Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
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Inibita la riscossione dei contributi previdenziali in caso di impugnazione dell'accertamento 'unificato' dinanzi le Commissioni Tributarie (di Alberto Amori)


Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui l’impugnazione dinanzi le Commissioni Tributarie di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, che oltre alla pretesa tributaria rechi anche la rideterminazione dei contributi previdenziali derivanti dal maggior reddito accertato, determina il divieto di iscrizione a ruolo o di notifica dell’avviso di addebito esecutivo da parte dell’Ente previdenziale.

Tale effetto, peraltro, opera direttamente in ragione della proposizione del gravame, e indipendentemente dal fatto che l’istituto sia stato messo a conoscenza di tale impugnazione.

The collection of social security contributions shall be inhibited if the “unitary” notice of assessment is challenged before Tax Courts

In the commented decision, the Italian Supreme Court (ISC) has confirmed the principle that, in case a notice of assessment issued by tax authorities and also relevant for Social Security Contribution purposes – calculated on the higher income assessed – is appealed before Tax Courts, it is prohibited to register the tax debt in the Official Taxpayers’Roll or to serve the notice of forced tax collection.

Such effect directly results from the act of appeal and regardless of the previous notification of such appeal to the Social Security Authority.

Cass., sez. lav., 9 aprile 2014, n. 8379 – Pres. Roselli, Rel. Napoletano Processo tributario – Accertamento “unificato” – Impugnazione dinanzi le Commissioni Tributarie – Riscossione contributi previdenziali in pendenza di giudizio – Inibita Qualora l’avviso di accertamento tributario, che oltre alla rettifica della dichiarazione dei redditi, rechi la rideterminazione dei contributi previdenziali, venga impugnato dinanzi le Commissioni Tributarie, la riscossione di questi ultimi non potrà essere intrapresa, indipendentemente dalla conoscenza da parte dell’Istituto della proposizione del gravame, se non a seguito della definizione del contenzioso tributario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva il ricorso di D.P., avente ad oggetto l’opposizione all’iscrizione a ruolo della pretesa dell’INPS concernente il recupero di contribuzione relativa alla parte variabile di contribuzione per la gestione commercianti in dipendenza del maggior reddito accertato dalla Agenzia delle Entrate. A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo il quale, D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 29, stante l’impugnazione, dinanzi al giudice tributario, del­l’accertamento fiscale di un maggiore reddito, su cui si radicava la pretesa dell’INPS, era inibito all’INPS sino alla definitività dell’accertamento in sede di giustizia tributaria d’iscrivere al ruolo la relativa somma. Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura. Parte intimata non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo l’INPS, deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, sostiene, per un verso che l’accertamento, cui fa riferimento il richiamato art. 24, deve essere quello operato dallo stesso INPS, e dall’altro che, comunque, pur a voler ammettere la riferibilità dell’accertamento a quello eseguito da un qualsiasi ufficio pubblico, l’iscrizione a ruolo è inibita solo nella ipotesi in cui esso Istituto viene messo a conoscenza della sussistenza del giudizio innanzi alla Com­missione Tributaria provinciale. La censura è infondata. Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” stabilisce che: “1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. [continua..]

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