Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'imputazione a periodo nella determinazione del reddito dell'impresa minore (di Eugenio Della Valle)


La legge di bilancio per il 2017 è intervenuta sulla determinazione del reddito delle imprese minori in regime di contabilità semplificata sottraendo all’operare del prin­cipio di competenza, tra l’altro, l’area della gestione caratteristica. Ne consegue un sistema di determinazione del reddito delle imprese in questione, ritenuto maggiormente conforme al principio di capacità contributiva, di natura ibrida in cui opera un mix di cassa e competenza; una conferma della tensione riscontrabile al­l’interno del predetto principio tra l’esigenza di conformare l’imponibile delle imposte sui redditi a quello determinabile secondo le scienze economico-aziendali, siccome maggiormente affidabile, e l’interesse a che il contribuente sia in grado di pagare le imposte medesime senza attingere al proprio patrimonio ovvero ricorrere all’indebitamento. Senza peraltro considerare a tal fine il ruolo in taluni caso svolto dalla progressività.

Timing imputation in the income calculation of

Budget Law 2017 impacts on the income calculation of small enterprises adopting “sim­plified” bookkeeping rules by subtracting, inter alia, from the application of the “accrual” imputation method the operational management area. This determines a system of income calculation of small enterprises, considered more compliant as to the ability-to-pay principle, having an hybrid nature as characterized by a mix of “cash flow” and “accrual” imputation methods; a confirmation of the tension observable within such principle between the necessity to shape the income tax base to the one determined according to the economic-entrepreneurial sciences, which is more reliable, and the need that the taxpayer is able to pay income taxes not being forced to use own assets or getting into debt. Leaving out for this purpose the fundamental role of progressive taxation in certain cases.

1. Premessa La legge di bilancio per il 2017, quanto alle imprese in contabilità semplificata, è come noto intervenuta sulla determinazione della base imponibile del tributo sul reddito e dell’IRAP con previsioni che, muovendo da invocate esigenze di semplificazione [1], incidono profondamente sulla c.d. imputazione temporale sottraendo l’intera area della gestione caratteristica, oltreché quella coperta dall’art. 89 TUIR, all’operare del principio di competenza [2]. Il risultato è una base imponibile dei predetti soggetti ancorata, con più di qualche temperamento, ai flussi finanziari in ritenuta maggiore conformità al principio di capacità contributiva. A ciò conducono le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 17 a 23, L. 11 dicembre 2016, n. 232, le quali, per un verso, introducono modalità di determinazione del reddito (e del valore della produzione netta) delle imprese am­messe alla tenuta della contabilità semplificata “improntate” al principio di cassa e, per altro verso, intervengono sugli obblighi strumentali ad esse facenti capo. La novella trae origine dalla legge delega n. 23/2014, la quale, nel quadro dell’ennesimo disegno di riforma del sistema tributario, prevedeva uno specifico percorso di semplificazione per i contribuenti di minori dimensioni [3], percorso entro cui probabilmente poteva essere ricondotta anche la revisione di alcune delle regole dedicate alla determinazione della base imponibile dei tributi di durata, incluso evidentemente il profilo che attiene all’imputazione temporale [4]. La delega è sul punto rimasta inattuata ed è soltanto con la legge di bilancio per il 2017 che il legislatore ha posto mano alla disciplina della determinazione del reddito e del valore della produzione delle imprese in regime di contabilità semplificata: ed invero, con la riformulazione del comma 1 dell’art. 66 TUIR (applicabile anche ai fini IRAP), si prevede che il reddito d’impresa dei suddetti soggetti «è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 e degli altri proventi di cui all’art. 89 percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute [5] nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa» [6]. Or dunque, al pari di quanto avviene in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’imputazione temporale, quanto alle imprese minori in regime di contabilità semplificata, segue, a partire dal 1° gennaio 2017, il principio di cassa, principio la cui applicazione soffre tuttavia numerose deroghe: è il caso, tra l’altro, delle plusvalenze e delle minusvalenze, delle sopravvenienze attive e passive derivanti dallo storno o dall’integrazione di [continua..]

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