Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il giudice territorialmente competente per i reati tributari (di Laura Torzi)


In deroga i principi generali previsti dal codice di procedura penale in materia di competenza, il giudice territorialmente competente per i reati tributari è individuato attraverso le regole specifiche previste dall’art. 18, D.Lgs. n. 74/2000, ai sensi del quale la competenza è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato e, in via sussidiaria, dal luogo di accertamento del reato. I commi successivi della norma dettano ulteriori regole specifiche, intese a risolvere i problemi connessi all’individuazione del giudice competente per i reati in materia di dichiarazione ovvero per il reato di emissione – nel corso di un unico periodo d’im­posta – di plurime fatture o documenti per operazioni inesistenti. Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare l’applicazione giurisprudenziale della disciplina, prestando particolare attenzione ad aspetti peculiari oggetto di recenti pronunce.

Territorial jurisdiction for tax offenses

As an exception to the general principles laid down in the code of criminal procedure on jurisdiction, the judge territorially competent for tax offenses is identified through specific rules provided by Art. 18, Legislative Decree No. 74/2000, which states that the latter shall be determined in the place where the offense was committed and, on a subsidiary basis, in the place where the offense was assessed. The subsequent paragraphs of the abovementioned Article provide further specific rules aimed at solving problems regarding the identification of the Court having jurisdiction for tax return offenses or for the offence of issuing – during a single tax period – multiple invoices or documents concerning non-existing transactions. The purpose of this work is to analyse the established case law on such discipline, with particular attention to the specific aspects treated in the latest decisions.

1. Considerazioni preliminari La disciplina della competenza territoriale per i reati tributari è sempre stata caratterizzata da regole diverse da quelle adottate dal codice di procedura penale per la generalità dei reati [1]. Infatti, con riferimento all’individuazione della competenza per territorio dei reati in materia di imposte dirette ed IVA, già l’art. 21 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 determinava la competenza per territorio in base all’esclusivo criterio del “luogo di accertamento del reato”, in luogo delle regole generali dettate dal codice di rito [2]. Tale criterio trovava giustificazione nell’essere funzionale alla pregiudiziale tributaria che subordinava l’esercizio dell’azione penale al definitivo accerta­mento tributario e, di conseguenza, determinava l’opportunità che il luogo di accertamento tributario coincidesse con il luogo di accertamento pe­nale. Il criterio della competenza per territorio del luogo di accertamento del reato è stato successivamente confermato dall’art. 11 della L. 7 agosto 1982, n. 516 nonostante l’abrogazione della pregiudiziale tributaria ad opera della stessa legge [3]. Soprattutto a seguito di tale abrogazione, la disposizione è stata tuttavia al centro di accese critiche dottrinali, sul presupposto che il criterio si prestava, da un lato, all’ubicazione strumentale delle attività accertative al fine di incardinare il procedimento penale presso giudici “scelti” dall’autorità amministrativa e inquirente e, dall’altro, poteva essere causa di un conflitto con il principio del giudice naturale precostituito per leg­ge ex art. 25 Cost., in quanto non consentiva l’individuazione preventiva dell’au­torità giudiziaria territorialmente competente [4]. La riforma del diritto penale tributario attuata con il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, provvedendo ad un tendenziale coordinamento della disciplina concernente i reati tributari con quella ordinaria [5], ha eliminato la peculiare previsione del criterio unico [6], introducendo contestualmente nuovi criteri volti a determinare la competenza territoriale per i reati tributari. Infatti, l’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000, detta la regola generale ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio per i reati previsti dallo stesso decreto [7] attraverso il rinvio al comma 1 dell’art. 8 c.p.p., ai sensi del quale la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Solo per le ipotesi in cui la competenza non possa determinarsi sulla base di tale criterio, la medesima disposizione prevede, in via sussidiaria, che la competenza si radichi presso il giudice del luogo di accertamento del reato. I commi successivi [continua..]

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Fascicolo 2 - 2015