Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il 'ribaltamento' obbligatorio di costi e ricavi nei consorzi, tra esasperata valorizzazione della mutualità ed esigenze di contrasto all'abuso di diritto (di Maurizio Interdonato)


La sentenza della Corte di Cassazione 17 giugno 2011, n. 13295 nella quale si afferma che una società consortile, essendo caratterizzata dallo scopo mutualistico, sarebbe soggetta in ogni caso all’obbligo di ribaltare sulle imprese consorziate tutte le operazioni economiche da essa eseguite, sembra fondarsi sull’im­po­sta­zione (datata) secondo cui lo scopo lucrativo e quello mutualistico sono fra loro incompatibili. Detto assunto finisce con l’inficiare l’intera sentenza e porta i giudici a non distinguere tra le commesse procacciate dalla società consortile e realizzate da una o più imprese consorziate e quelle eseguite direttamente dalla stessa società consortile con strutture proprie o indirettamente con impiego di imprese terze non consorziate e ad affermare che, in entrambe le fattispecie, il mancato ribaltamento dei ricavi e costi genera un’evasione dell’IVA.

Invero, per l’attività marginalmente e/o occasionalmente svolta in proprio dal consorzio (e non funzionale all’attività delle consorziate) non sembra corretto procedere al ribaltamento dei relativi costi e ricavi, né a ben vedere si potrebbe individuare un criterio mutualistico adeguato per operare tale ribaltamento. Sotto il profilo IVA, poi, salvo talune situazioni in cui le consorziate patiscono limitazioni all’esercizio della detrazione nelle quali si potrebbe verificare un abuso di diritto, l’omesso ribaltamento dei costi e ricavi afferenti a tale attività non altera il meccanismo di funzionamento dell’IVA essendo la stessa liquidata dalla società consortile in luogo delle consorziate.

Viene infine proposta una breve riflessione su due profili marginalmente affrontati dalla sentenza, vale a dire se la scelta della forma consortile possa configurare un abuso del diritto e fino a che punto il requisito dell’inerenza possa essere utilizzato per disconoscere i costi ribaltati dalla società consortile sulle imprese consorziate.

The compulsory 'reallocation' of costs and receipts in consortia, from an exacerbated valorization of mutualism and contrast requirements up to the abuse of law

The decision of the Italian Supreme Court (ISC) No. 13295 of June 17, 2011, which established that a consortium – having a mutual aim – shall be subject in any case to the duty of shifting on the associated companies all its economic operations, seems to be based on the (traditional) approach that considered incompatible lucrative and mutualistic aims. This assumption i. risks to undermine the entire decision and brings the judges to confuse the orders gathered by the consortium and processed by one ormore associated companies, with the ones processed directly by the consortium through its structures or indirectly relying on third non-associated companies, and ii. leads to consider that, in both cases, the absence of shifting profits and costs generates a VAT evasion.

Indeed, whether the activity is marginally and/or occasionally performed by the consortium itself (and it is not functional to the associated companies’activity), it does not seem correct to shift costs and profits on associated companies nor an adequate mutualistic criterion is easily identifiable. Under the VAT perspective – with the exception of certain situations where the associated companies suffer limitations to the right of deduction, which may realise an abuse of law – the absence of shifting profits and costs concerning such activity does not alter the VAT functioning mechanism, since the tax is paid by the consortium instead of the associated companies.

Finally, two marginal aspects of the decision should be analysed: if the choice of the consortium is capable of setting up an abuse of law and to which extent the inherence principle shall be used for denying the legitimacy of costs shifted to the associated companies.

Cass., sez. trib., 17 giugno 2011, n. 13295 (udienza del 19 gennaio 2011) – Pres. e Rel. D’Alonzo   Iva – Accertamento – Consorzi – Finalità mutualistiche – obbligo in ogni caso di ribaltamento sulle consorziate – sussiste – compensazione costi e ricavi – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, art. 6, art. 13 e art. 21 – sussiste   La società consortile, per sua natura e funzione, oltre che per scopo, non ha un proprio interesse economico né produce un reddito proprio, di talché, nei rapporti interni, essa si appalesa sempre e soltanto come uno strumento operativo per cui le operazioni poste in essere dalla stessa sono per il fisco operazioni proprie delle consociate che l’hanno costituita. Ne discende l’obbligo per il consorzio costituito per gli scopi previsti dall’art. 2602 cod. civ. di ribaltare sulle imprese consorziate – nel rispetto del principio di inerenza e dei criteri legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi – tutte le operazioni economiche da esso eseguite, sia nel caso in cui siano realizzate da una o più imprese consorziate, sia nell’ipotesi in cui siano realizzate dal consorzio stesso con strutture proprie o con impiego di imprese terze.   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   Con ricorso notificato alla M. Società Consortile per i Servizi Integrati per azioni, l’agenzia delle entrate – premesso che con avvisi di accertamento e di contestazione di sanzioni il suo Ufficio, sulla scorta dei “rilievi” operati dalla Guardia di Finanza, aveva re­cuperato a tassazione “un maggior importo di corrispettivi (...) non dichiarati” ai (soli) fini dell’IVA (“avendo il Consorzio provveduto alla definizione automatica (...) ai fini II.DD. e IRAP prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9”), essendo stato rilevato che il “Consorzio M.” aveva “di fatto” operato come una impresa commerciale (non avendo utilizzato “le metodologie contabili e fiscali proprie dei consorzi”) in quanto per le “com­messe” acquisite ed affidate alle consorziate “fatturava al committente il prezzo integrale pattuito e ... alle consorziate versava (e si faceva fatturare) una somma inferiore” (“decurtazione imputata alla copertura dei costi di gestione del consorzio”) mentre per le “commesse eseguite direttamente ... ometteva di ribaltare formalmente sulle consorziate, in proporzione alla quota consortile di ciascuna, gli utili e i costi” “tale mancato ribaltamento ... avveniva attraverso una forma di compensazione reciproca degli utili spettanti alle consorziate, e dei costi a cui le stesse dovevano partecipare” per cui “veniva occultato attraverso lo strumento della compensazione, [continua..]

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