Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La famiglia transnazionale tra criticità e prospettive di tassazione: brevi cenni (di Annalisa Pace)


I fenomeni di circolazione transnazionale degli individui (lavoratori in primis), unitamente ai processi di globalizzazione, hanno fatto emergere un nuovo modello di famiglia che viene comunemente definito “famiglia transnazionale”. La circostanza che i suoi membri, anche se tenuti insieme da un unico vincolo familiare, siano spazialmente collocati in una pluralità di territori statali, provoca una serie di criticità, soprattutto a livello di tassazione reddituale, considerato che i moderni sistemi fiscali nazionali si caratterizzano, proprio sotto il profilo territoriale, da limiti e rigidità. Anche in questo ambito si sente, quindi, l’e­si­gen­za che quel processo di riavvicinamento delle legislazioni fiscali vigenti nei vari Stati membri, propugnato dall’art. 115 del TFUE (ex art. 94 TCE), venga concretamente perseguito e nel raggiungimento di questo obiettivo un posto di rilievo assume la c.d. integrazione negativa, soprattutto attraverso le statuizioni della Corte di Giustizia.

The transnational family between criticisms and tax perspectives: some remarks

The phenomena of transnational movement of individuals (especially employees), together with globalisation processes, created a new model of family usually called “transnational family”. The fact that its members, although united by a single-family bond, are located in different countries, causes a number of critical issues, especially in the field of income taxation, since modern tax systems are characterized, precisely from a territorial point of view, by limitations and rigidities. Therefore, also in this area there is a need to realise the process of approximation of Member States’tax laws according to Art. 115 TFEU (former Art. 94 EC Treaty), and the achievement of this goal is certainly favoured by the so-called negative integration stemming from the case law of the Court of Justice of the European Union.

SOMMARIO:

1. Premessa. La rilevanza della famiglia rispetto alla soggettività tributaria - 1.1. La famiglia transnazionale - 2. La rilevanza “spaziale” della famiglia transnazionale ai fini della tassazione reddituale - 3. La mobilità transnazionale individuale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. X/Staatssecretaris van Financiën: i primi passi verso una base imponibile condivisa - 4. Prime conclusioni - NOTE


1. Premessa. La rilevanza della famiglia rispetto alla soggettività tributaria

Il termine “famiglia” è nozione trasversale, comune a varie discipline [1]. Il concetto di famiglia evoca, solitamente, l’unione di un uomo e di una donna e, quindi, l’esistenza di una coppia. Alla base della famiglia, di solito, c’è il matrimonio che, se nell’ordinamento giuridico nazionale è mero contratto, in quello canonico viene elevato a sacramento [2]. A dispetto delle fuorvianti assonanze, con il termine familia i Romani, diversamente da noi, indicavano «un insieme di persone e di cose legate dalla sottoposizione a uno stesso potere», mentre con il termine pater familias non si faceva riferimento necessariamente a colui che è padre; è Ulpiano a precisare che «è chiamato pater familias colui il quale ha il dominio nella sua casa e giustamente è chiamato con questo nome, anche se non abbia figli: designiamo, infatti, non solo la sua persona, ma anche il suo diritto: perciò chiamiamo pater familias anche un pupillo» [3]. In definitiva, connotazione indefettibile del pater familias non è la condizione genitoriale, bensì l’essere sottratto alla potestas di un altro pater familias [4]. Né nelle dinamiche della familia romana il matrimonium assume il ruolo che oggi gli riconosciamo. Istituto complesso, che nei secoli ha subito varie evoluzioni, di certo «non si presenta come un rapporto giuridico nato dal compimento di qualche atto negoziale, ma piuttosto come una situazione di fatto alla quale, a certe condizioni, l’ordinamento riconduce alcuni effetti». Per la precisione consisteva nella «viri et mulieris coniunctio, individuam consuetudinem vitae continens» [5]. Nelle fonti giuridiche moderne la famiglia ha avuto sempre un posto di rilievo [6]. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo [7], alla quale si sono ispirati tanti documenti e trattati internazionali ed europei e che tutela prevalentemente l’individuo come singolo, garantisce la famiglia quale unica formazione sociale, in quanto «nucleo naturale e fondamentale della società». Ai sensi dell’art. 12 «nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia …»; mentre [continua ..]


1.1. La famiglia transnazionale

Alla “polisemia del termine famiglia”, si affianca l’evoluzione continua dei mo­delli familiari che negli ultimi decenni si è arricchita di fenomeni ulteriori; il riferimento è, innanzi tutto, alle nuove forme di famiglia (dalle unioni di fatto a quelle omosessuali) che, seppure in modi e con effetti diversi, le legislazioni nazionali stanno via via disciplinando [18]; a queste si aggiungono, quale risultato ulteriore di quella globalizzazione che interessa a più livelli la società odierna, le famiglie multinazionali e/o multiculturali le quali, come è stato messo in evidenza, sono un fenomeno che a livello sociologico «impone di ripensare la famiglia come soggetto della società e del mutamento socio-culturale» [19]. I sempre più diffusi fenomeni di circolazione transnazionale dei lavoratori, unitamente ai processi di globalizzazione, negli ultimi decenni hanno fatto emergere una nuova realtà che viene comunemente denominata: “famiglia transnazionale” [20]. Frutto di un fenomeno ben più ampio e complesso (quello delle migrazioni trasnazionali), la famiglia transnazionale esorbita dai ristretti confini di un unico Stato perché i suoi componenti (solitamente per motivi di lavoro) vivono separati dai confini nazionali, pur continuando a mantenere forti legami affettivi. Il fenomeno, studiato da tempo soprattutto dagli antropologi e dai sociologi [21], al pari di qualsiasi altro modello familiare assume rilievo a diversi livelli ivi incluso quello giuridico ed economico. In particolare, per quanto riguarda il primo, va segnalato che alla denominazione di “famiglia transnazionale”, a differenza di quanto emerge per le altre forme di famiglia, non corrisponde (né potrebbe), un modello unico, in quanto, essendo piuttosto che frutto delle scelte dei suoi membri, “adattamento a un nuovo contesto”, essa mutua oltre alle tradizioni ed ai costumi, l’esercizio della genitorialità, i modelli coniugali, le forme parentali, i sistemi di tassazione, ecc., da una pluralità di ordinamenti [22]. È evidente, quindi, che nell’ambito di questa tipologia la possibilità che emergano distorsioni e/o criticità legate alla pluralità di sistemi giuridici che confluiscono nella realtà familiare è assai alta, [continua ..]


2. La rilevanza “spaziale” della famiglia transnazionale ai fini della tassazione reddituale

Come è stato già rammentato, nei sistemi di tassazione il collegamento territoriale con l’ente impositore assume un ruolo fondamentale. La legislazione tributaria opera in via esclusiva nel territorio statale (c.d. principio di esclusività) e ciò consente, da un lato, che uno Stato possa assoggettare ad imposizione le fattispecie che hanno trovato attuazione sul proprio territorio nazionale, anche se poste in essere da soggetti che con esso (ad esempio gli stranieri) non abbiano vincoli di collegamento particolarmente stabili e, dall’altro, che esso possa assoggettare a tassazione anche fattispecie che hanno trovato attuazione all’estero, se poste in essere da soggetti che con esso presentino un collegamento sufficientemente stabile, (come nel caso dei soggetti residenti). Ai fini fiscali, solitamente la cittadinanza non assume rilievo [23], mentre la valenza spaziale delle norme tributarie fa sì che sia la residenza il principale criterio di collegamento che giustifica la tassazione della materia imponibile prodotta all’interno o anche all’esterno dei confini territoriali di ciascuno Stato. La maggior parte dei paesi industrializzati, infatti, per la imposizione reddituale utilizza il criterio della tassazione dell’utile mondiale (il c.d. principio del world wide income taxation) e ne fa applicazione nei confronti dei soggetti residenti all’interno dei propri confini, anche se gli stessi siano privi della cittadinanza di quello Stato. D’altro canto, questi stessi Stati non rinunciano ad esercitare la loro potestà impositiva anche nei confronti di coloro che, pur non presentando un vincolo stabile con il loro territorio (c.d. non residenti), sullo stesso producono, seppure occasionalmente, un reddito (c.d. criterio della fonte) [24]. La generalizzata applicazione del principio del world wide income taxation da parte dei moderni sistemi impositivi fa sì che uno stesso fatto possa assumere rilievo in relazione a più Stati, originando un potenziale “conflitto positivo di tassazione” che potrebbe integrare un fenomeno di doppia imposizione internazionale per combattere il quale gli Stati stipulano trattati internazionali contro le doppie imposizioni, atti che solitamente vengono conclusi sulla falsariga del Modello OCSE [25]. A seconda delle tipologie reddituali interessate, questi accordi [continua ..]


3. La mobilità transnazionale individuale nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. X/Staatssecretaris van Financiën: i primi passi verso una base imponibile condivisa

Anche se l’unione europea non ha specifiche competenze in materia di diritto di famiglia, con il Trattato di Maastricht l’ampliamento degli ambiti di intervento e degli obiettivi ben oltre i tradizionali interessi mercantilistici che a suo tempo caratterizzarono l’istituzione della comunità, ha fatto sì che lo status delle persone e i rapporti famigliari abbiano assunto a mano a mano sempre maggior rilievo [33]. Del resto, la stessa Carta di Nizza pone nel proprio preambolo, al centro dell’azione dell’Unione, la persona, dal che si può trarre la convinzione che il processo di integrazione europea non può «non coinvolgere il diritto delle persone e quello della famiglia in particolare, a ragione considerata “il primo pilastro dell’ordine giuridico”» [34]. Ebbene, proprio la necessità di far fronte alle innovative esigenze che sempre più di frequente scaturiscono dalla diffusione delle famiglie transnazionali ha determinato un aumentato interesse delle istituzioni europee nei confronti della famiglia «tanto da far pronosticare una progressiva, ma inesorabile, sostituzione della competenza “comunitaria” a quelle nazionali» [35]. Lo strumento principale grazie al quale le istituzioni europee hanno avviato questa innovativa politica è stato quello della libertà di circolazione delle persone e della tutela dei diritti fondamentali [36] e l’attore primario di questa azione è stata la Corte di Giustizia Europea; con i suoi numerosi interventi la Corte ha cercato di rimuovere le frequenti discriminazioni normative che si rinvengono soprattutto nella tassazione reddituale nel caso in cui il contribuente e la sua famiglia non esauriscano il loro rilievo in un ambito territoriale circoscritto come quello relativo ad uno stesso Stato membro. Dalla oramai storica sentenza Schumacker [37] ai più recenti arresti delle pronunce Beker & Beker [38], Ettwein [39], Imfeld & Garcet [40], si assiste ad un percorso giurisprudenziale che, in maniera sempre più chiara, si propone di colmare i ritardi e le incertezze non solo dei legislatori interni, ma soprattutto di quello europeo, in materia di fiscalità della famiglia transnazionale [41]. Come noto, la sentenza Schumacker rappresenta il [continua ..]


4. Prime conclusioni

Il criterio della “ripartizione proporzionale” che la Corte di Giustizia UE indica nella sentenza X non può non richiamare alla mente quel criterio di ripartizione proporzionale verso il quale il Working Group (WC), istituito presso la Direzione Generale Fiscalità ed Unione Doganale per la formulazione di una Common Consolidated Corporate Tax Base, si è, fin dall’inizio della sua costituzione, indirizzato [52]. Nel ravvicinamento delle legislazioni fiscali in materia di imposte dirette, come emerge dalla comunicazione COM (2001) 582, «Verso un mercato interno senza ostacoli fiscali – Strategia per l’introduzione di una base imponibile consolidata per le attività di dimensione UE delle società», l’armonica tas­sazione delle società ha rappresentato un tassello imprescindibile. È in questo contesto che è stata introdotta l’idea di una Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) ed i lavori del WG, appositamente costituito, hanno riguardato, tra l’altro, proprio lo studio dei «meccanismi di ripartizione della base imponibile tra gli Stati membri». L’iter da seguire nella creazione di una base imponibile comune non può prescindere dalla individuazione di un equo criterio di ripartizione tra i vari Stati membri interessati. Ebbene, nella Comunicazione del 2003, la Commissione aveva individuato il criterio del valore aggiunto e quello della ripartizione proporzionale, ma se il primo presentava talune criticità, il secondo, già sperimentato in altri paesi, ha avuto l’attenzione del WG. L’adozione di un simile criterio impone una serie di step, primo fra tutti la definizione della nozione di gruppo; quindi quella di reddito sottoposto a ripartizione proporzionale. Volendo proseguire nell’idea di istituire un parallelo con le vicende della famiglia transnazionale e prendendo le mosse dai suggerimenti contenuti in X diventa essenziale pervenire ad una univoca nozione di “gruppo familiare” quale soggetto di riferimento. Come più sopra è stato osservato, alla famiglia transnazionale non corrisponde un modello unico (né potrebbe), ma mentre quando la stessa opera in un ambito prettamente europeo, i caratteri di [continua ..]


NOTE