Il passaggio generazionale rappresenta un momento molto delicato nella vita di un’impresa sia per gli indubbi risvolti psicologici che connotano tale evento sia per le difficoltà che si incontrano nell’individuazione del più adeguato strumento giuridico per attuarlo.
Con riferimento a tale ultimo profilo, assume un ruolo centrale l’accurata disamina ex ante di tutti gli aspetti tributari che connotano lo strumento prescelto, al fine di addivenire ad una soluzione che, quanto più aderente alle disposizioni di legge vigenti, nonché ai più recenti orientamenti di prassi e di giurisprudenza, presenti un buon grado di “resistenza” a possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ciò posto, nel presente contributo, dopo aver esaminato i più significativi aspetti tributari del passaggio generazionale dell’impresa, soprattutto in relazione agli istituti dell’abuso del diritto ex art. 10 bis, dello Statuto dei diritti del contribuente, e della fattispecie esentativa di cui all’art. 3, comma 4 ter del TUS, si proverà a dimostrare come, in taluni ambiti (come quello in esame), il mancato raggiungimento di un’adeguata certezza del diritto dipenda, in larga parte, dalla “vaghezza” e dalla “astrattezza” delle disposizioni normative attualmente in vigore, ragion per cui, allo stato, nell’attesa di auspicati interventi legislativi ad hoc, non è possibile prescindere dalle indicazioni provenienti dalla prassi amministrativa e dal diritto vivente.
The generational change represents a very delicate moment in the life of a company both for the undoubted psychological implications that characterise this event and for the difficulties encountered in identifying the most appropriate legal instrument to implement it.
With regard to this last profile, the careful examination ex ante of all the tax aspects characterising the chosen instrument assumes a central role in order to achieve at a solution that, as closely as possible to the provisions of the law in force as well as to the most recent guidelines of administrative practice and case law, present a good degree of “resistance” against possible challenges by the Italian tax authorities.
That said, in the present article, after examining the most significant tax aspects of the generational transfer of the company (especially in relation to the abuse of law pursuant to art. 10 bis of the Taxpayers’Bill of Rights, and of the exemption referred to in art. 3, para. 4 ter, Inheritance and Gift Tax Consolidated Act), the Author will try to demonstrate how, in certain areas (such as the one in question), the failure to achieve adequate legal certainty depends, in large part, on the “vagueness” and “abstractness” of the regulatory provisions currently in force, which is why, while waiting for a desired ad hoc legislative intervention, it is not possible to ignore the indications coming from administrative practice and living law.
KEYWORDS: generational transfer of the company, inheritance and gift tax, tax compliance
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1. Premessa - 2. Il divieto di abuso del diritto o elusione tributaria: una riforma con molte luci e qualche ombra - 3.3. Il passaggio generazionale di aziende e di partecipazioni: la fattispecie esentativa di cui all’art. 3, comma 4 ter del TUS, e le criticità applicative - 4. Profili problematici afferenti i passaggi generazionali delle imprese: disamina della più recente prassi amministrativa - 4.1. Le risposte ad interpello 7 febbraio 2020, nn. 37 e 38: esenzione dall’imposta di donazione di un trasferimento della nuda proprietà di un pacchetto azionario, mediante patto di famiglia, in favore degli eredi, in comunione pro indiviso - 4.2. Le risposte ad interpello 23 agosto 2019, n. 341 e 24 dicembre 2019, n. 537: valutazioni antiabuso (con esiti diametralmente opposti) di operazioni di riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale dell’impresa - 4.3. La risposta ad interpello 30 ottobre 2019, n. 450: scambio di partecipazioni mediante conferimento seguito dalla stipula di un patto di famiglia - 4.4. La risposta ad interpello 29 ottobre 2019, n. 441: trattamento fiscale ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni di un trasferimento per testamento di partecipazioni sociali ad una fondazione - 4.5. La risposta ad interpello 23 agosto 2019, n. 343: valutazione antiabuso di un’operazione di scissione totale finalizzata al passaggio generazionale - 5. Conclusioni - NOTE
Dall’esame della più recente prassi dell’Agenzia delle Entrate emerge in misura sempre crescente l’esigenza di molti contribuenti, che ad essa si rivolgono attraverso lo strumento dell’interpello ex art. 11, L. n. 212/2000 (breviter “Statuto dei diritti del contribuente”), di conoscere in via preventiva le ricadute fiscali di talune operazioni finalizzate al passaggio generazionale delle imprese [1]. Si tratta di quesiti talvolta molto articolati ed eterogenei che, tuttavia, presentano profili di similarità sia con riferimento alla tipologia di operazioni prospettate per attuare i passaggi generazionali delle imprese possedute sia con riferimento ai dubbi di carattere interpretativo, per quanto riguarda le norme tributarie applicabili, ovvero qualificatorio, per quanto riguarda la sussunzione delle (articolate) fattispecie prospettate rispetto alle norme tributarie rilevanti sul punto. E, infatti, le risposte ad interpello – di cui si offrirà una disamina infra – rese dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2019 si caratterizzano tutte per i seguenti elementi: i) molte di esse contengono valutazioni “antiabuso” (ex art. 10 bis, Statuto dei diritti del contribuente [2]) rese con riferimento a prospettate operazioni straordinarie finalizzate al passaggio generazionale delle imprese; ii) altre, invece, si concentrano sulla disamina delle condizioni per ammettere l’applicabilità dell’esenzione [3] dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. n. 346/1990 (breviter “TUS”), a casi connotati da significativi profili di criticità. Ebbene, la prassi dell’Agenzia delle Entrate resa con riferimento a fattispecie di passaggio generazionale delle imprese disvela taluni peculiari elementi che l’interprete deve necessariamente conoscere e tenere in stretta considerazione ai fini di una corretta pianificazione: i) in primo luogo, quello del passaggio generazionale è sempre un momento delicato nella vita dell’impresa, soprattutto perché, come si vedrà meglio infra, gli strumenti a disposizione dell’imprenditore per attuarlo sono diversi e ciascuno di essi produce effetti giuridici differenti; ii) in secondo luogo, la [continua ..]
È noto che, per molti anni, nel nostro ordinamento, a differenza di quanto è avvenuto nella gran parte degli ordinamenti dei Paesi dell’Europa continentale, sia mancata una disposizione normativa che vietasse l’abuso del diritto. Ciò ha determinato un profondo contrasto di opinioni circa la possibilità di considerare comunque vigente, quale principio inespresso, un siffatto divieto, dividendosi la dottrina fra quanti hanno sostenuto l’impraticabilità di tale interpretazione in nome della certezza del diritto e quanti, di contro, l’hanno sostenuta, ritenendo che l’abuso del diritto rappresentasse lo strumento più adeguato per evitare che il rispetto formale della legge portasse a risultati iniqui [7]. Sono altrettanto noti i tentativi effettuati nel nostro Paese di individuare una disciplina unitaria in grado di contrastare il fenomeno dell’abuso del diritto. Anzitutto, giova evidenziare come abbia da sempre rappresentato communis opinio la circostanza che l’elusione fiscale occupasse uno spazio intermedio tra risparmio legittimo (o lecito) d’imposta ed evasione. L’elusione fiscale non è “violazione”, ma “aggiramento” di precetti fiscali. È un comportamento formalmente conforme alle norme (norme impositive o norme di favore), ma non alla loro ratio; l’elusione realizza un “risparmio fiscale” e non è giustificata da valide ragioni extrafiscali. In altri termini, mentre con l’evasione si sottrae all’Amministrazione Finanziaria un reddito tassabile già maturato, con l’elusione si evita, attraverso architetture contrattuali ad hoc, vere ed effettive, che un elemento economico si manifesti come imponibile, ovvero si modifica il regime fiscale, per così dire, naturale di quello stesso elemento, prima che venga a sussistere [8]. L’elusione, insomma, è posta in essere con strumenti leciti, mentre l’evasione appartiene all’area dell’illecito [9]. Prima del famoso trittico di sentenze della Corte di Cassazione, sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30055, n. 30056, n. 30057, si riteneva pacifico che nell’ordinamento italiano non ci fosse un principio generale anti-elusivo. In specie, non lo era quello contenuto nella versione originaria dell’art. 10, [continua ..]
Con la legge finanziaria del 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore ha sottratto all’imposta sulle successioni e donazioni [44], con norma eccezionale di esenzione, “I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta”, aggiungendo il comma 4 ter all’art. 3 del TUS. L’esenzione è stata estesa anche al coniuge, per effetto dell’art. 1, comma 31, L. n. 244/2007. Con riguardo ai limiti e alle condizioni richieste per l’applicazione della esenzione in esame, è previsto che “In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”; il mancato rispetto dei predetti limiti e condizioni comporta l’automatico decadimento dal beneficio e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997. Appare evidente come con la norma in esame il legislatore abbia voluto manifestare la propria volontà di agevolare il passaggio generazionale di ogni organismo imprenditoriale direttamente (i.e., azienda o ramo di essa) ovvero indirettamente (i.e., partecipazioni societarie), evitando che la necessità di reperire risorse per assolvere oneri tributari (in ispecie, l’imposta sulle successioni e donazioni potenzialmente dovuta al momento della donazione delle partecipazioni societarie) possa costringere i beneficiari a ricorrere all’indebitamento. Con riferimento all’esclusione da imposta sulle successioni e donazioni nei casi di trasferimento a titolo [continua ..]
Dalle considerazioni sin qui svolte emergono, con chiarezza, le ragioni per le quali i contribuenti coinvolti in operazioni straordinarie finalizzate al passaggio generazionale delle imprese hanno sentito l’esigenza (recte, la necessità), negli ultimi anni, di (frequentemente) interpellare in via preventiva l’Agenzia delle Entrate con riferimento ai risvolti fiscali delle suddette operazioni. Come si evince dai documenti di prassi esaminati di seguito, i dubbi dei contribuenti attengono, da un lato, alla corretta interpretazione dell’art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente, in punto di eventuale riconducibilità dell’operazione prospettata all’ambito applicativo della disciplina dell’abuso del diritto o elusione tributaria, e, dall’altro, alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4 ter del TUS, in punto di applicabilità della esenzione quivi disciplinata alla fattispecie rappresentata. Si è già esposto sopra il motivo per il quale i contribuenti hanno sentito (e continuano a sentire) l’esigenza di recepire una interpretazione amministrativa delle disposizioni in esame: esse, difatti, condividono la natura di norme “aperte” e “astratte”, dai contenuti talvolta connotati da evidenti “zone d’ombra”, la cui lettura piana, evidentemente, non consente di addivenire in prima battuta ad una sufficiente certezza tale da mettere al riparo da contestazioni future le operazioni prospettate. In altri termini, si tratta di disposizioni il cui contenuto necessita di una costante ricostruzione del significato sulla base dell’individuazione casistica delle fattispecie impositive di volta in volta rappresentate: solo attraverso un’esegesi sistematica e razionale è possibile colmare le lacune che gli artt. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente, e l’art. 3, comma 4 ter del TUS, inevitabilmente presentano.
Con le risposte ad interpello 7 febbraio 2020, nn. 37 e 38 [62] l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti interpretativi in merito all’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4 ter del TUS, nel caso di donazione, finalizzata al passaggio generazionale dell’impresa, della nuda proprietà di un pacchetto azionario in favore degli eredi, in comunione pro indiviso. I documenti di prassi in esame, dunque, consentono di aggiungere un altro importante tassello nella ricostruzione esegetica del disposto normativo di cui all’art. 3, comma 4 ter del TUS, in quanto all’esito delle stesse può considerarsi ormai sufficientemente certo che: i) l’esenzione in discorso risulta applicabile anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione che, ai sensi dell’art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria [63]; ii) l’esenzione risulta applicabile anche nell’ipotesi in cui la quota di controllo non sia trasferita, anche mediante patto di famiglia, per il diritto di piena proprietà, ma solo per il diritto di nuda proprietà, a condizione che, come ammesso dall’art. 2352 c.c., si stabilisca, con apposito accordo (‘salvo convenzione contraria’) una diversa attribuzione del diritto di voto in assemblea (come, nei casi di specie, era stato effettuato in favore dei nudi proprietari) che deve permanere in capo questi ultimi per almeno cinque anni dalla data del patto di famiglia. In altre parole, è stato chiarito come l’esenzione dall’imposta di donazione ex art. 3, comma 4 ter del TUS, sia applicabile anche all’atto di donazione del solo diritto di nuda proprietà con diritto di voto: da un lato, infatti, il controllo societario viene trasferito ai donatari-nudi proprietari, in virtù di una convenzione ex art. 2352 c.c., da stipularsi contestualmente all’atto di donazione, e, dall’altro, il donante manterrà un diritto di usufrutto “a contenuto limitato”, il quale non potrà mai essere limitato tuttavia con riferimento alla titolarità del [continua ..]
Con la risposta ad interpello 23 agosto 2019, n. 341 [64] l’Agenzia delle Entrate ha concluso per l’abusività, ricorrendone i presupposti stabiliti dall’art. 10 bis, Statuto dei diritti del contribuente, di un’operazione di “family cash out” finalizzata al passaggio generazionale nella gestione operativa di una società industriale dai soci di “prima generazione ai soci di “seconda generazione”. Per quanto concerne la fattispecie, una società (Target) era inizialmente partecipata da due nuclei familiari, in parte da membri di prima generazione e in parte da membri di seconda generazione. Nell’ottica di realizzare il passaggio generazionale della società Target, i soci di prima generazione intendevano rivalutare (ai fini fiscali ex art. 1, comma 1054, L. n. 145/2018) le proprie partecipazioni e cederle ad una Newco partecipata dai due soci di seconda generazione. La Newco sarebbe stata poi incorporata con fusione inversa dalla Target, che, all’esito della riorganizzazione, sarebbe stata detenuta soltanto dai soci di seconda generazione in misura paritaria. La ragione dell’operazione prospettata dagli istanti, in estrema sintesi, in presenza di divergenze di vedute circa la gestione dell’azienda di famiglia, era quella di preservarne la continuità mediante il passaggio generazionale, posto che gli acquirenti delle partecipazioni, privi delle disponibilità liquide necessarie per l’acquisto, erano gli unici soci, al 50% ciascuno, della newco ed i danti causa erano i genitori, i quali, con la dismissione delle loro partecipazioni, sarebbero usciti definitivamente dalla compagine sociale della target (ed i figli diventerebbero amministratori della stessa). Il prezzo delle partecipazioni dei genitori sarebbe stato pagato dai soci di seconda generazione utilizzando il cash flow della società target (la società di famiglia) limitatamente al 50% del relativo ammontare, rimandando ad un momento successivo il regolamento della differenza. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate si è espressa ritenendo abusiva l’operazione descritta, in quanto unicamente finalizzata ad aggirare le disposizioni tributarie in materia di recesso c.d. “tipico” del socio [65], consentendo ai soci uscenti di fruire [continua ..]
Con la risposta ad interpello 30 ottobre 2019, n. 450 [66] l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riferimento a taluni peculiari aspetti di natura fiscale relativi ad una complessa operazione prospettata dall’istante per attuare il passaggio generazionale dell’azienda da questi detenuta. Lo schema operativo ipotizzato dall’Istante per attuare il passaggio generazionale dei figli nella Holding di famiglia, detenuta al 100% dall’Istante non in esercizio di impresa e quindi come persona fisica, può essere riassunto come di seguito: 1. conferimento (ex art. 177, comma 2 del TUIR) dell’intera partecipazione posseduta dall’Istante in una NewCo; 2. attribuzione del controllo della NewCo ai figli, mediante patto di famiglia [67]. L’istante ha chiesto conferma della disciplina fiscale applicabile alle operazioni prospettate in istanza sia ai fini delle imposte dirette che indirette. Ebbene, ai fini delle imposte dirette l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’applicabilità del regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2 del TUIR – in luogo del regime di cui all’art. 9 del TUIR – in quanto i due regimi sono posti su un piano di pari dignità e, inoltre, il regime di realizzo controllato “non è un vero e proprio regime di neutralità fiscale, ma piuttosto può essere considerato un criterio di valutazione dello scambio di partecipazioni, basato sul comportamento contabile della conferitaria” [68]. Ai fini delle imposte indirette, l’operazione di conferimento va assoggettata a registrazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (breviter, “TUR”), con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di 200,00 euro. Con riferimento al profilo dell’attribuzione del controllo della NewCo ai figli, mediante patto di famiglia ex artt. 768 bis ss. c.c., l’Agenzia delle Entrate ha subordinato l’applicazione della disposizione agevolativa di cui all’art. 3, comma 4 ter del TUS, alla condizione che “dall’analisi del Patto di Famiglia o di altri documenti, risulti che il padre abbia trasferito definitivamente il controllo della società congiuntamente ai figli, i quali dovranno [continua ..]
Con la risposta ad interpello 29 ottobre 2019, n. 441 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, ad un trasferimento per via testamentaria di partecipazioni sociali ad una fondazione. Come noto, il TUS esclude l’assoggettamento all’imposta sulle successioni per “i trasferimenti a favore [...] di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità” [69]. L’esenzione dall’imposta è subordinata alla sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare del regime di favore previsto dall’art. 3 del TUS, tra altri soggetti, le fondazioni legalmente riconosciute. Per quanto attiene al requisito oggettivo, la norma attribuisce rilevanza sia allo scopo che la fondazione persegue che alla sua esclusività. Si tratta, quindi, di un requisito da riscontrare nella diversa sede di accertamento in funzione delle concrete attività esercitate e delle modalità di impiego dei beni per il perseguimento degli scopi statutari. La particolarità della fattispecie rappresentata dall’Istante era da rintracciarsi nella circostanza che le partecipazioni sociali, oggetto di disposizione testamentaria, non avrebbero consentito alla fondazione di acquisire il controllo della società, e, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 3, comma 4 ter del TUS. Dunque, il dubbio interpretativo prospettato dall’Istante atteneva al rapporto tra le previsioni di cui ai commi 1 e 4 ter dell’art. 3 del TUS, e, in specie, quale delle due disposizioni dovesse prevalere. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inapplicabile l’art. 3, comma 4 ter del TUS, al caso di specie, trovando viceversa applicazione la disposizione “generale” di cui al comma 1 del citato art. 3, venendo unicamente in rilievo la condizione soggettiva del beneficiario del trasferimento delle partecipazioni sociali. In ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nell’ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte della fondazione, ai fini del [continua ..]
Con la risposta ad interpello 23 agosto 2019, n. 343 [70] l’Agenzia delle Entrate ha analizzato gli aspetti fiscali di un’articolata operazione di scissione totale finalizzata al passaggio generazionale [71]. La fattispecie in questione aveva ad oggetto una holding (ALFA) con azioni ordinarie (azioni A) e azioni prive di diritto di voto (azioni B), in cui l’usufrutto sulle azioni A spettava all’esponente di prima generazione mentre la nuda proprietà a quelli di seconda (titolari della piena proprietà delle azioni B). La riorganizzazione prospettata si sostanziava in una scissione totale non proporzionale finalizzata alla costituzione di quattro nuove società, ciascuna interamente partecipata da un esponente di seconda generazione. Ciò sarebbe stato prodromico all’ingresso della terza generazione. Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, in caso di scissione totale o parziale a favore di società beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione, qualora le azioni o le quote della società scissa siano gravate da diritti di pegno o di usufrutto, questi diritti si trasferiscono per effetto della scissione sulle azioni o quote assegnate ai soci della scissa. Pertanto, i diritti reali di godimento, gravanti sulle partecipazioni sociali, nel caso in cui dette partecipazioni vengano, per vicende inerenti alla società partecipata, a modificarsi o ad estinguersi con attribuzione di un concambio e cioè con attribuzione di partecipazioni in un’altra società formalmente diversa da quella originaria che comunque esprimono lo stesso valore economico, continuano sulle azioni o quote che sostituiscono quelle originarie. Ciò in quanto la vicenda societaria non deve incidere sul rapporto tra socio e creditore pignoratizio o usufruttuario arricchendo il primo a danno dei secondi in presenza di un concambio. Anche sotto il profilo fiscale l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il concambio tra la partecipazione detenuta nella società scissa e la partecipazione detenuta nella società beneficiaria non ha effetti modificativi in ordine alla composizione dei diritti di nuda proprietà ed usufrutto sulle partecipazioni attribuite ai soci della beneficiaria. In altri termini, a seguito dell’operazione, ciascuno dei soci/nudi proprietari, a fronte della partecipazione [continua ..]
L’esame della prassi dell’Agenzia delle Entrate testimonia un sempre crescente utilizzo da parte dei contribuenti di articolati strumenti giuridici finalizzati al passaggio generazionale delle imprese. In questa prospettiva, non può più ritenersi sufficiente conoscere le regole giuridiche poste a fondamento di taluni istituti “classici” del diritto civile, come, ad esempio, la donazione, il patto di famiglia, il fondo patrimoniale, la successione testamentaria, in quanto appare evidente come l’ordinamento nazionale si sia arricchito di norme e istituti volti ad agevolare (anche da un punto di vista fiscale) i passaggi generazionali delle imprese. E invero, il più delle volte, un concreto passaggio generazionale dell’impresa richiede necessariamente la strutturazione di una o più operazioni preliminari di riorganizzazione del gruppo familiare che si intende trasferire ai congiunti. Tali operazioni preliminari consistono, come si evince dalla più recente prassi amministrativa, nella strutturazione di operazioni straordinarie sinergiche (ad es., scissioni, fusioni, trasformazioni, conferimenti) finalizzate ad un migliore trasferimento degli asset aziendali, anche considerando eventuali dissidi interni alle famiglie ovvero tenendo in considerazione le inclinazioni imprenditoriali di tutti i soggetti i coinvolti. Siffatti obiettivi – come si rileva, ancora una volta, dalle risposte ad interpello sopra esaminate – possono essere raggiunti anche attraverso la creazione di veicoli funzionali a meglio gestire i passaggi generazionali delle aziende, specie in caso di dissidi familiari, attraverso la creazione di holding di famiglia ovvero il conferimento di rami di azienda in società di nuova costituzione. Si tratta, a ben vedere, di operazioni prodromiche ai passaggi generazionali delle imprese che, tuttavia, occorre individuare scientemente, valutandone tutti gli aspetti, non solo di carattere strettamente civilistico [72], ma anche, e soprattutto, di carattere fiscale; per escludere, o, quantomeno, circoscrivere, il rischio di una successiva contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si è visto che, in linea generale, l’Agenzia delle Entrate tende a riconoscere l’assenza di vantaggi fiscali indebiti (e, dunque, a escludere la configurabilità di una fattispecie [continua ..]