Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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I regimi di tassazione dei redditi di natura finanziaria (di Antonio Marinello)


Nell'ordinamento vigente, i redditi di natura finanziaria sono tassati secondo tre distinti regimi – regime dichiarativo, risparmio amministrato e risparmio gestito – fortemente differenziati in relazione a molteplici e significativi profili, che interessano principalmente: il loro ambito oggettivo di estensione (solo in taluni casi compren­sivo di entrambe le categorie reddituali); il ruolo riconosciuto agli intermediari finanziari; le modalità di determinazione della base imponibile; la rilevanza dei costi di produzione del reddito; la tempistica di applicazione del prelievo. Nel presente lavoro si procederà ad una analisi critica delle caratteristiche strutturali dei tre regimi, al fine di verificare la tenuta complessiva del sistema in termini di omogeneità del prelievo e di equità dell’imposizione, e di delineare possibili interventi di riforma.

Financial income tax regimes

Under the current legislation, income stemming from financial investments is taxed according to three different regimes – directly through the income tax return, with the administrated saving method and with the managed saving method – strongly differentiated in relation to various and significant aspects: their objective field of application; the role of financial intermediaries; the specific rules for determining the taxable base; the relevance of income production costs; the timing of taxation. In the present paper, a critical analysis of the structural characteristics of the three regimes will be carried out, in order to check the system overall consistency in terms of fairness and effectiveness of taxation, and to outline possible reforms.

SOMMARIO:

1. Introduzione e piano dell'indagine - 2. Il quadro normativo di riferimento: il D.Lgs. n. 461/1997 e i lineamenti generali del sistema impositivo previsto per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria - 3. I regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria tra realizzo e maturazione: rilievi introduttivi - 4. La tassazione 'al realizzo' nel regime della dichiarazione - 5. La tassazione 'al realizzo' nel regime del risparmio amministrato: caratteristiche strutturali e profili applicativi - 6. La tassazione 'alla maturazione' nel regime del risparmio gestito: caratteristiche strutturali e profili applicativi - 7. Il criterio di 'equalizzazione' nella cornice sistematica del D.Lgs. n. 461/1997 (cenni) - 8. Le asimmetrie applicative tra i diversi regimi di tassazione dei redditi finanziari rispetto alla tempistica del prelievo: effetti sul sistema - 9. Le modalità di determinazione della base imponibile e la rilevanza dei costi di produzione del reddito nei regimi di tassazione dei redditi finanziari: criticità dell'assetto attuale e ipotesi di riforma - NOTE


1. Introduzione e piano dell'indagine

Dallo studio dell’imposizione sui redditi di capitale e degli altri proventi di origine finanziaria, oggi compresi tra i redditi diversi, emergono numerose que­stioni di ordine teorico e applicativo, che interessano tanto il diritto tributario quanto le discipline economiche [1] e che attengono all’individuazione delle fattispecie imponibili, al loro inquadramento sistematico, alle regole ed ai diversi regimi di tassazione, oltre a toccare aspetti di più ampio rilievo, ad iniziare dal concetto stesso di reddito. In particolare, per quello che riguarda il diritto tributario, uno dei temi fondamentali consiste anzitutto nell’opportunità, o meno, di tener ferma la di­stinzione tra redditi di capitale, comprendenti interessi, utili ed altri proventi similari, e redditi diversi, inclusivi essenzialmente delle plusvalenze e minus­valenze e degli altri proventi di natura differenziale o aleatoria. Si tratta invero di una questione risalente, che attraversa l’ordinamento da tempi remoti e che, nei suoi termini essenziali, può essere ricondotta al dibattito sorto in merito all’opportunità di assoggettare a tassazione i plusvalori patrimoniali e gli altri proventi “acausali” sotto la vigenza dell’imposta di ricchezza mobile [2]. Essa, tuttavia, si è venuta via via sviluppando fino ai giorni nostri, per assumere un rilievo centrale con l’adozione del TUIR del 1986 e, in tempi più recenti, con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997, in attuazione della delega contenuta nell’art. 3, comma 160, L. 23 dicembre 1996 [3]. Quest’ultima costituisce a tutt’oggi il perno del sistema, nonostante alcuni interventi, anche recentissimi, ne abbiano in parte modificato l’impianto originario [4]. E proprio alla riforma del 1997 si deve l’individuazione, maggiormente precisa rispetto alla normativa previgente, dei proventi riconducibili alle due categorie [5] – dei redditi di capitale e dei redditi diversi – e la contestuale introduzione di formule definitorie generali, idonee ad evitare lacune utilizzabili a fini elusivi, specie di fronte alla continua proliferazione sul mercato finanziario di strumenti di investimento innovativi [6]. Peraltro, oltre al riordino della disciplina sostanziale, il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 461/1997 ha interessato anche le modalità [continua ..]


2. Il quadro normativo di riferimento: il D.Lgs. n. 461/1997 e i lineamenti generali del sistema impositivo previsto per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria

Come ho appena ricordato, sia pure nel contesto di un intervento riformatore di ampio respiro, il D.Lgs. n. 461/1997 ha, nel nocciolo essenziale, mantenuto la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, privilegiando un approccio casistico ancorato alla rigida classificazione tas­sonomica del TUIR per categorie di reddito [8]. A questo proposito, si deve peraltro osservare come altri ordinamenti, in particolare quelli di tradizione giuridica anglosassone, adottano invece una im­postazione unitaria, mutuata dagli studi di matrice economica, che si traduce nell’individuazione di una categoria omogenea di “redditi finanziari”, senza ulteriori distinzioni o partizioni interne [9]. Rispetto a questo profilo, l’approccio conservativo seguito dal legislatore nel 1996-1997 si colloca in una chiara linea di continuità con la tradizione: la riforma ha dunque evitato una rottura sistematica eccessivamente intrusiva, mantenendo inalterata la proiezione concettuale originaria delle due categorie rispetto alla nozione di reddito. E così, se i redditi di capitale sono rimasti ancorati alla nozione di reddito prodotto, derivando dall’impiego diretto di una fonte produttiva unitaria (il capitale, appunto) [10], le plusvalenze sono state confinate nella categoria dei redditi diversi, venendo in rilievo, secondo alcune autorevoli ricostruzioni, come reddito entrata, alla stregua, cioè, di incrementi patrimoniali sganciati da un preciso nesso causale con una fonte produttiva determinata [11]. Detto in termini scheletrici, il criterio fondamentale assunto dal legislatore ai fini della distinzione tra le due categorie consiste essenzialmente in questo: tra i redditi di capitale sono compresi quei proventi che derivano da un rapporto giuridico avente ad oggetto l’impiego di un capitale, e la cui realizzazione dipende da un evento certo e prevedibile; ai redditi diversi vengono invece ricondotti quei proventi che traggono origine da un evento incerto ed aleatorio e che tipicamente (ancorché non esclusivamente) consistono in differenziali positivi (o negativi) di patrimonio investito. Sul piano definitorio, considerata l’estrema indeterminatezza della categoria dei redditi diversi di natura finanziaria, sostanzialmente priva di precedenti storici sufficientemente consolidati nel nostro ordinamento, [continua ..]


3. I regimi di imposizione sui redditi di natura finanziaria tra realizzo e maturazione: rilievi introduttivi

Così sinteticamente richiamate le coordinate generali del sistema introdotto dal D.Lgs. n. 461/1997, esso si caratterizza poi per un ulteriore aspetto su cui conviene adesso concentrare l’attenzione, tale essendo la previsione di tre distinti regimi per la tassazione dei redditi diversi di origine finanziaria. Si tratta di una caratteristica di considerevole impatto sistematico, che garantisce al risparmiatore (al quale è rimessa la scelta in merito al regime fiscale da adottare) una indubbia flessibilità operativa, ma che non manca di sollevare perplessità sulla sua coerenza rispetto al disegno riformatore. Uno dei tre regimi, quello del risparmio “gestito”, sembra infatti sconfessare la premessa della rigida distinzione tra redditi diversi e di capitale e consente, anzi, di tassare unitariamente i proventi della gestione patrimoniale, a prescindere dalla loro clas­sificazione nell’una o nell’altra categoria. In prima approssimazione, ed ancor prima di analizzare in dettaglio gli elementi strutturali ed i profili applicativi dei tre regimi, si può anticipare che uno di questi – il “regime della dichiarazione” – si caratterizza per la tassazione su base annua delle plusvalenze, dei differenziali e degli altri proventi di cui al­l’art. 67, lett. da c bis) a c quinquies) del TUIR, avendo riguardo ai soli proventi effettivamente realizzati nel periodo di imposta ed applicando all’imponibi­le così determinato l’imposta sostitutiva liquidata dal contribuente in dichiarazione. Per contro, il regime del “risparmio amministrato” prevede la tassazio­ne delle medesime fattispecie reddituali, al momento del realizzo e con applicazione dell’imposta sostitutiva, ma non più su base annua, bensì sulla singola operazione e ad opera degli intermediari autorizzati presso i quali i titoli o gli altri strumenti finanziari siano depositati in custodia o in amministrazione. In entrambi i regimi qui richiamati, inoltre, i redditi di capitale rimangono distinti dai redditi diversi e scontano l’imposizione sostitutiva ad opera degli intermediari finanziari. Il regime del “risparmio gestito” presenta invece tratti del tutto peculiari. Ferma restando l’imposizione sostituiva, esso è infatti contraddistinto dalla ri­levazione del reddito [continua ..]


4. La tassazione 'al realizzo' nel regime della dichiarazione

L’art. 5, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 disciplina l’applicazione dell’im­posta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria nel c.d. regime “dichiarativo” [34]. Essenzialmente, il modello impositivo delineato dalla disposizione in com­mento consiste nell’obbligo di indicare le plusvalenze, minusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria nella dichiarazione annuale dei redditi e di liquidare la relativa imposta sostitutiva [35]. Dal momento che, per chi aderisce al regime in questione, l’obbligo dichiarativo riguarda i soli redditi diversi, ne discende che i redditi di capitale saranno tassati distintamente, mediante l’im­posizione sostituiva applicata dagli intermediari finanziari abilitati. Originariamente, le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri redditi diversi erano suddivisi in due masse distinte: quella relativa alle plusvalenze e minus­valenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, titoli o diritti rappresentativi di una partecipazione qualificata in società, da un lato; e quella relativa alle altre plusvalenze ed agli altri redditi diversi di natura finanziaria, dall’altro [36]. Su questo assetto ha inciso profondamente la L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018): essendo venuta meno, ai fini impositivi, la distinzione tra partecipazioni qualificate e non, i suddetti differenziali rilevano ora unitariamente ai fini dell’imposizione sostitutiva nella misura del 26% [37]. Il regime dichiarativo trova applicazione in via residuale qualora il contribuente non abbia esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato o per il regime del risparmio gestito e, per ciò che riguarda la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze ed altri redditi diversi, valgono i criteri stabiliti dall’art. 68, commi da 3 a 9, T.U., distintamente per ciascuna categoria. Venendo agli aspetti strettamente operativi, l’imposta sostitutiva si applica alla base imponibile determinata annualmente, come risulta dalla compensazione tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’arco temporale del periodo di imposta al quale la dichiarazione si riferisce. L’indicazione delle minus­valenze nella dichiarazione dei redditi costituisce dunque un adempimento necessario anche ai fini del loro utilizzo [continua ..]


5. La tassazione 'al realizzo' nel regime del risparmio amministrato: caratteristiche strutturali e profili applicativi

Passando al secondo regime di imposizione, l’art. 6, D.Lgs. n. 461/1997 reca la disciplina dell’imposta sostitutiva applicata dagli intermediari abilitati sui redditi diversi di natura finanziaria e precisamente: sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione (diverse da quelle che derivano dalla cessione di partecipazioni, non negoziate sui mer­cati regolamentati, in società ed enti non residenti, localizzati in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato, salvo l’esito favorevole del tax ruling inter­nazionale); sulle plusvalenze di cui alla lett. c ter) dell’art. 67 del TUIR, escluse quelle derivanti dal prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, nonché sui redditi di cui alla lett. c quater) dell’art. 67 del TUIR; sulle plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante i rapporti o cessioni di cui alla lett. c quinquies) del medesimo art. 67 [39]. Si tratta del regime opzionale del “risparmio amministrato”, introdotto a suo tempo per dare attuazione al criterio direttivo contenuto nella legge delega n. 662/1996, che prevedeva «la possibilità di optare per l’applicazione di modalità semplificate di riscossione dell’imposta, attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di successiva dichiarazione, per i redditi non derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate», possibilità subordinata all’esistenza di stabili rapporti con i predetti intermediari [40]. Il modello impositivo qui descritto può trovare applicazione nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali, relativamente alle attività finanziarie non riferibili all’esercizio di attività di impresa, delle società semplici e dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le plusvalenze ivi prodotte. A seguito dell’esercizio dell’opzione, nei confronti dei soggetti appena indicati non sussistono più gli obblighi di dichiarazione e versamento previsti dal precedente art. 5. Nel dettaglio, il risparmio amministrato comporta l’applicazione dell’im­posta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria ad opera degli intermediari abilitati [41] e richiede l’instaurazione di uno specifico [continua ..]


6. La tassazione 'alla maturazione' nel regime del risparmio gestito: caratteristiche strutturali e profili applicativi

L’art. 7, D.Lgs. n. 461/1997 regola l’imposizione sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del “risparmio gestito”) [54]. Le gestioni patrimoniali costituiscono una modalità particolare di gestione del patrimonio finanziario, attraverso la quale il risparmiatore affida ad un intermediario qualificato una parte del proprio patrimonio, al fine di ottenere una diversificazione del rischio ed un correlato rendimento finanziario. L’attività dell’intermediario consiste nella sottoscrizione, nella compraven­dita e nella gestione dinamica di titoli mobiliari sul mercato, in base alle esigenze specifiche dell’investitore. Rispetto a ciò che avviene nei fondi comuni mobiliari e, più in generale, negli organismi di investimento collettivo del risparmio, nel caso della gestione individuale l’intermediario finanziario deve te­nere per ciascun cliente una contabilità separata, così come i titoli acquistati per conto di ogni specifico investitore devono essere inseriti in un dossier personale [55]. Nel sistema previgente, all’interno delle gestioni patrimoniali assumevano rilevanza fiscale le singole fattispecie riconducibili alla categorie dei redditi di capitale o dei redditi diversi, isolatamente considerate, tanto che risultava del tutto irrilevante che il relativo provento fosse conseguito nell’ambito della gestione o al di fuori di essa, dovendosi comunque osservare le regole ordinarie di determinazione della base imponibile e di imposizione delle singole fattispecie, nonché tutti gli adempimenti di rilevazione e di segnalazione all’Ammini­strazione Finanziaria ai fini dell’accertamento. Con l’art. 7 è stato invece attribuito rilievo al rapporto contrattuale intrattenuto tra il contribuente e l’intermediario finanziario abilitato alla prestazione del servizio di gestione, ed è stato introdotto un regime tributario che prevede l’imposizione sostitutiva sul risultato maturato netto della gestione, com­prensivo sia dei redditi di capitale che dei redditi diversi [56]. La scelta di tassare il risultato di gestione maturato nell’anno per effetto delle operazioni poste in essere dall’intermediario presenta considerevoli implicazioni di ordine sistematico. Da essa deriva, anzitutto, una prima [continua ..]


7. Il criterio di 'equalizzazione' nella cornice sistematica del D.Lgs. n. 461/1997 (cenni)

Così sinteticamente richiamate le caratteristiche strutturali dei tre regimi, giova ricordare che, nell’impianto originario della riforma, tanto il regime dichiarativo quanto il risparmio amministrato prevedevano l’applicazione di un fattore di rettifica, la cui disciplina era stata demandata ad un apposito decreto ministeriale [66]. La ratio sottesa all’adozione del meccanismo di equalizzazione era quella di rendere equivalenti gli effetti fiscali della tassazione ispirata al criterio del realizzo e quelli derivanti dal criterio della maturazione nel risparmio gestito, nel caso in cui plusvalenze e minusvalenze fossero state realizzate decorsi almeno dodici mesi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari. In tali ipotesi, infatti, la tassazione sul maturato comporta un’anticipazione del momento impositivo, che è tanto maggiore quanto maggiore è il periodo decorso dalla maturazione economica del provento e quello del suo realizzo: con l’introduzione dell’equalizzatore si intendeva pertanto porre rimedio a tale distorsione, evitando che l’anticipazione dell’imposizione potesse disincentivare l’adozione del regime di risparmio gestito, Tra i parametri rilevanti ai fini della rettifica, la legge delega faceva riferimento, tra l’altro, al periodo di possesso dello strumento finanziario, al momento di effettivo versamento dell’imposta, ai tassi di rendimento medio dei titoli di Stato, alle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati e ad ogni altro parametro suscettibile di influenzare la determinazione del valore di attività finanziarie produttive di redditi. In dottrina, il meccanismo di equalizzazione era stato da subito fortemente criticato, in quanto potenzialmente lesivo del principio di capacità contributiva [67]. In particolare, le critiche più aspre si erano appuntate sulle conseguenze che l’applicazione del fattore di rettifica avrebbe potuto produrre in relazione ai requisiti di effettività e di attualità dell’attitudine alla contribuzione. Ciò in quanto, per effetto dell’equalizzatore, il contribuente si trovava obbligato a versare un’imposta commisurata a valori imponibili non effettivamente realizzati e, in talune ipotesi, a fronte di una minusvalenza realizzata al momento della cessione di un [continua ..]


8. Le asimmetrie applicative tra i diversi regimi di tassazione dei redditi finanziari rispetto alla tempistica del prelievo: effetti sul sistema

Come risulta dallo studio delle rispettive caratteristiche strutturali, i regimi di tassazione dei redditi finanziari attualmente vigenti presentano significative asimmetrie applicative, riconducibili essenzialmente a due ambiti: la tempistica di tassazione, da un lato; le regole di determinazione della base imponibile, dall’altro. Si tratta di elementi suscettibili di condizionare il livello di omogeneità e di neutralità del sistema [72], sui quali pare opportuno svolgere qualche considerazione critica, anche in chiave di possibile riforma. Muovendo dalla prima questione, l’analisi comparata dei diversi modelli impositivi evidenzia considerevoli differenze in merito al timing della tassazione, che nel dichiarativo e nell’amministrato si ispira al criterio di effettiva “realizzazione” dei proventi imponibili, mentre nelle gestioni individuali si fonda su un metodo di semplice “maturazione” del reddito. Rispetto a questo profilo, peraltro, corre l’obbligo di rammentare come la distanza tra i regimi si sia venuta via via dilatando nel corso del tempo. La riforma del 1997 era infatti imperniata in origine sul principio della maturazione e contemplava il già citato meccanismo di equalizzazione proprio per uniformare a tale criterio anche il regime dichiarativo e il risparmio amministrato. Su questo assetto iniziale hanno però inciso dapprima l’abrogazione dell’e­qualizzatore e, più di recente, la riforma della tassazione degli organismi di investimento collettivo del risparmio, che ha spostato l’asse del prelievo dal fondo al percettore, in una logica ora ispirata alla realizzazione del reddito da parte dell’investitore e non più alla maturazione annuale dello stesso in capo al fondo [73]. In conseguenza di tali interventi, insomma, il criterio della maturazione ha finito per perdere la centralità sistematica originaria a beneficio di una ormai prevalente tendenza alla tassazione “per cassa”. Per altro verso, poi, non essendo più previsto alcun meccanismo di rettifica o di raccordo tra i diversi regimi, la linea di demarcazione tra il risparmio gestito individuale – l’unico a prevedere tuttora la tassazione sul maturato – e i modelli impositivi ispirati al realizzo è stata resa più rigida [74]. A prima vista, la coesistenza di regimi così [continua ..]


9. Le modalità di determinazione della base imponibile e la rilevanza dei costi di produzione del reddito nei regimi di tassazione dei redditi finanziari: criticità dell'assetto attuale e ipotesi di riforma

Il secondo elemento di disomogeneità, ben più problematico di quello sin qui analizzato, attiene come detto alla diversa configurazione che gli attuali re­gimi presentano in merito alla distinzione tra le due categorie di redditi finanziari e, in stretta correlazione, ai principi e alle regole di determinazione della base imponibile. Il risparmio gestito è infatti l’unico a consentire un approccio aggregato alla tassazione di tutti i proventi di origine finanziaria, tanto da permettere la piena deducibilità delle minusvalenze non solo nei confronti delle plusvalenze, ma anche rispetto ai redditi di capitale. Pure questi ultimi, infatti, afferiscono e concorrono algebricamente al risultato complessivo di gestione, che comprende altresì i differenziali ed ogni altro componente negativo. Negli altri due regimi, al contrario, i proventi “di capitale” (interessi, dividendi, scarti di emissione, proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo, ecc.) e i redditi diversi (in primis, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari) corrono su binari impositivi paralleli, senza alcuna possibilità di compensazione reciproca. Soltanto i risultati reddituali compresi tra i redditi diversi, capital gains e capital losses, sono compensabili tra loro, eventualmente con il noto meccanismo di recupero intertemporale delle minusvalenze, ma queste ultime non lo sono con i redditi di capitale, assunti per definizione come positivi [78]. Ciò comporta in molti casi un aggravio impositivo per il risparmiatore, il cui tax rate effettivo rischia di essere ben più elevato dell’aliquota nominale: il che si verifica emblematicamente nel risparmio amministrato [79], allorché l’investitore viene inciso alla fonte sui redditi di capitale pur in presenza di ingenti minusvalenze realizzate. E conseguenze ancor più irrazionali si verificano oggi nei casi in cui il patrimonio sia investito in quote di organismi di investimento collettivo (fondi comuni, Sicav, Sicaf), tanto di diritto italiano, quanto di diritto estero. Per effetto degli ultimi interventi normativi che hanno interessato il settore, infatti, i proventi (positivi) conseguiti in occasione del rimborso, della liquidazione e anche della cessione a titolo oneroso delle quote di tali organismi, si considerano sempre redditi di [continua ..]


NOTE