Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Note in tema di pericolosità fiscale dei finanziamenti infruttiferi 'anomali' dei soci nelle società di capitali a ristretta base proprietaria (di Paola Batalocco)


Il finanziamento infruttifero dei soci rappresenta una pratica a cui le società a ristretta base azionaria spesso ricorrono per sopperire a fasi transeunti di illiquidità. L’effettuazione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci può, tuttavia, rappresentare per l’Amministrazione finanziaria un segnale di pericolosità fiscale se vengono riscontrate delle anomalie. In particolare, l’Amministrazione, qualora riscontri che tali finanziamenti costituiscono una condotta antieconomica (ad esempio, perché ingenti e reiterati, a fronte di una gestione aziendale improduttiva) e che i soci non sono in grado di giustificarne la provenienza, anche alla luce delle loro disponibilità, potrebbe ritenere inattendibile la contabilità e procedere ad un accertamento induttivo, presumendo che i finanziamenti costituiscano, in realtà, ricavi non dichiarati. L’Amministrazione potrebbe contestare, inoltre, una distribuzione di utili occulti, dissimulata tramite la successiva restituzione dei finanziamenti. Nella sentenza che si annota, la Corte di Cassazione ha censurato per vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e per vizio di violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., le sentenze di merito con cui i Giudici tributari non avevano riconosciuto validità ad un siffatto ragionamento inferenziale dell’Ufficio.

Remarks on the fiscal dangerousness of shareholders’ 'anomalous' interest-free loans in capital companies with a narrow shareholder base

During periods of cash flow shortage, shareholders’ interest-free loans represent a very common practice in companies with a narrow shareholder base. Interest-free loans from shareholders may, nevertheless be interpreted by Tax Authorities as a practice of tax evasion in presence of certain anomalies. In particular, should the Tax Authorities find out that these loans are anti-economic (e.g. because significant and repeated, in case of a unproductive business management) and that shareholders are not able to justify their origin, also in the light of their assets, they may consider that the accounting books are unreliable and carry out a presumptive assessment, assuming that the loans are de facto undeclared income. The Tax Authorities may also assess a hidden profit distribution made through subsequent refund of the loans. In the commented decision, the Italian Supreme Court argued a lack of reasoning, according to Art. 360, para. 1, no. 5, a violation of law, according to Art. 360, para. 1, no. 3, criminal procedural code, of the decisions issued by lower Tax Courts, which did not considered valid a similar presumptive assessment made by the Tax Authorities.

Cass., sez. trib., 19 giugno 2015, n. 12764 – Pres. Virgilio, Rel. Cigna Finanziamenti infruttiferi “anomali” – Serie di elementi indiziali attestanti l’an­tieconomicità del comportamento del contribuente – Sussistono – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Sussistono – Accertamento analitico-induttivo – Consegue – Disponibilità liquide dei soci emergenti dal prospetto dei redditi – Non rilevano Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non dimostrata l’infondatezza, ai fini dell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, dell’iter inferenziale seguito dall’Amministrazione sostanziantesi nel desumere da una serie di elementi indiziali attestanti l’antieconomicità della condotta del contribuente la fittizietà dei finanziamenti infruttiferi erogati dai soci, ritenuti un espediente contabile per dissimulare ricavi occulti. La Suprema Corte ha, inter alia, rilevato che la dimostrazione, tramite il prospetto dei redditi, di una ingente capacità di spesa dei soci non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettività di un finanziamento infruttifero, in quanto fatto solo potenzialmente idoneo a giustificarlo. (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La I. srl in liquidazione, esercente attività di “gestione di campeggi ed aree attrezzate per roulottes”, ha impugnato dinanzi alla CTP di Roma gli avvisi di accertamento con i quali era stata evidenziata, ai fini IRPEG ed ILOR, l’omessa contabilizzazione di ricavi per il 1995 e per il 1996. L’adita CTP ha accolto il ricorso. Con sentenza depositata l’8-5-07 la CTR Lazio ha rigettato l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR ha dapprima rilevato che l’accertamento in questione era fondato essenzialmente sulla supposta esistenza di un gruppo di società, nelle quali figuravano soggetti legati da vincoli di parentela (componenti la famiglia F.), che, tramite lo strumento dei “finanziamenti infruttiferi dei soci” (dei quali non era stata data alcuna giustificazione), mascheravano l’evasione fiscale conseguente ai ricavi in nero dell’in­sieme delle attività turistico-alberghiere dello stesso gruppo; ciò precisato, la CTR ha poi ritenuto che dette supposizioni non erano suffragate da elementi concreti e riscontri tali da giustificare – D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) – l’impugnato accertamento induttivo; nello specifico ha evidenziato: che, in ordine all’ipotesi della sussistenza di gruppo di società riconducibili alla famiglia F., non era stato provato che tra le stesse società esistessero rapporti di partecipazione incrociata (o sopra ordinata) né commistioni di cariche sociali né sedi o uffici in comune; al riguardo, in [continua..]

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