzioni e avviso di rideterminazione), «la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale, comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione, anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b)». Nell’ipotesi indicata «e ove gli agenti della riscossione, suc­cessivamente all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione», non opera, invece, la sospensione di cui alla lett. b). Le disposizioni ora richiamate sollevano numerose questioni di non facile soluzione. A me pare, anzitutto, che la riforma sia stata introdotta in maniera frettolosa, senza adeguata considerazione delle sue implicazioni sistematiche e dei suoi risvolti pratici [2]. Non si è tentato, infatti, neppure in maniera approssimativa, un coordinamento delle nuove disposizioni col tessuto ordinamentale nel quale si inseriscono e non si è neanche sentita l’esigenza di a­dottare una disciplina che, in ragione dell’eliminazione del ruolo, consentisse comunque di mantenere percepibile la separazione, storicamente acquisita e teoricamente consolidata, tra fase d’accertamento dell’obbliga­zione d’im­po­sta e fase della riscossione del credito corrispondente [3]. Non discuto l’idea ispiratrice della riforma, che, per molti aspetti, nella sua originaria traduzione normativa – quella cioè anteriore alla L. n. 106/2011 – riprendeva scelte già compiute da altri ordinamenti europei, con l’intento di superare i momenti “vuoti” del procedimento [4]. D’altra parte, non si può neppure dimenticare come l’aspirazione a concentrare titolo esecutivo e ordine di pagamento nell’atto d’accertamento abbia radici antiche, risalendo al R.D. 14 aprile [continua..]

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