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La responsabilità delle società partecipanti alla scissione declinata anche ai fini IVA: l´incoercibile coazione a ripetere della giurisprudenza di legittimità. Talune considerazioni dissonanti
Marco di Siena
La Suprema Corte ribadisce (una volta di più) il principio della cosiddetta supersolidarietà in materia di scissione prefigurando la responsabilità illimitata delle società partecipanti all’operazione in deroga a quanto prescritto dalla disciplina del codice civile. Questa volta lo fa in materia di IVA ancorché in tale ambito non sia ravvisabile una previsione analoga all’art. 173, comma 13, del TUIR. La pronunzia, sebbene argomentata sulla scorta della specialità della materia tributaria ed echeggiante una certa giurisprudenza costituzionale, desta perplessità e sembra iterativa di soluzioni ultra-rigorose che meriterebbero maggiore ponderazione soprattutto in assenza di un esplicito riferimento normativo.
Parole chiave: scissione, società partecipanti, supersolidarietà, IVA, imposte sul reddito.
The Supreme Court affirms (once again) the principle of the so-called supersolidarity with regard to the demerger by ruling the unlimited liability of the companies participating in the transaction as an exception to the relevant provisions of the Civil Code. In this case, the decision concerns a VAT matter, although a provision similar to Art. 173, para. 13, of the Income Tax Consolidated Act does not exist. The decision, which supports the special nature of tax matters and echoes a certain case law of the Constitutional Court, raises some doubts and seems iterative of ultra-rigorous solutions that would require more attention when an explicit legislative reference is lacking.
Keywords: demerger, participating companies, supersolidarity, VAT, income taxes.
Commento
Sommario:
1. Premessa - 2. La fattispecie concreta e lo sviluppo argomentativo della pronunzia - 3. Le certezze (palesate) e le criticità (occulte) della soluzione interpretativa approntata dalla Suprema Corte - 4. Conclusioni - NOTE
1. Premessa
La decisione in commento presenta indubitabili tratti di continuità con il passato (anche se – maliziosamente – potrebbe dirsi che perseverare est diabolicum) ma al tempo stesso suscita un certo interesse se non per lo sviluppo argomentativo senz’altro per la conclusione (draconiana nella tutela dell’interesse del Fisco come sovente avviene nella giurisprudenza di legittimità) [1]. Il tema affrontato può apparire in prima istanza banale vertendosi in un caso di responsabilità solidale della società beneficiaria di una scissione parziale a fronte dei debiti tributari della entità scissa (una responsabilità che viene prefigurata dalla Suprema Corte senza alcuna limitazione quantitativa e che rinvia alla formula di matrice dottrinale della cosiddetta supersolidarietà fiscale in caso di scissione). Sin qui, pertanto, nihil novi, tranne l’esigenza di ribadire ancora una volta in questa sede (ed [continua ..]
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2. La fattispecie concreta e lo sviluppo argomentativo della pronunzia
Il caso specifico riguardava un accertamento in materia IVA relativo ad un periodo d’imposta anteriore all’efficacia di una scissione parziale ed in particolare la responsabilità di una beneficiaria a cui – in occasione dell’operazione straordinaria – non era stato attribuito un compendio ex art. 2555 c.c. ma un mero complesso di elementi patrimoniali non rappresentativi di un’azienda. Nelle fasi di merito la beneficiaria (che si era vista notificare direttamente le iscrizioni a ruolo in quanto l’avviso di rettifica era stato indirizzato alla sola società scissa) aveva eccepito che quanto all’IVA non sussiste una forma di responsabilità solidale illimitata ma trova applicazione la disciplina di diritto comune fissata dall’art. 2506 quater, comma 4, c.c.; sicché la propria esposizione nei confronti dell’Erario avrebbe dovuto incontrare il limite del valore effettivo della quota di patrimonio netto [continua ..]
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3. Le certezze (palesate) e le criticità (occulte) della soluzione interpretativa approntata dalla Suprema Corte
Va detto che l’interpretazione sviluppata dalla Corte di Cassazione appare tanto granitica prima facie quanto non del tutto solida se analizzata in dettaglio. In prima istanza, infatti, desta perplessità il nucleo sostanziale della tesi fatta propria dai giudici di legittimità: vale a dire l’affermata esistenza di una disciplina sostanzialmente unitaria e speciale in ambito tributario della responsabilità delle società partecipanti all’operazione di scissione. Il paradigma della supersolidarietà, infatti, è previsto (invero neanche in maniera del tutto esplicita) dalla sola disciplina legale in tema di imposizione sui redditi laddove, per converso, nulla è rinvenibile in materia di tassazione sul valore aggiunto; peraltro – ferma restando l’interpretazione estensiva che ne ha dato la prassi interpretativa erariale ed è stata confermata dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 90/2018 [continua ..]
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4. Conclusioni
La decisione della Suprema Corte analizzata in questa sede rappresenta un ulteriore episodio di quella che una autorevole dottrina ha a suo tempo definito come cultura del sospetto [11]. È come se nei giudici della Suprema Corte – a fronte di un’operazione straordinaria (ed in particolare modo di una scissione) – si ingenerasse in modo quasi meccanico il timore di una potenziale lesione delle prerogative erariali ovvero il sospetto che l’applicazione della disciplina tributaria possa offrire ai contribuenti spazi per abusive strumentalizzazioni. Di qui (anche in modo inconsapevole) la formulazione di tesi di natura ultra-rigorista nella (evidente) preoccupazione che interpretazioni meno selettive si prestino ad imponderabili situazioni di pregiudizio per le ragioni del Fisco. La sensazione che ne emerge, quindi, è sovente quella di una giurisprudenza di legittimità sbilanciata, talmente timorosa della patologia (che innegabilmente [continua ..]
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NOTE