Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Insinuazione al passivo tardiva dei crediti fiscali: recenti ordinanze della Suprema Corte tra vecchie questioni e nuova disciplina dell'accertamento esecutivo (di Franco Paparella)


Due recenti ordinanze della Corte di Cassazione si sono occupate dell’am­mis­sione al passivo dei crediti tributari, affrontando questioni nuove, mai esaminate in giurisprudenza, che assumono un rilievo particolare anche in relazione alle recenti novità intervenute nel settore della riscossione. Con tali provvedimenti è stato affermato che, in analogia agli obblighi e agli oneri a carico di qualsiasi creditore, la pretesa fiscale non gode di particolari prerogative ai fini della presentazione della domanda di insinuazione al passivo mentre non sembra fondata la questione riguardante la legittimazione residuale dell’Amm. Fin. rispetto alla competenza primaria dell’agente della riscossione. Inoltre, i due provvedimenti prospettano conclusioni opposte in merito alla notifica della cartella di pagamento ma la questione è da considerare superata alla luce della nuova disciplina dell’ac­certamento esecutivo.

Late proof of a fiscal credits in a bankruptcy: recent judgments of the Supreme Court, between old issues and the new provisions on the executive assessment

Two recent judgments of the Supreme Court dealt with the matter of the proof of fiscal credits in a bankruptcy. In these judgments the Court went through new aspects, never examined before by the jurisprudence, which gain particular importance within the latest changes in the field of collection of taxes. Both the mentioned judgments state that, similarly to what happens for the obligations and duties of any creditor, the fiscal credit does not benefit from any privilege in terms of submission of the claim in the bankruptcy procedure – Moreover, the matter of the residual legal capacity of the Tax Administration to file the claim with respect to the primary capacity of the collector agency seems groundless. Furthermore, the judgments got to opposite conclusions with regard to the serving of the tax collection notice, but the issue has to be considered overcome by the new regulation concerning the executive assessments.

Recentemente sono intervenute due ordinanze della Corte di Cassazione sul regime fiscale delle procedure concorsuali e, precisamente, sugli atti e sul procedimento ai fini dell’ammissione al passivo dei crediti tributari. In entrambi i casi si tratta di questioni nuove, sulle quali non constano precedenti di legittimità [1], che meritano di essere approfondite anche per altri motivi. In primo luogo, perché le due fattispecie sono caratterizzate da un aspetto comune che riguarda il procedimento (in punto di rispetto dei termini) e le facoltà (dal punto di vista della legittimazione ad agire) di cui dispone l’Amm. Fin. allo scopo di opporre i crediti tributari alla massa fallimentare anche alla luce delle univoche indicazioni legislative che da tempo attribuiscono dette competenze all’agente della riscossione. Inoltre, poiché il problema esaminato dall’ord. 11 ottobre 2011, n. 20910 si fonda su una questione di coordinamento normativo, dovuto alla differenza dei termini previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (generalmente definita legge fallimentare) e dall’ordinamento tributario seppur a fini diversi ma per adempimenti che sono legati da un vincolo di strumentalità e propedeuticità, assume rilievo il complesso tema, mai completamente risolto, dei rapporti tra le norme appartenenti ai due settori dell’ordinamento e del­l’incerto giudizio di valore dovuto alla ponderazione tra interessi privatistici dei creditori, interesse fiscale ed altri interessi diffusi a causa della difficoltà di individuare un loro coordinamento sistematico idoneo ad esprimere un sistema razionale ed equilibrato [2]. Infine, un terzo motivo di interesse è riconducibile soprattutto all’ord. 27 giugno 2011, n. 14116 dal momento che il profilo in diritto si articola sulla possibilità di prescindere dall’iscrizione a ruolo in netto contrasto con le indicazioni dell’art. 87 del D.P.R. n. 602/1973; essa però interviene nel momento in cui è appena entrata in vigore la riforma di cui all’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con la L. 30 luglio 2010, n. 122), che notoriamente ha soppresso detto adempimento, seppur limitatamente a talune (ma rilevanti) fattispecie, riconoscendo la natura di titolo esecutivo all’av­viso di accertamento e al provvedimento di irrogazione delle sanzioni ed anticipando il sopraggiungere di nuove disposizioni che dovranno adeguare ai principi della riforma tutto il sistema delle entrate riscosse a mezzo ruolo in una prospettiva di immediato perseguimento di un obiettivo ritenuto non ulteriormente procrastinabile [3]. Pertanto, posto che la questione è stata ritenuta “di massima importanza” ed è stata sottoposta alla valutazione del Primo Presidente della Suprema Corte affinché valuti l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, [continua..]

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