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La deducibilità dei costi e delle spese generate nelle operazioni di cartolarizzazione alla luce dell'inerenza “qualitativa”
Davide Stefani
La Corte di Cassazione affronta per la prima volta la peculiare tematica della deduzione dei costi e delle spese sostenute nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione. La L. 10 aprile 1999, n. 130 non disciplina espressamente tale aspetto, né esiste una norma in grado di derogare ai principi generali in tema di deducibilità dei costi sostenuti. La Cassazione, dunque, rifacendosi ai principi generali dell’ordinamento tributario, invoca il requisito dell’inerenza in senso “qualitativo” riconoscendo come legittima la deduzione dei costi dell’operazione in capo al cedente. Vengono valorizzati, in particolare, il fine perseguito dal promotore, il fascio di rapporti contrattuali tra i partecipanti (nella specie contratti di accollo delle spese) e le finalità della cartolarizzazione. È infatti approssimativo disconoscere la deducibilità dei costi e delle spese in capo al cedente sulla base del mero dato formale che questi oneri siano stati assolti direttamente dalla società-veicolo. Gli oneri sostenuti in esecuzione dell’operazione finanziaria, infatti, sono deducibili in quanto assolti ai fini del perseguimento dell’attività imprenditoriale, salvo che gli stessi non siano ritenuti estranei al “programma imprenditoriale”.
La presente ordinanza, inoltre, assume interesse nella parte in cui, seppure in un obiter dictum, attribuisce all’operazione di cessione natura pro solvendo. Tale presa di posizione, in astratto, potrebbe incidere sulla possibilità di cancellare dal bilancio societario masse di crediti di difficile realizzazione e, conseguentemente, laddove ciò accadesse, una rettifica del reddito imponibile tassabile.
The Italian Supreme Court addresses for the first time the specific issue of the deduction of costs and expenses incurred in the securitisation transactions. Law no. 130 of 10 April 1999 does not expressly regulate this aspect, nor is there a rule capable of derogating from the general principles on the subject of deductibility of costs incurred. Therefore, the Supreme Court, referring to the general principles of the tax system, invokes the requirements of “qualitative” inherence and recognises the deduction of transaction’s costs by the transferor as legitimate. The judgement, in particular, gives relevance to the aim pursued by the promoter, the bundle of contractual relationships between the participants (in this case, debt-assumption contracts) and the purposes of securitisation itself. In this respect, it would be approximate not to recognise the deductibility of costs and expenses for the transferor on the basis of the mere formal circumstance that these charges have been paid directly by the special purpose vehicle (SPV). The charges incurred in the execution of the financial transaction, in fact, are deductible as they are paid for the purposes of pursuing the entrepreneurial activity, unless they are unrelated to the “entrepreneurial program”.
Keywords: securitisation, deductibility of costs, pro solute and pro solvendo transfer, special purpose vehicle (SPV), segregated assets.
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Commento
Sommario:
1. Premessa: la questione controversa - 2. La natura e la struttura frammentata della cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999 - 3. Il principio dell’inerenza nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione nei rapporti tra società promotrice e SPV - 4. La natura pro soluto o pro solvendo della cessione della massa di crediti cartolarizzati - 5. Conclusioni - NOTE
1. Premessa: la questione controversa
L’ordinanza oggetto del presente commento conferma l’orientamento giurisprudenziale di recente emersione in tema di inerenza “qualitativa” e deducibilità delle spese sostenute anche nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione promosse ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, a seguito di un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2003, l’Agenzia delle Entrate ha contestato, nei confronti della ricorrente, la deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito dell’operazione finanziaria poiché ritenuti non inerenti ai fini Ires e Irap. Il disconoscimento è dovuto, secondo l’Erario, in quanto gli oneri sono stati assolti direttamente dalla società-veicolo, ricorrendo ai flussi attivi derivanti dall’attività di riscossione dei crediti custoditi nel patrimonio segregato gestito da essa gestito, e non dalla ricorrente. Conseguentemente, secondo la [continua ..]
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2. La natura e la struttura frammentata della cartolarizzazione dei crediti ai sensi della L. n. 130/1999
Senza pretese di esaustività [3], prima di affrontare la questione controversa, occorre soffermarsi brevemente sulla natura e sulla struttura delle operazioni di cartolarizzazioni: si tratta infatti di una premessa necessaria che anticipa, in parte, le conclusioni a cui è pervenuta la sentenza commentata in tema di inerenza dei costi e relativa deducibilità. Com’è noto, la cartolarizzazione è una cessione, a titolo oneroso, di un insieme di attività costituenti un determinato “portafoglio” al cui interno possono confluire crediti, mutui, canoni di locazione e così via [4], a una società-veicolo di nuova costituzione (detta “SPV, Speciale Porpous Vehicle”). Tale società, direttamente o tramite terzi soggetti, emette titoli cartolarizzati da collocare sul mercato. La sottoscrizione dei titoli da parte dei terzi prenditori genera, quindi, la liquidità necessaria per acquistare i [continua ..]
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3. Il principio dell’inerenza nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione nei rapporti tra società promotrice e SPV
La società-veicolo, come anticipato, è il “mero strumento giuridico” che agevola, nel complesso, il perfezionamento della cartolarizzazione. Il veicolo, mediante il patrimonio separato, assolve direttamente agli oneri di procedura ad esso incombenti; non essendo contrario a norme imperative, né alla L. n. 130/1999, è legittimo, come nel caso di specie, che i partecipanti possano prevedere specifici patti di accollo delle spese sostenute con successiva redistribuzione degli oneri sostenuti dallo SPV alla società promotrice. Trattasi, questa, pertanto, di una tematica intimamente connessa, come desumibile dalla lettura dell’ordinanza, con la nozione di “inerenza” [9]. Secondo il recente orientamento giurisprudenziale, cui l’ordinanza in commento pare dare seguito, è legittima la deduzione delle spese sostenute dal veicolo (e successivamente accollate dalla società promotrice) stante la presenza [continua ..]
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4. La natura pro soluto o pro solvendo della cessione della massa di crediti cartolarizzati
La Suprema Corte, come anticipato, prende posizione, seppur in via incidentale, sulla natura della cessione dei crediti cartolarizzati ritenendo che la stessa debba ritenersi pro solvendo e non pro soluto. Per quanto interessa ai nostri fini, con la pronuncia in commento la giurisprudenza afferma che, per gli interessi perseguiti, «la cartolarizzazione dei crediti non può ridursi, come ritiene parte della dottrina, ad una mera cessione dei crediti pro soluto, […] tanto più che secondo il Regolamento unionale del 2017 l’Ordinator deve mantenere il rischio almeno per il 5% dell’operazione» [23]. Di regola, la massa di crediti cartolarizzati viene ceduta garantendo soltanto il cd. nomen verum, e non anche la solvenza del debitore ceduto. La cessione, dunque, secondo l’impostazione ordinaria, ha natura pro soluto. Com’è noto, infatti, soltanto con il trasferimento, integrale e sostanziale [24], del rischio del [continua ..]
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5. Conclusioni
In chiosa a quanto sino a qui esposto, la Suprema Corte conferma l’orientamento giurisprudenziale, di recente emersione, secondo cui il requisito dell’inerenza deve essere apprezzato sotto l’aspetto qualitativo e non quantitativo. Il giudizio di inerenza, dunque, prescinde da valutazioni di congruità e antieconomicità che, invece, ineriscono alla fase successiva dell’accertamento fiscale. In sostanza, per essere astrattamente deducibili, gli oneri sostenuti dal contribuente devono essere ritenuti connessi e strumentali al conseguimento del programma imprenditoriale e, conseguentemente, sarà possibile procedere al disconoscimento soltanto dei costi che si collocano in una sfera estranea all’attività imprenditoriale e per nulla attinente a quella della specie svolta. Nulla rileva, dunque, ai fini dell’accertamento dell’inerenza, il giudizio sulla congruità e antieconomicità della spesa; giudizio, [continua ..]
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NOTE