home / Archivio / Fascicolo / Sulla (non) applicazione della tassa rifiuti nelle piazzole autostradali
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo
Sulla (non) applicazione della tassa rifiuti nelle piazzole autostradali
Simone Ariatti
Il tema della tassazione sui rifiuti nelle piazzole autostradali coinvolge la corretta applicazione di una norma considerata speciale (art. 14, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) che pone in capo al concessionario un generico dovere di pulizia delle strade e pertinenze, in deroga alla disciplina generale del tributo riconducibile alla privativa comunale, e prevista ratione temporis dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Nell’escludere la potestà impositiva dell’ente locale sulle predette aree la Corte richiama quanto già statuito sul tema della raccolta e gestione dei rifiuti nelle aree portuali, in quanto fattispecie ritenuta analoga poiché disciplinata, anch’essa, da una disposizione speciale (art. 6, comma 1, lett. c), L. 28 gennaio 1994, n. 84) idonea a derogare il regime ordinario.
Taxation on waste on motorway service areas involves the correct application of a provision considered special (i.e. Art. 14, Legislative Decree no. 285 of 30 April 1992), which places on the concessionaire a generic duty to clean the streets and appliances, in derogation from the general discipline of the tax linked to the municipal property, and provided ratione temporis by Legislative Decree no. 507 of 15 November 1993.
In excluding the taxing power of the local authority on the aforementioned areas, the Italian Supreme Court recalls what has already been ruled on the subject of waste collection and management in port areas, as a case considered similar since it is also governed by a special provision (i.e. Art. 6, para. 1, letter c), Law no. 84 of 28 January 1994) suitable for waiving the ordinary regime.
Articoli Correlati: tariffa rifiuti - rifiuti - potestà impositiva - autostradale
Commento
Sommario:
1. Premessa e inquadramento sistematico - 2. Il contesto normativo in tema di piazzole autostradali - 3. Una (non) condivisibile sovrapposizione con il regime vigente nelle aree portuali - 4. Conclusioni - NOTE
1. Premessa e inquadramento sistematico
Con la sentenza in esame la Corte torna ad affrontare il tema dell’applicazione della tassa rifiuti alle piazzole autostradali. La questione, in parte analoga a quella riscontrata nel settore delle aree portuali e degli specchi d’acqua (v. infra), affonda le proprie radici nella controversa sovrapposizione di certuni poteri amministrativi e gestori (quello comunale e quello del concessionario autostradale), nonché nella forte riduzione degli spazi di manovra degli enti locali derivanti, in gran parte, dalle recenti riforme di finanza locale. Queste, infatti, hanno avuto l’effetto di sollecitare le amministrazioni comunali nella costante ricerca di nuove fonti di entrata (si pensi alla necessità di colmare il mancato gettito derivante dall’abolizione dell’IMU sulla prima casa), addivenendo all’individuazione, tra le varie, delle piazzole autostradali quali superfici potenzialmente imponibili ai fini della tassa. La questione [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
2. Il contesto normativo in tema di piazzole autostradali
La cornice delineata in premessa consente di approcciare più nel dettaglio la decisione in rassegna, con cui la Cassazione ha sostanzialmente negato la possibilità per il Comune di richiedere al concessionario autostradale il pagamento della tassa rifiuti per carenza di potestà impositiva. Tra le diverse cause di esclusione illustrate la Corte si sofferma, pertanto, su quella concernente la sussistenza di apposite “norme legislative o regolamentari” che pongono in capo a soggetti terzi la titolarità della gestione dei rifiuti in deroga all’ordinaria legittimazione attiva dell’ente locale. In tale prospettiva, come osservato dalla società contribuente, rileva l’art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. “nuovo codice della strada”), inserito nel capo dedicato alla “costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche” e rubricato “poteri e compiti degli enti proprietari delle [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
3. Una (non) condivisibile sovrapposizione con il regime vigente nelle aree portuali
Come sommariamente accennato, al fine di suffragare la propria decisione la sentenza rinvia ad analogo orientamento [3] – peraltro recentemente consolidatosi [4] – sul tema della tassazione degli specchi d’acqua (posti barca) all’interno delle aree portuali [5]. Anche nel predetto settore la problematica verte sostanzialmente sul versante normativo. Riprendendo, infatti, la deroga alla privativa comunale di cui all’art. 62, comma 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, volta ad escludere la potestà impositiva dell’ente locale in particolari settori in virtù di apposite “norme legislative o regolamentari”, la Corte si sofferma sull’art. 6, comma 1, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84 [6]. Tale articolo, infatti, affida all’Autorità Portuale il controllo delle attività dirette alla fornitura agli utenti portuali dei “servizi di interesse generale”. Servizi da [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
4. Conclusioni
Le osservazioni riportate e l’approfondimento del parallelismo operato dalla Corte sotto il profilo attuativo delle due disposizioni speciali (art. 14 del codice della strada e art. 6 della disciplina portuale) inducono a ritenere non condivisibili le argomentazioni decisorie della sentenza in rassegna. In tal senso, la genericità dell’art. 14 citato non consente di poter assimilare sic et simpliciter all’ente portuale il concessionario autostradale, essendo quest’ultimo privo dei tipici poteri di raccolta, smaltimento e sversamento rifiuti specificamente posti a capo dell’Autorità di sistema portuale. Del resto, lo si ripete, è la stessa Corte a ritenere che nelle zone marittime la deroga alla privativa comunale sussista solo a fronte di un concreto e compiuto onere di raccolta dei rifiuti da parte dell’ente portuale, idoneo come tale a renderlo gestore sostituivo dell’ente locale. Circostanze a ben vedere non [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
NOTE