Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'imputazione temporale della plusvalenza derivante dal contratto di sale and lease back in soggetti non IAS (di Irene Pini)


Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte (seppur nella sua composizione penale) affronta la questione dell’imputazione temporale delle plusvalenze generate da contratto di sale and lease back per i soggetti c.d. non IAS e sembra accogliere l’orientamento secondo cui, anche per i soggetti non IAS, vale il principio di imputazione delle plusvalenze lungo l’intera durata del contratto di leasing, attribuendo valenza fiscale all’art. 2425 bis c.c.

La suddetta statuizione sembra peraltro ulteriormente avvalorata dalla recente novella legislativa introdotta con L. n. 19/2017, con la quale si è rafforzato, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali (ad esclusione delle sole imprese minori ex art. 2435 ter c.c.), il principio di derivazione del reddito d’impresa dalle risultanze di bilancio.

The temporal tax relevance of capital gains deriving from the sale and lease back contract for non-IAS adopters

The decision in comment of the Italian Supreme Court (although in its criminal composition) deals with the temporal tax relevance of capital gains deriving from the sale and lease back contract for non-IAS adopters and seems to accept the interpretation according to which, also for such subjects, capital gains shall be relevant over the entire lease term, giving a tax relevance to art. 2425 bis c.c.

The correctness of this ruling is furthermore supported by the recent amendments made by Law n. 19/2017, through which the principle of derivation of business income from the balance sheet results strengthened, also for companies adopting national accounting standards (with the only exclusion of minor companies according to art. 2435 ter c.c.).

Cass., sez. III, 23 agosto 2016, n. 35294 – Pres. Rosi, Rel. Aceto Imposte sui redditi persone fisiche e giuridiche – Reddito di impresa – Negozio di sale and lease back – Operazione unitaria – Plusvalenza – Criteri di imputazione temporale – Ripartizione graduale (art. 2425 bis, comma 4, c.c.; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 86, 109).   Il negozio di sale and lease back è un negozio unitario, con causa di finanziamento, diversa dunque dalle cause dei distinti segmenti negoziali che lo compongono; pertanto tale contratto, ai fini fiscali, non deve essere scomposto in due negozi (vendita e retrolocazione del bene) e la plusvalenza, generata da tale operazione unitaria, deve essere tassata, in maniera graduale, secondo la ripartizione temporale di cui all’art. 2425 bis, comma 4, c.c., alla quale non deroga l’art. 86, comma 4, del T.U. delle imposte sul reddito.   (Omissis)   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   Il sig. S.G.M.S. ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 23/09/2015 del Tribunale di Sassari che ha respinto la richiesta di riesame del decreto del 14/07/2015 del G.i.p. di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, di beni a lui intestati per un valore pari ad euro 213.047,00, corrispondente all’importo dell’imposta non dichiarata ed evasa. 1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), la erronea applicazione e l’inosservanza dell’art. 322 ter c.p., artt. 321 e 125 c.p.p., perché il sequestro di valore è stato disposto in assenza della preventiva verifica della disponibilità del profitto del reato e senza motivazione alcuna al riguardo o comunque con motivazione apparente. 1.2. Con il secondo eccepisce, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c), la erronea applicazione e l’inosservanza degli artt. 322 ter c.p., artt. 321 e 125, c.p.p., e dell’art. 2425 bis c.c. Deduce al riguardo che la plusvalenza derivante dal contratto del 09/07/2010 di “sale and lease back” dell’immobile destinato a distributore e bar tabacchi, quantificato nella misura di euro 455.950,03, è stata erroneamente imputata per intero all’anno di imposta 2010, piuttosto che distribuito per tutta la durata della locazione finanziaria in ossequio al principio di competenza di cui all’art. 2425 bis c.c., con quanto ne consegue anche in termini di superamento della soglia di punibilità e della effettiva consapevolezza e volontà di evadere l’imposta per l’intero ammontare non dichiarato. Inoltre, aggiunge, non sono state prese in considerazione la perdita di esercizio [continua..]

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