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Condoni dei ruoli di riscossione, vincoli costituzionali ed autonomia delle casse di previdenza: la suprema corte non trova “la retta via”
Francesco Montanari
La Suprema Corte ha ritenuto che siano da ricondurre nel perimetro applicativo dello stralcio automatico dei carichi affidati agli agenti di riscossione – di cui all’art. 1, commi 527, 528 e 529, della L. n. 228/2012 (c.d. Legge di stabilità 2013) – anche i contributi previdenziali dovuti alla Cassa forense, in virtù di un principio di economicità di gestione di tali enti e di una esigenza di razionalizzazione. La posizione della giurisprudenza, tuttavia, si pone in contrasto, sia con taluni fondamentali principi costituzionali (artt. 38, 42, 81 e 97 Cost.), sia con l’ampio grado di autonomia regolamentare riconosciuto dalla stessa giurisprudenza alle Casse. Lo Stato, infatti, non può disporre con una propria legge di “risorse altrui” (e, in particolare, di entrate di enti privati che esercitano funzioni pubbliche) senza che sia prevista alcuna forma di indennizzo. Si sarebbe, dunque, resa necessaria una interpretazione adeguatrice, conforme a Costituzione.
Parole chiave: Parole chiave: Cassa forense, contributi previdenziali, condoni, ruoli di riscossione, principi costituzionali.
The Italian Supreme Court held that the discipline on automatic removal of tax claims entrusted to tax collection agents – Art. 1, paragraphs 527, 528 and 529, Law no. 228/2012 (so-called Stability Law 2013) – shall also include social security contributions due to the Lawyers’ Pension Fund, by virtue of a principle of cost-effectiveness of management of these bodies and a need for rationalisation. The position of the case law, however, appears in contrast, both with certain fundamental constitutional principles (Arts. 38, 42, 81 and 97 of the Constitution), and with the large degree of regulatory autonomy recognised by the same case law to Pension Funds. The State, in fact, cannot dispose of “other’s resources” (and, in particular, income of private entities that exercise public functions) without any form of compensation being envisaged. Therefore, an adaptive interpretation would have been necessary, in accordance with the Constitution.
Keywords: Lawyers’ Social Security Fund, security contributions, tax amnesties, tax collection rolls, constitutional principles
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Commento
Sommario:
1. Introduzione - 2. Il caso all’esame della Suprema Corte - 3. La (ir)rilevanza della natura privatistica delle Casse di previdenza - 4. I vincoli derivanti dagli artt. 81 e 97 Cost. ed i limiti alla lesione dell’autonomia finanziaria e regolamentare delle Casse di previdenza - 5. La necessità di un’interpretazione adeguatrice “forte” - 6. Conclusioni - NOTE
1. Introduzione
La sentenza in commento si inserisce in un “filone interpretativo” che si sta, via via, consolidando [1], avente ad oggetto varie ed articolate questioni giuridiche che meriterebbero, singolarmente, un’autonoma trattazione. Giova, quindi, precisare che il presente lavoro si soffermerà, esclusivamente, su una specifica problematica affrontata dal Supremo Collegio, ovvero sulla possibilità di estendere le norme di condono (rectius, di “stralcio automatico” dei carichi affidati agli agenti di riscossione) relativi ai carichi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza: nella fattispecie concreta alla Cassa Forense [2]. La pronuncia annotata, peraltro, pur riguardando la normativa introdotta con la Legge di stabilità del 2013 [3], non può che avere un evidente impatto anche sulla recente novella del 2018 [4] la quale, all’art. 4 – al pari della normativa del 2012 – ha introdotto una misura [continua ..]
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2. Il caso all’esame della Suprema Corte
La vicenda – che vedeva come parte ricorrente, come detto, la Cassa forense contro l’Agenzia delle Entrate riscossione – verte sull’interpretazione della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e, segnatamente, dell’art. 1, commi 527, 528 e 529. Tali disposizioni, in particolare, dispongono, con una formulazione tranchant, che i crediti di importo fino a duemila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, sono automaticamente annullati. Come appare evidente, le disposizioni in questione, sul piano letterale, non prestano il fianco ad alcun fraintendimento prevedendo, automaticamente, i seguenti effetti: annullamento dei ruoli senza alcuna istruttoria, estinzione del credito, cancellazione definitiva del medesimo. A ciò si aggiunga che la novella del 2012 opera su di un ulteriore piano, giacché ha introdotto una misura condonistica [continua ..]
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3. La (ir)rilevanza della natura privatistica delle Casse di previdenza
La prima questione posta all’attenzione dei Giudici di Legittimità riguardava gli effetti della mutata qualifica soggettiva delle Casse di previdenza (da ente pubblico a soggetto di diritto privato). Giova premettere che la risposta della giurisprudenza, da qualunque prospettiva la si analizzi, è assolutamente insoddisfacente in quanto essa si limita ad osservazioni scontate, ma devianti rispetto al tema centrale e risolutivo. Un punto che non pare essere posto in discussione (peraltro neppure, in sostanza, nella motivazione della sentenza in commento) è che la Cassa forense sia riconducibile al cosiddetto “settore pubblico allargato” [14], con tutto ciò che, ovviamente, ne consegue dal punto di vista dell’applicazione dei principi che devono caratterizzare l’agere della pubblica amministrazione. D’altro canto, seppur con riferimento alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori Commercialisti, i Giudici delle [continua ..]
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4. I vincoli derivanti dagli artt. 81 e 97 Cost. ed i limiti alla lesione dell’autonomia finanziaria e regolamentare delle Casse di previdenza
La risposta alla domanda che precede (vd. retro § 2) impone di analizzare taluni “vincoli” costituzionale che si sono, via via, resi più incisivi nel corso degli anni e che riguardano qualunque soggetto che eserciti funzioni pubbliche, a prescindere dallo status soggettivo. Il punto centrale della questione è rappresentato dal fatto che, una volta riconosciuta alle Casse di previdenza la natura “funzionale” di soggetti pubblici, occorre domandarsi se sia ragionevole una normativa statale che sottragga loro, automaticamente, le risorse per autofinanziarsi in ragione di una asserita “economicità”. In altri termini – e cercando di sintetizzare l’attuale orientamento giurisprudenziale – la novella del 2013 sarebbe giustificata da mere esigenze di razionalizzazione della riscossione, nonché dalla necessità di eliminare (automaticamente) poste che andrebbero a minare la [continua ..]
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5. La necessità di un’interpretazione adeguatrice “forte”
Per le ragioni che precedono (vd. retro) la sentenza in commento è fortemente criticabile in quanto mal si comprende le ragioni per cui i giudici di Legittimità non abbiano tentato un’interpretazione conforme a Costituzione del dato normativo [51]. È vero che le disposizioni in esame non sembrano prestare il fianco, sul piano letterale, a spazi interpretativi particolarmente ampi, ma è altrettanto vero che i Giudici di Legittimità fanno ampio uso di metodi interpretativi ben più incisivi di quelli tradizionali arrogandosi, in molti casi in modo decisamente eccessivo, prerogative proprie del legislatore [52]. Al contrario, a fronte di evidenti frizioni tra la normativa ordinaria e l’assetto costituzionale, ed alla luce di orientamenti che enfatizzano il potere regolamentare delle Casse in deroga alla normativa statale (vd. retro § III), la Suprema Corte avrebbe potuto avvalersi di una interpretazione adeguatrice per [continua ..]
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6. Conclusioni
Alla luce di quanto precede, non si può che auspicare un radicale reveirment della giurisprudenza della Suprema Corte in quanto, come anticipato, i principi enunciati nella sentenza in commento (ed in altre sentenze del medesimo tenore) possono avere gravi conseguenze sulle finanze della Cassa forense e, soprattutto, rappresentano un pericoloso precedente. I segnali, tuttavia, non lasciano ben sperare in quanto con riferimento alle misure di rottamazione dei ruoli del 2018 (citate in premessa e più volte menzionate), sono noti orientamenti perfettamente in linea con quelli della sentenza in commento [62]. Così, a titolo meramente esemplificativo, sono state ritenute “condonabili” le tasse automobilistiche dovute alle Regioni [63], nonché le entrate riscosse mediante ingiunzione fiscale (procedura tipicamente utilizzata da enti locali, nonché da enti pubblici appartenenti al settore pubblico allargato). Un fenomeno che [continua ..]
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NOTE