Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il principio di proporzionalità e diniego di detrazione per (di Giovanna Petrillo)


Il principio di neutralità dell’IVA, che costituisce una specificazione in ambito tributario del più generale principio di proporzionalità, non può essere invocato indistintamente in tutte le situazioni nelle quali si ravvisa una frode, dovendosi verificare la consapevole partecipazione o meno a quest’ultima da parte del contribuente per poter riconoscere il diritto di detrazione. Pertanto, l’azione del fisco si giustifica nella misura in cui sia tendente al ripristino della situazione che si sarebbe verificata in assenza dell’illecito. Questo elemento risulta fondamentale per individuare la proporzionalità dell’azione di recupero. L’auspicio è nel senso della piena valorizzazione di un accurato bilanciamento, in particolare da parte della giurisprudenza nazionale, fra le diverse istanze, in ossequio al generale principio di proporzionalità, nell’applicazione dell’IVA e dei rimedi volti al contrasto degli abusi o frodi.

The principle of proportionality and the denial of deduction in case of

The principle of neutrality of VAT, which is a specification of the more general principle of proportionality in the field of taxation, cannot be indiscriminately invoked in all situations where there is a fraud, since the right of deduction necessarily implies to verify if the tax­payer consciously participated or not in the fraud. Therefore, the tax authorities’assesment activity may only be justified if it aims at restoring the situation that would have occurred in absence of the offense. This element is essential to identify the proportionality of the recovery action. The hope is to reach, in particular by national case law, a full and accurate balance between the different needs in applying VAT and the remedies aimed at avoiding abuses or frauds, in accordance with the general principle of proportionality.

1. Elementi introduttivi in ordine al rapporto fra la proporzionalità e gli altri principi di diritto europeo Il principio di proporzionalità è uno strumento fondamentale di garanzia e di bilanciamento fra le diverse finalità ordinamentali [1], la cui osservanza si impone non solo alle Istituzioni comunitarie, tra cui soprattutto la Commissione [2], ma anche agli Stati membri [3]. Detto fondamentale principio di matrice europea, risulta contestualmente riferibile ad un congruo esercizio dei tre poteri dello Stato sostanziandosi nella ponderazione degli interessi contrapposti e nella preferenza dello strumento minimo ed idoneo a conseguire il risultato richiesto dall’ordinamento giuridico [4]. L’applicazione della proporzionalità, nei confronti del legislatore nazionale, è legata fortemente all’armonizzazione fiscale ed ai suoi limiti [5]. L’armoniz­zazione delinea, dunque, il limite esterno dell’applicazione del test europeo di proporzionalità delle norme interne. La stessa armonizzazione, tuttavia, non segna alcun limite interno nello svolgimento del controllo di proporzionalità, in quanto questo controllo opera come verifica del grado di coerenza della scelta posta in essere dal legislatore nazionale tra diverse alternative già possibili nell’ordinamento stesso [6]. La giurisprudenza europea ha riconosciuto che il principio di proporzionalità riveste un ruolo rilevante nel settore tributario, in quanto si tratta di un criterio essenziale per garantire che il perseguimento degli obiettivi di diritto interno produca il minor sacrificio possibile rispetto alle finalità europee [7]. In particolare, il principio di proporzionalità è stato interpretato in maniera contigua rispetto a quello di effettività, nella misura in cui risulta espressivo del bisogno di assicurare una tutela ai cittadini in ordine ai diritti di fonte europea, al fine di evitare che le norme nazionali vadano a determinare oneri ed adempimenti tali da rendere eccessivamente oneroso l’esercizio di detti diritti fondamentali [8]. La Corte di Giustizia applica il principio di proporzionalità sancito dal Trattato (art. 5 TFUE) [9] alle leggi dei singoli Stati membri. Il Trattato stesso, infatti, non diversamente dalle Costituzioni, sovrasta tali leggi in modo che in entrambe le ipotesi applicative (di diritto costituzionale e/o di diritto europeo) si verifica il medesimo effetto: trasmettere e diffondere verso il basso il principio di proporzionalità, in quanto si tratta del medesimo meccanismo operativo che agisce analogamente su entrambi i versanti [10]. L’approccio pragmatico della Corte di Giustizia, dunque, viene a delineare un concetto multiforme di proporzionalità insuscettibile di essere [continua..]

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