Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Sui vincoli di destinazione e sulla loro sorte fiscale (di Gianfranco Gaffuri)


La scelta compiuta dal legislatore, al momento della reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, di estendere il prelievo alla costituzione dei “vincoli di destinazione”, ha generato significative incertezze sulla concreta portata della fattispecie impositiva. Se, da un lato, essa pare consentire la soggezione ad imposta di negozi di matrice meramente funzionale, volti a riservare beni al perseguimento di un fine concreto, dall’altro lato, una lettura della norma nel più ampio contesto dell’imposta cui accede sembra postulare, in ogni caso, il fenomeno traslativo. Partendo dalle posizioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità sul tema, il contributo esamina i peculiari riflessi prodotti dall’intento munifico sotteso ai vincoli di destinazione, anche alla luce dei rischi di abuso cui può prestarsi il ricorso a tale strumento negoziale e di alcune ipotesi concrete.

 

Destination constraints and their tax fate

The choice made by the lawmaker, at the time the inheritance and gift tax was reintroduced, to extend the levy to the establishment of “destination constraints” (in Italian, “vincoli di destinazione”), has generated great uncertainty on the practical application of the tax discipline. If, on the one hand, it seems to allow the taxation of purely functional contracts, aimed at binding assets for the pursuit of a specific goal, on the other, an interpretation of the law in the broader context of the tax seems, in any case, presuppose the translational phenomenon. Starting from the positions expressed by the case law of the Italian Supreme Court on this issue, the paper examines the particular repercussions produced by the munificent intent underlying the destination constraints, also in the light of tax abuse risks which such tools may create to and some specific examples.

Keywords: destination constraints, liberal intent, trust, abuse of tax law, inheritance and gift tax.

1. – Ispirandomi al rigore intellettuale del compianto professor Francesco Tesauro, che ricordo tuttora con emozione, intendo considerare un tema già discusso tra i teorici e i pratici del diritto, ovvero il recente assoggettamento al prelievo successorio degli obblighi teleologici: così ha stabilito, con una dizione di totale illimitatezza, la rinnovata disciplina del tributo, che ha suscitato inquietudini nel popolo contribuente. La giurisprudenza di vertice ha esaminato la materia, giungendo a esiti antitetici, il cui conflitto è stato risolto solo di fatto, con la conferma pedissequa e irriflessa di uno dei due indirizzi. Pare allora non inopportuno il proposito (auspicabilmente non illusorio) di rivedere da vicino i contrasti di opinione e di cercare una soluzione di equilibrio, secondo le regole dell’esegesi normativa. L’ultimo approdo dei responsi giudiziali in questione afferma perentoriamente che la formula normativa – la quale, appunto, estende il prelievo alla “costituzione di vincoli di destinazione” – in realtà non innova affatto [1]. La disposizione non delineerebbe un’ulteriore fattispecie imponibile che prescinda da un fenomeno traslativo, caratterizzante, per tradizione storica e costanza disciplinare, il tributo, poi esteso ai vincoli di quel genere. Al contrario, la nuova ipotesi soggetta al prelievo sarebbe sempre e comunque inscindibilmente connessa con uno spostamento di beni, in virtù di un atto con effetti reali, il quale sia idoneo per il diritto privato a mutare la titolarità del diritto su quei beni; e il momento impositivo coinciderebbe con la stipulazione di quell’atto. La concezione espressa dalla Corte è, di per sé, arcaica, poiché l’oggetto imponibile non è il trasferimento, pur carico di contenuti patrimoniali, ma la cosa trasmessa, ovvero la componente patrimoniale in occasione del suo movimento, reale o virtuale, accompagnato dai succitati effetti giuridici. Tuttavia è vero che l’evento traslativo, nel quadro della imposta indiretta sulla ricchezza ereditata o proveniente da gratificazioni liberali, è condizionante, perché rende, appunto, tassabile la ricchezza così mossa. 2. – La Corte Suprema ha avuto occasione di delibare il tema relativo alla disciplina fiscale dei vincoli teleologici, con riguardo al regime cui sarebbero soggetti i casi peculiari, in quel genere di atti, relativi alla costituzione e all’approvvigionamento finanziario di un trust: è un’entità nota, tuttora enigmatica, derivante dall’equity degli ordinamenti anglosassoni, fondata sull’affi­damento fiduciario di una gestione patrimoniale per il raggiungimento di un traguardo prefissato o da prefissare. Verosimilmente, proprio con riferimento a tale istituto – estraneo alla nostra tradizione giuridica – e alla [continua..]

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