Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La scusante dell'illecito tributario per obiettiva incertezza della legge (di Maurizio Logozzo)


L’ordinamento tributario esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative qualora la normativa da applicare al caso concreto risulti obiettivamente incerta. Tale esimente è presente nel nostro sistema da lungo tempo ed oggi costituisce un principio generale in materia di sanzioni amministrative tributarie, sancito da numerose disposizioni tra cui l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). Come affermato dalla dottrina e dalla recente giurisprudenza della Cassazione, l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa. La valutazione dell’obiettiva incertezza spetta al giudice tributario, che applica l’esimente quando riconosce la ragionevolezza dell’interpretazione seguita dal contribuente. Le cause sintomatiche dell’obiettiva incertezza, non essendo questa definibile in astratto, devono essere verificate in relazione all’applicazione della norma al caso concreto: spetta dunque alla giurisprudenza la valutazione della loro sussistenza. Se i presupposti per l’applicazione dell’esimente sono oggi ben delineati, rimangono aperte alcune problematiche di carattere processuale, fra le quali spicca l’ipotesi di applicazione officiosa della causa di non punibilità da parte del Giudice in assenza di specifica domanda proposta dal contribuente.

The uncertainty of tax law as a circumstance excluding wrongfulness

The Italian tax system excludes the infliction of administrative penalties when the tax law appears objectively uncertain. This excuse is part of the legal system since long time and is now considered as a general principle, set inter alia by art. 10 of the Statuto dei diritti del contribuente. According to the Supreme Court, tax uncertainty is objective when there is no certainty on the content, the object or the recipients of tax rules or when the interpretation is uncertain and ambiguous. The assessment of the objective uncertainty of tax law belongs to Tax Courts, which apply the excuse upon assessment of the reasonableness of the taxpayer’s interpretation. The Supreme Court has indicated some symptomatic causes of the objective uncertainty of tax law, such as the lack of previous decisions by Tax Courts, the existence of conflicting rulings or when the taxpayer acts in accordance with the Tax Authority’s instructions. While the prerequisites of the excuse are well defined, some doubts on procedural rules remain, particularly on the issue concerning the power of Tax Courts to set sanctions aside on the ground of legal uncertainty even in absence of a taxpayer’s specific request.

1. L’evoluzione storico-legislativa della scusante dell’obiettiva incertezza nella legge tributaria Il problema della conoscenza della legge tributaria da parte del contribuente non è mai stato estraneo all’ordinamento tributario sotto il profilo della non punibilità dell’illecito. Tant’è che negli ultimi anni la giurisprudenza, sia delle Commissioni tributarie che della Cassazione, ha applicato in numerose circostanze la scusante dell’obiettiva incertezza della legge, prevista da più disposizioni del­l’ordinamento tributario, al fine di escludere la punibilità dell’illecito tributario. E, si sa, nell’ambito della tutela, l’aspetto punitivo, in quanto comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) particolarmente onerose, è maggiormente sentito dal contribuente rispetto a quello, prettamente impositivo, della debenza dell’imposta. Di qui l’esigenza di fare il punto sull’argomento, partendo brevemente dall’evoluzione legislativa della scusante fino ad analizzare gli ultimi approdi della giurisprudenza e della dottrina, che, pur concordando sulla individuazione del presupposto applicativo (l’equivocità della norma tributaria), tuttavia divergono quanto all’aspetto soggettivo, sia dell’organo (giurisdizionale e/o amministrativo) che può sancire la non punibilità, sia del soggetto cui deve afferire la situazione di incertezza «sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria», che vale ad escludere la punibilità (il giudice e/o il contribuente). L’elemento scusante dell’illecito tributario per inconoscibilità della legge è stato, anzitutto, ricollegato al fenomeno dell’incertezza della legge tributaria, fenomeno che, pur essendosi acuito a seguito delle riforme tributarie degli ultimi decenni, ha radici ben lontane. Fin dagli anni ’20 del secolo scorso, infatti, il legislatore ha avvertito l’e­si­genza di non colpire con sanzioni gli illeciti determinati dalla incertezza della normativa tributaria, ed è proprio tale stato di incertezza la principale cau­sa dell’errore incolpevole sulla applicazione della legge tributaria. La “scusante” dell’obiettiva incertezza della legge tributaria, sia pur con forme e sfumature diverse, è presente quindi da lungo tempo nell’ordina­mento tributario, anzi si potrebbe dire che essa costituiva una peculiarità di tale ordinamento, non essendo prevista in altri settori del diritto (in materia penale, ove senz’altro è più avvertita l’esigenza di tutela della libertà, è occorsa la sent. n. 364/1988 della Corte costituzionale per ritenere scusabili gli illeciti determinati da oggettiva incertezza della normativa, che [continua..]

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