Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Brevi note sul riesame di un avviso di accertamento in sede di autotutela parziale (di Valerio Ficari)


Nell'esercizio del potere di autotutela, l’atto notificato per secondo ha un effetto sostitutivo dell’antecedente e non richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi qualora non cambi l’oggetto e il contenuto.

Some remarks on the partial exercise of the power of internal review of an unlawful tax notice

In the exercise of the power of internal review of unlawful tax acts, the tax notice subsequently notified takes the place of the first one and it does not require the supervening knowledge of any new element if the object and the content of the tax assessment has not changed.

Cass., sez. V, 17 ottobre 2014, n. 22019 – Pres. Piccininni, Est. Cirillo Accertamento – Riesame positivo in autotutela – Effetto sostitutivo – Sussiste L’integrazione o la modificazione “in aumento” dell’originario avviso, che determina una “nuova” pretesa tributaria rispetto a quella originaria, deve formalizzarsi nell’ado­zione di un nuovo avviso di accertamento, che, aggiungendosi o sostituendosi a quello originario, indichi i nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza, come prescritto dall’art. 43, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a garanzia del contribuente; ciò a differenza della modifica in diminuzione che non necessita di forme o motivazioni particolari in quanto non integra una nuova pretesa tributaria ma si risolve in una mera riduzione di quella originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso. (Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del­l’art. 2909 del codice civile e dei principio del “ne bis in idem”, nonché “omesso esame e motivazione sul punto”. (Omissis). Col secondo motivo il contribuente denuncia “violazione dei principi e dei presupposti richiesti per l’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazionefinanziaria”, nonché “omesso esame e motivazione sul punto”. Sostiene che, a mente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 57, l’Ufficio non avrebbe potuto esercitare il potere di autotutela in carenza di nuovi elementi, ma avrebbe dovuto semmai ridurre la propria pretesa nel primo giudizio n. 794/96 e non notificare il nuovo avviso di rettifica del 23 febbraio 1996. Pertanto interroga questa Corte chiedendo “se, qualora non ricorrano vizi formali di nullità dell’atto impositivo, sia o meno legittimo l’esercizio del potere di autotutela sostitutivo da parte dell’amministrazione finanziaria al di fuori dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43”. Il ricorso va disatteso riguardo a entrambi i mezzi. (Omissis). 3.5.1. In tema di accertamento dell’IVA, è pacificamente legittimo, nell’ambito del potere di autotutela amministrativa tributaria, il ritiro di un precedente atto. Ciò può avvenire in due diverse forme, quella del “controatto” (l’atto di secondo grado che assume l’identica struttura di quello precedente, salvo che per il suo dispositivo di segno contrario con cui si dispone l’annullamento, la revoca o l’abrogazione dei primo) o quella della “riforma” (l’atto di secondo grado che non nega il contenuto di quello precedente, ma Io sostituisce con un contenuto diverso). Entrambi sono caratterizzati dal fatto che l’oggetto del rapporto [continua..]

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