Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La deducibilità dei costi e delle spese generate nelle operazioni di cartolarizzazione alla luce dell'inerenza “qualitativa” (di Davide Stefani)


La Corte di Cassazione affronta per la prima volta la peculiare tematica della deduzione dei costi e delle spese sostenute nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione. La L. 10 aprile 1999, n. 130 non disciplina espressamente tale aspetto, né esiste una norma in grado di derogare ai principi generali in tema di deducibilità dei costi sostenuti. La Cassazione, dunque, rifacendosi ai principi generali dell’or­dina­mento tributario, invoca il requisito dell’inerenza in senso “qualitativo” riconoscendo come legittima la deduzione dei costi dell’operazione in capo al cedente. Vengono valorizzati, in particolare, il fine perseguito dal promotore, il fascio di rapporti contrattuali tra i partecipanti (nella specie contratti di accollo delle spese) e le finalità della cartolarizzazione. È infatti approssimativo disconoscere la deducibilità dei costi e delle spese in capo al cedente sulla base del mero dato formale che questi oneri siano stati assolti direttamente dalla società-veicolo. Gli oneri sostenuti in esecuzione dell’operazione finanziaria, infatti, sono deducibili in quanto assolti ai fini del perseguimento dell’attività imprenditoriale, salvo che gli stessi non siano ritenuti estranei al “programma imprenditoriale”.

La presente ordinanza, inoltre, assume interesse nella parte in cui, seppure in un obiter dictum, attribuisce all’operazione di cessione natura pro solvendo. Tale presa di posizione, in astratto, potrebbe incidere sulla possibilità di cancellare dal bilancio societario masse di crediti di difficile realizzazione e, conseguentemente, laddove ciò accadesse, una rettifica del reddito imponibile tassabile.

 

The deductibility of costs and expenses generated by securitisation in the light of the “qualitative” inherence

The Italian Supreme Court addresses for the first time the specific issue of the deduction of costs and expenses incurred in the securitisation transactions. Law no. 130 of 10 April 1999 does not expressly regulate this aspect, nor is there a rule capable of derogating from the general principles on the subject of deductibility of costs incurred. Therefore, the Supreme Court, referring to the general principles of the tax system, invokes the requirements of “qualitative” inherence and recognises the deduction of transaction’s costs by the transferor as legitimate. The judgement, in particular, gives relevance to the aim pursued by the promoter, the bundle of contractual relationships between the participants (in this case, debt-assumption contracts) and the purposes of securitisation itself. In this respect, it would be approximate not to recognise the deductibility of costs and expenses for the transferor on the basis of the mere formal circumstance that these charges have been paid directly by the special purpose vehicle (SPV). The charges incurred in the execution of the financial transaction, in fact, are deductible as they are paid for the purposes of pursuing the entrepreneurial activity, unless they are unrelated to the “entrepreneurial program”.

Keywords: securitisation, deductibility of costs, pro solute and pro solvendo transfer, special purpose vehicle (SPV), segregated assets.

MASSIMA: In tema di determinazione del reddito di impresa, i costi relativi alla cartolarizzazione di propri crediti da parte di una banca (“Originator”) sono deducibili da quest’ultima e non dalla società “veicolo” (“Special Purpose Vehicle”), mero strumento giuridico dell’operazione economica realizzata, essendo essi inerenti ad una attività di impresa realizzata dalla banca cedente nel proprio interesse e volta ad ottenere nuova liquidità facente perno sulla creazione di strumenti di collocazione del risparmio. (Cassa con rinvio, COMM. TRIB. REG. POTENZA, 13/11/2012). PROVVEDIMENTO: FATTO 1. La Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava, con la sentenza indicata in epigrafe, l’appello proposto dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, società cooperativa per azioni, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza (n. 378/2/2011), con cui era stato respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno 2005, ai fini Ires ed Irap, per la ritenuta indeducibilità, sia dei costi delle due operazioni di cartolarizzazione per assenza di inerenza, sia di altri ed ulteriore costi per violazione del principio di competenza. In particolare, secondo l’Agenzia delle entrate la Banca non poteva dedurre i costi della operazione di cartolarizzazione dei crediti, dalla stessa originata, per violazione della normativa di cui alla L. n. 130 del 30 aprile 1999. Sia il giudice di primo grado che il giudice di appello hanno confermato la legittimità dell’avviso, sul rilievo che il flusso di liquidità, generato dall’incasso dei crediti ceduti alla società veicolo, è funzionale al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti in favore dei risparmiatori ed al pagamento dei costi dell’operazione. Pertanto, i costi sopportati dalla società veicolo per lo svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione, permanendo il vincolo di destinazione del patrimonio separato, dovevano essere sopportati necessariamente dalla società veicolo, cessionaria dei crediti, e quindi, solo quest’ultima poteva dedurre gli stessi, salvo che nel contratto intervenuto fra cedente e cessionario non fosse espressamente stabilito il contrario. Nel caso in esame, secondo la Commissione regionale, in base agli accordi intervenuti tra la banca cedente, la BNP Paribas e la società veicolo (Finanziaria Internazionale Securitisation Group) non era emersa l’esistenza di alcun accordo in tal senso. (Omissis) MOTIVAZIONE (Omissis) 2. Con il primo motivo di impugnazione la società contribuente deduce la “violazione e falsa applicazione della L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. 1, 2, 3 e 6, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, per avere i giudici sostenuto-in mancanza di [continua..]

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SOMMARIO:

1. Premessa: la questione controversa - 2. La natura e la struttura frammentata della cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999 - 3. Il principio dell’inerenza nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione nei rapporti tra società promotrice e SPV - 4. La natura pro soluto o pro solvendo della cessione della massa di crediti cartolarizzati - 5. Conclusioni - NOTE


1. Premessa: la questione controversa

L’ordinanza oggetto del presente commento conferma l’orientamento giurisprudenziale di recente emersione in tema di inerenza “qualitativa” e deducibilità delle spese sostenute anche nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione promosse ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, a seguito di un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate ha contestato, nei confronti della ricorrente, la deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito dell’operazione finanziaria poiché ritenuti non inerenti ai fini Ires e Irap. Il disconoscimento è dovuto, secondo l’Erario, in quanto gli oneri sono stati assolti direttamente dalla società-veicolo, ricorrendo ai flussi attivi derivanti dall’attività di riscossione dei crediti custoditi nel patrimonio segregato gestito da essa gestito, e non dalla ricorrente. Conseguentemente, secondo la tesi dell’Ufficio, tali spese sono da considerarsi inerenti esclusivamente all’attività della società-veicolo e non a quella del promotore [1]. Nel fornire risposta alla problematica in esame [2], la Suprema Corte ha valorizzato il requisito dell’inerenza sotto un aspetto sostanziale. È apprezzato, in sostanza, il nesso funzionale tra l’attività economica perseguita e la spesa sostenuta, senza limitarsi a una lettura meramente formalistica del TUIR e, in particolare, dell’art. 109, comma 5. Invero, considerando complessivamente la finalità dell’operazione finanziaria, la presenza di plurimi rapporti contrattuali, anche di accollo di spese tra la cessionaria e la promotrice della cartolarizzazione, e l’attività economico-impren­ditoriale perseguita dalla contribuente, è possibile focalizzare l’attenzione, non sul singolo atto compiuto dalla contribuente, ma sul più ampio “programma imprenditoriale” perseguito dal contribuente. Viene in sostanza confermato il recente orientamento emerso in sede di giurisprudenza di legittimità, che apprezza il principio dell’inerenza in senso “qualitativo” e non “quantitativo”, fondato cioè sul mero nesso di relazione materiale tra utile conseguito e “sacrificio” sostenuto. La presente ordinanza, inoltre, si rivela di grande interesse per aver, seppure in un [continua ..]


2. La natura e la struttura frammentata della cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999

Senza pretese di esaustività [3], prima di affrontare la questione controversa, occorre soffermarsi brevemente sulla natura e sulla struttura delle operazioni di cartolarizzazioni: si tratta infatti di una premessa necessaria che anticipa, in parte, le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza commentata in tema di inerenza dei costi e relativa deducibilità. Com’è noto, la cartolarizzazione è una cessione, a titolo oneroso, di un insieme di attività costituenti un determinato “portafoglio” al cui interno possono confluire crediti, mutui, canoni di locazione e così via [4], a una società-veicolo di nuova costituzione (detta “SPV, Speciale Porpous Vehicle”). Tale società, direttamente o tramite terzi soggetti, emette titoli cartolarizzati da collocare sul mercato. La sottoscrizione dei titoli da parte dei terzi prenditori genera, quindi, la liquidità necessaria per acquistare i crediti ceduti dalla società promotrice. Originariamente [5], tale attività finanziaria è nata allo scopo di eliminare dalle voci di bilancio masse di crediti di difficile realizzazione, sia dal punto di vista della solvibilità del debitore, sia per le tempistiche (incerte) di riscossione. Il principale mezzo giuridico che agevola il perfezionamento dell’operazione è la società-veicolo costituita ad hoc ai sensi della citata L. n. 130 del 1999, la cui funzione è interamente vincolata al soddisfacimento dell’operazione finanziaria. Tra i suoi compiti vi è quello di collocare i titoli sul mercato finanziario, gestire il patrimonio costituito dai crediti ceduti, incaricare il “Servicer” adibito alla riscossione dei crediti ceduti (che spesso coincide con la stessa società promotrice) e, per quanto interessa ai nostri fini, provvedere al pagamento dei costi (ingenti) dell’opera­zione ricorrendo al patrimonio segregato in sua esclusiva gestione [6]. Con riferimento alle spese necessarie per il funzionamento dell’operazione, si pensi agli oneri che la società-veicolo deve sostenere per il pagamento delle commissioni all’agenzia di rating per la quotazione dei crediti ceduti [7], alle banche di investimento per il collocamento dei titoli presso gli investitori, nonché l’assolvimento dei costi sostenuti per la riscossione dei crediti [continua ..]


3. Il principio dell’inerenza nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione nei rapporti tra società promotrice e SPV

La società-veicolo, come anticipato, è il “mero strumento giuridico” che agevola, nel complesso, il perfezionamento della cartolarizzazione. Il veicolo, mediante il patrimonio separato, assolve direttamente agli oneri di procedura ad esso incombenti; non essendo contrario a norme imperative, né alla L. n. 130/1999, è legittimo, come nel caso di specie, che i partecipanti possano prevedere specifici patti di accollo delle spese sostenute con successiva redistribuzione degli oneri sostenuti dallo SPV alla società promotrice. Trattasi, questa, pertanto, di una tematica intimamente connessa, come desumibile dalla lettura dell’ordinanza, con la nozione di “inerenza” [9]. Secondo il recente orientamento giurisprudenziale, cui l’ordinanza in commento pare dare seguito, è legittima la deduzione delle spese sostenute dal veicolo (e successivamente accollate dalla società promotrice) stante la presenza di un vincolo funzionale tra i costi sostenuti e l’esercizio dell’attività imprenditoriale perseguita dalla cedente. Tali oneri, in sostanza, non possono essere parametrati in funzione dell’utile ricavato dall’attività d’impresa, ma devono essere apprezzati sotto un aspetto sostanziale rappresentato dal programma imprenditoriale perseguito; occorre, dunque, valutare la coincidenza tra l’attività conseguita e il costo sopportato, non riconoscendo come deducibili, implicitamente, tutti gli oneri estranei all’esercizio dell’impresa [10]. L’inerenza, dunque, assume una dimensione prettamente “qualitativa”, e non più quantitativa [11]. Come osservato in dottrina [12], infatti, il giudizio d’inerenza implica un rapporto, sotto il profilo sostanziale, tra atto d’impresa e piano imprenditoriale. Rappresenta, in sostanza, il nesso funzionale-sostanziale tra il costo sostenuto e l’attività imprenditoriale svolta dalla società promotrice [13]. Il disconoscimento della deducibilità delle spese sostenute dalla società promotrice, secondo la tesi dell’Ufficio, sarebbe invece legittimo in quanto i costi sono stati sostenuti da un soggetto giuridico distinto, ossia lo SPV il quale ha assolto in via diretta tali spese ricorrendo al patrimonio segregato che, ai sensi della L. n. 130/1999, è di sua esclusiva [continua ..]


4. La natura pro soluto o pro solvendo della cessione della massa di crediti cartolarizzati

La Suprema Corte, come anticipato, prende posizione, seppur in via incidentale, sulla natura della cessione dei crediti cartolarizzati ritenendo che la stessa debba ritenersi pro solvendo e non pro soluto. Per quanto interessa ai nostri fini, con la pronuncia in commento la giurisprudenza afferma che, per gli interessi perseguiti, «la cartolarizzazione dei crediti non può ridursi, come ritiene parte della dottrina, ad una mera cessione dei crediti pro soluto, […] tanto più che secondo il Regolamento unionale del 2017 l’Ordinator deve mantenere il rischio almeno per il 5% dell’operazione» [23]. Di regola, la massa di crediti cartolarizzati viene ceduta garantendo soltanto il cd. nomen verum, e non anche la solvenza del debitore ceduto. La cessione, dunque, secondo l’impostazione ordinaria, ha natura pro soluto. Com’è noto, infatti, soltanto con il trasferimento, integrale e sostanziale [24], del rischio del credito dal cedente al cessionario è possibile cancellare il credito, inteso come bene d’impresa, dal bilancio societario, con evidenti ricadute in termini di determinazione del reddito societario imponibile [25]. In sostanza, non deve sussistere un interesse, da parte del promotore, sui crediti ceduti relativamente al rischio di mancato realizzo, pena il disconoscimento della perdita rilevata a bilancio. Non è comunque chiara, a livello normativo, la natura della cessione e, cioè, se questa debba avvenire pro soluto o pro solvendo [26]; né la L. n. 130/1999 si cura di disciplinare espressamente tale aspetto [27]. Pertanto, deve riconoscersi che la natura della cessione, pro solvendo o pro soluto, sia demandata esclusivamente alla libera autonomia negoziale delle parti. Non vi è infatti alcun divieto, sotto il profilo civilistico, di cedere una massa di crediti garantendo anche la solvibilità dei debitori ceduti. L’operazione di cartolarizzazione, in sostanza, si perfeziona a prescindere dalla natura della cessione; ciò che invece viene ostacolato è, in concreto, la possibilità di poter provvedere alla cancellazione dei crediti dal bilancio [28]. La natura pro solvendo, secondo la Corte di Cassazione in commento, troverebbe fondamento nel fatto che, accanto alla disciplina legislativa unionale, la regolamentazione privatistica consentirebbe di introdurre all’interno [continua ..]


5. Conclusioni

In chiosa a quanto sino a qui esposto, la Suprema Corte conferma l’orientamento giurisprudenziale, di recente emersione, secondo cui il requisito dell’inerenza deve essere apprezzato sotto l’aspetto qualitativo e non quantitativo. Il giudizio di inerenza, dunque, prescinde da valutazioni di congruità e antieconomicità che, invece, ineriscono alla fase successiva dell’accertamento fiscale. In sostanza, per essere astrattamente deducibili, gli oneri sostenuti dal contribuente devono essere ritenuti connessi e strumentali al conseguimento del programma imprenditoriale e, conseguentemente, sarà possibile procedere al disconoscimento soltanto dei costi che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale e per nulla attinente a quella della specie svolta. Nulla rileva, dunque, ai fini dell’accer­tamento dell’inerenza, il giudizio sulla congruità e antieconomicità della spesa; giudizio, tuttavia, che può trovare eventualmente il suo ingresso in una sua successiva fase dell’accertamento nel rispetto dell’onere probatorio distribuito tra le parti. È possibile, quindi, ora, tratteggiare alcuni elementi sintomatici a mezzo dei quali accertare l’inerenza del costo all’attività imprenditoriale del contribuente; elementi che possono essere individuati, in maniera esemplificativa e non esaustiva, nell’ade­renza degli oneri sostenuti con il “programma imprenditoriale”, la presenza di più soggetti autonomi e distinti che interagiscono tra di loro in direzione di un unico fine e la precisione di specifiche pattuizioni aventi ad oggetto la redistribuzione dei costi dell’o­perazione mediante accollo degli stessi da parte della società promotrice, la presenza di più atti d’impresa (taluni anche astrattamente antieconomici) che, non valutati singolarmente, evidenziano un unico fine [37]. Questi sono indici che possono orientare il giudizio d’inerenza verso la summenzionata dimensione qualitativa che, in sostanza, dovrebbe spingere l’interprete verso una valutazione dell’opera­zione nel complesso e, quindi, alla luce di tutti gli atti d’impresa posti in essere per la sua realizzazione. Come si è già avuto modo di rilevare, l’obiettivo della cartolarizzazione è incoraggiare e proteggere il risparmio in [continua ..]


NOTE