Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'operatività della confisca e le sorti del sequestro preventivo in presenza di impegno al pagamento del debito tributario: in dubio pro reo? (di Luca D'Agostino)


Il D.Lgs. n. 158/2015 ha introdotto diverse disposizioni a carattere premiale per il contribuente che estingua le proprie pendenze nei confronti del fisco ovvero che si impegni a versare all’Erario l’imposta evasa (o parte di essa). In particolare il nuovo comma 2 dell’art. 12 bis, D.Lgs. n. 74/2000 prevede che «la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro». Premesso un breve commento sulla disposizione e sull’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, l’Autore si interroga sulla possibilità di adottare una lettura maggiormente favorevole all’imputato che, al tempo stesso, sia coerente con la nuova disciplina degli effetti penali dell’estinzione del debito tributario e con i principi generali in materia di misure cautelari reali.

How the confiscation and the preliminary seizure should behave when the debtor expressly commits to pay the taxes claimed: in dubio pro reo?

D.Lgs. n. 158/2015 has introduced various “rewarding” mechanisms available to the taxpayer who extinguishes his tax debts or expressly commits to pay them (or part of them). In particular, the new paragraph 2 of art. 12 bis, D.Lgs. n. 74/2000, establishes that «confiscation does not apply for the part that the debtor undertakes to pay, even in case of preliminary seizure». Following a brief analysis of the provision and on the interpretation gave by the Italian Supreme Court, the Author tries to find out if an alternative reading, more favorable to the accused and more consistent with the new legal framework on criminal effects of full payment of tax debts and with general criminal principles on precautionary measures, does exist.

1. Premessa. La disciplina della confisca tributaria Tra le disposizioni di maggiore interesse contenute nel D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 spiccano quelle dirette a ridisegnare la disciplina della confisca del profitto del reato tributario, contenute nel nuovo art. 12 bis, D.Lgs. n. 74/2000. L’innovazione normativa comporta taluni problemi di coordinamento, spe­cie con i principi generali in materia di misure cautelari reali e con le disposizioni di cui ai novellati artt. 13 e 13 bis del medesimo decreto legislativo, finalizzate a premiare il comportamento collaborativo del contribuente. Si tratta di disposizioni che corrispondono alle esigenze concorrenti di assicurare una adeguata risposta sanzionatoria nonché di favorire il comportamento resipiscente e collaborativo del contribuente [1]. L’impegno al versamento dell’impo­sta evasa sembrerebbe dunque condurre alla paralisi degli effetti della confisca; la scelta del legislatore è mirata a privilegiare le ragioni creditorie dell’Era­rio rispetto a quelle – squisitamente penalistiche – connesse alla natura marca­tamente sanzionatoria della confisca. In materia penaltributaria, una forma di confisca per equivalente era prevista già prima della riforma. Infatti, l’art. 1, comma 143, L. n. 244/2007 (ora a­brogato dal D.Lgs. n. 158/2015) sanciva l’applicabilità della confisca di cui al­l’art. 322 ter c.p. rispetto a numerosi reati tributari. Il comma 1 dell’art. 12 bis [2] si limita a ripetere la formulazione della disposizione prevista per i delitti contro la Pubblica Amministrazione; in questo la riforma si è limitata a conferire all’istituto una più razionale collocazione sistematica, inserendolo nell’ambito suo proprio. Non cambia, dunque, il modus procedendi per il giudice che pronunci sentenza di condanna per un reato tributario: egli sarà chiamato a verifi­care, anzitutto, se sia possibile procedere alla confisca diretta dei beni che costituiscono profitto del reato; solo laddove verifichi l’impossibilità di apprendere direttamente il profitto dovrà disporre la confisca di valore, cioè l’abla­zione di una parte del patrimonio legittimamente posseduto dal condannato, avente valore corrispondente all’ammontare del profitto derivante dal reato [3]. Del pari, conserva validità l’elaborazione teorica relativa all’individuazione del soggetto passivo della confisca, in caso di reati commessi dal rappresentante legale di una società; all’individuazione del carattere sanzionatorio o meno della confisca “di valore”; alla definizione di profitto confiscabile [4]. La disposizione introduce un elemento di novità riguardo all’oggetto materiale [continua..]

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