Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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In tema di confisca del profitto per reati tributari commessi dal legale rappresentante della persona giuridica (di Matteo Gambarati)


Nelle ipotesi tipicamente ricorrenti in materia di reati tributari – come nel caso di omesso versamento d’IVA previsto dall’art. 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000 – la Sezione III della Cassazione è ormai protesa a ritenere possibile la confisca diretta del profitto nei confronti della persona giuridica per reati commessi dal legale rappresentante della stessa; confisca da intendere non già per equivalente bensì in via diretta e, dunque, legittima, laddove avente ad oggetto beni fungibili come le somme di denaro.

Premessi brevi cenni sul dato normativo sottostante alla pronuncia in esame si cercherà di verificare l’operatività di tali enunciazioni anche a fronte del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, con il quale è stata riformata la disciplina dei reati tributari.

Infine, l’analisi si soffermerà su alcuni aspetti critici della confisca del reato fiscale, alla luce della giurisprudenza convenzionale ed in prospettiva de jure condendo.

On the confiscation of the profit for tax crimes committed by the company’s legal representative

In the most frequent cases in the field of tax crimes – e.g. the case of omitted payment of VAT provided by art. 10 ter of Legislative Decree no. 74/2000 – the Third Chamber of the Supreme Court strongly considers possible the direct confiscation of the profit towards the company in presence of crimes committed by its legal representative. Such confiscation is not “for equivalent value”, but “direct”, being aimed at attaching certain fungible goods such as sums of money.

After giving brief remarks on the legislation underlying the commented decision, we will try to check the operability of such provisions also in the light of Legislative Decree no. 158 of 24 September 2015, through which the entire discipline of tax crimes has been reformed. Finally, the analysis will focus on certain critical aspects of confiscation in presence of tax crimes, in the light of the case law of European Court of Human Rights and in a de jure condendoperspective.

Cass. pen., sez. III, 19 novembre 2015, n. 50054 – Pres. Amoresano, Rel. Manzon, P.M. Gaeta (diff.), Ric. P.P. (Avv. di Santo) – Annulla con rinvio Trib. Foggia, 24 luglio 2015 Reati tributari – Omesso versamento IVA (art. 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000) – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente verso organi della persona giuridica non estranea al reato Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da loro commessi, quan­do la misura cautelare reale preventiva può essere attuata direttamente nel patrimonio dell’Ente rappresentato, quale percettore/detentore del profitto del reato fiscale (nella specie trattasi del reato di omesso versamento IVA ex art. 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000). Omissis RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 24/07/2015 il Tribunale di Foggia rigettava la richiesta di riesame proposta da P.P. avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale stesso in data 11/05/2015 avente ad oggetto beni dell’indagato. Rilevava il Tribunale che, essendo sufficiente ai fini cautelari l’astratta configurabilità di un reato (nel caso di specie quello di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 10 ter, anno di imposta 2011, Euro 340.429,00 IVA non versata), la mancata escussione preventiva del patrimonio dell’Ente rappresentato dall’indagato (effettivo contribuente) non potevasi considerare condizione di validità del disposto sequestro. Soggiungeva che l’e­straneità al reato del P. avrebbe dovuto essere oggetto del giudizio meritale, non potendosene comunque escludere il dolo. Infine affermava la non revocabilità del sequestro essendo finalizzato, ancorché “per equivalente”, alla confisca obbligatoria né la sostituibilità dei beni sequestrati, stante il disposto dell’art. 324 c.p.p., comma 7. Avverso tale decisione, tramite il difensore fiduciario, propone ricorso per cassazione il P. deducendo un unico motivo articolato in diversi profili di violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10tere art. 322 ter c.p. 2.1. Anzitutto censura l’ordinanza impugnata, affermando di non essere l’autore del reato in quanto non firmatario della correlativa dichiarazione annuale IVA, a suo dire non bastando a tal fine la qualifica rivestita di legale rappresentante pro tempore del­l’Ente societario soggetto passivo di tale imposta. Il ricorrente si duole della non adeguatezza sul punto della motivazione del Tribunale, a suo dire limitatosi ad un recepimento acritico della tesi accusatoria, senza adeguata ponderazione dei contrari elementi addotti difensivamente. 2.2. Il P. poi lamenta la mancata preventiva escussione [continua..]

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