Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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I reati di omesso versamento di ritenute certificate e di indebita compensazione (di Annalisa Pace)


Il lavoro esamina le due fattispecie delittuose dell’art. 10 bis e dell’art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000, che, come viene tradito dalla stessa numerazione, sono state introdotte nel testo normativo in un momento successivo alla sua approvazione. In verità, per la fattispecie disciplinata dall’art. 10 bis la novità è solo apparente, poiché la previsione riproduce la nota fattispecie delittuosa che rinveniva la sua disciplina nell’art. 2, comma 3, L. n. 516/1982.

I caratteri delle due fattispecie e le problematiche che esse presentano sono esaminate da un punto di vista squisitamente pragmatico alla stregua dei principali orientamenti della giurisprudenza di legittimità.

The crimes of omitted payment of certified withholding taxes and of undue compensation

The article is focused on the analysis of Art. 10 bis and Art. 10 quater of Legislative Decree No. 74/2000. These provisions, as their number reveals, have been inserted only after the entry into force of the Decree. However, the discipline of Art. 10 bis is not new, since it substantially reproduces the previous rule contained in Art. 2, paragraph 3, Law No. 516/1982.

The characteristics of these rules and their practical problems are analyzed in a prag­matic way following the case law of the Italian Supreme Court.

1. Premessa I reati di omesso versamento di ritenute certificate e di indebita compensazione sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 10 bise 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000. La numerazione tradisce immediatamente il loro inserimento in un momento successivo rispetto all’approvazione del testo normativo nella sua o­riginaria formulazione. In particolare, l’art. 10 bis, “Omesso versamento di ritenute certificate”, è stato aggiunto dall’art. 1, comma 414, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 con decorrenza 1° gennaio 2005, mentre l’art. 10 quater, “Indebita compensazio­ne”, è stato aggiunto dall’art. 35, comma 7, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, con decorrenza 4 luglio 2006. Va, però, precisato che per quanto riguarda la fattispecie delittuosa del­l’art. 10 bis, la novità è solo apparente perché la previsione riproduce la ben nota fattispecie dolosa che, nel sistema previgente, trovava la sua disciplina nell’art. 2, comma 3, della L. n. 516/1982. A questo proposito appare utile ripercorrere l’evoluzione normativa di tale fattispecie. Originariamente sanzionata dall’art. 2 della L. n. 516/1982, che colpiva tre distinte ipotesi (due fattispecie contravvenzionali, comma 1 e comma 2, e l’ultima, comma 3, delittuosa) tutte relative agli obblighi del sostituto d’imposta, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 74/2000 la valenza penale di tale disciplina venne meno per effetto della depenalizzazione del­l’intero Titolo I della L. n. 516/1982. A distanza di circa cinque anni dall’entrata in vigore della riforma attuata con il D.Lgs. n. 74/2000, «la constata frequenza del fenomeno e il danno che da tali comportamenti deriva all’erario» (come si legge nella relazione illustrativa alla L. n. 311/2004) [1]hanno indotto il legislatore a reinserire la fattispecie delittuosa. Nelle more della sua reintroduzione si è registrato il tentativo di colmare interpretativamente il vuoto normativo venutosi a crea­re con l’abrogazione dell’art. 2, L. n. 516/1986 attraverso l’utilizzo della fattispecie dell’appropriazione indebita di cui all’art. 646 c.p., tentativo mai con­diviso dalla giurisprudenza di Cassazione che segnalò come «Le somme che il datore di lavoro è tenuto a versare sia agli enti di assistenza, sia ad enti che abbiano la funzione di erogare una retribuzione differita (come nel caso della cassa edile per ferie, gratifica e contributi) fanno parte del patrimonio del datore di lavoro, confuse con tutti gli altri diritti e beni che lo compongono; ne consegue che il mancato versamento delle somme suddette non costituisce appropriazione indebita» (così Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2005, n. 1327; v. anche [continua..]

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Fascicolo 2 - 2015