Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il 'diritto al rispetto della vita privata e familiare' .... (di Antonio Viotto)


Il presente scritto intende esaminare la compatibilità della legislazione italiana in tema di indagini tributarie rispetto ai principi sanciti nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU). Dopo aver analizzato la portata dei concetti di “vita privata e familiare”, di “domicilio” e di “corrispondenza”, di cui all’art. 8 CEDU, il lavoro si focalizza sulle condizioni stabilite per legittimare le interferenze da parte delle pubbliche autorità, secondo i criteri «necessary in a democratic society» e «in accordance with the law». Inoltre, viene approfondito il diritto all’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU, quale diritto ad una tutela effettiva e completa contro le interferenze illegittime rispetto ai diritti di libertà. In conclusione, viene valutata la compatibilità dell’apparato normativo nazionale rispetto al paradigma delle garanzie ritraibili dagli artt. 6 e 8 CEDU, con particolare riferimento alle questioni legate alla c.d. tutela immediata avverso gli atti di indagine illegittimi, alle ispezioni degli hard disk, alla scelta dei poteri di indagine da utilizzare e alla inutilizzabilità degli elementi raccolti attraverso indagini illegittime.

The 'right to respect for private and family life' .....

This paper aims at examining the compatibility of Italian legislation on tax investigations with the principles enshrined in the Convention for the Protection of Human Ri­ghts and Fundamental Freedoms (ECHR). After analysing the scope of the concepts of “private and family life”, “domicile” and “correspondence”, provided in art. 8 ECHR, the work focuses on the conditions established to legitimise interferences from public authorities, according to the criteria «necessary in a democratic society» and «in accordance with the law». Moreover, the right to a fair trial pursuant to art. 6 ECHR is discussed in detail as the right to have an effective and complete protection against unlawful compressions of freedom rights. In conclusion, the study evaluates the compatibility of the national legal framework with the paradigm of guarantees laid down in Arts. 6 and 8 ECHR, with particular reference to the issues related to the so-called immediate protection against unlawful investigative acts, hard disk inspections, choice of investigative powers and to the non-usability of evidence deriving from unlawful tax inspections.

SOMMARIO:

1. Considerazioni introduttive - 2. La portata del diritto alla libertà del domicilio e della corrispondenza nella giurisprudenza della Corte EDU - 3. Le condizioni, previste dall’art. 8 CEDU, per legittimare le interferenze rispetto ai diritti fondamentali di libertà - 3.1. Il criterio «necessary in a democratic society» e il principio della proporzionalità - 3.2. Il criterio «in accordance with the law», quale presidio per evitare interventi arbitrari, e il diritto alla «riparazione adeguata» - 4. Il diritto all’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU, quale diritto ad una tutela effettiva e completa contro le interferenze illegittime rispetto ai diritti di libertà - 5. Sull’applicabilità delle garanzie sancite dalla CEDU rispetto all’esercizio dei poteri di indagine previsti dalla legislazione fiscale - 6. Sulla compatibilità dell’apparato normativo nazionale rispetto al paradigma delle garanzie ritraibili dagli artt. 6 e 8 CEDU - 6.1. Il problema del mancato riconoscimento di un generalizzato diritto alla tutela immediata avverso gli atti di indagine illegittimi - 6.2. Il problema delle ispezioni dei supporti informatici e degli hard disk - 6.3. Il problema della scelta dei poteri di indagine da utilizzare - 6.4. Il problema della inutilizzabilità degli elementi raccolti attraverso indagini illegittime - NOTE


1. Considerazioni introduttive

La recente sentenza della Corte EDU sul caso Brazzi c. Italia [1], ancorché riferita alla normativa processualpenalistica nazionale [2], offre lo spunto per svol­gere alcune riflessioni sul tema della compatibilità della legislazione italiana in tema di indagini tributarie rispetto ai principi sanciti nella Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (di seguito “CEDU”). È noto che i poteri di indagine di cui dispone l’Amministrazione Finanziaria italiana trovano la loro disciplina negli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600/1973 e negli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 633/1972 [3], nei quali il legislatore regola i poteri di indagine c.d. “a tavolino” e quelli di indagine e controllo “sul posto”. Con riferimento a questi ultimi, il legislatore tributario, conscio della particolare sensibilità delle posizioni coinvolte, si è da tempo preoccupato di disciplinarne le modalità di esercizio, in particolare prevedendo un sistema di autorizzazioni sempre più stringenti mano a mano che ci si avvicina al nucleo più intimo e riservato della sfera della vita privata e familiare del contribuente [4]. Più di recente, poi, con l’introduzione dello Statuto del contribuente, il legislatore è intervenuto per restringere i margini di apprezzamento [5] concessi all’Amministrazione Finanziaria nella scelta del tipo di poteri di indagine da utilizzare, prevendendo, nel comma 1, art. 12, che, nell’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche, l’amministrazione debba attenersi ai criteri della “effettiva esigenza di indagini e controlli sul luogo” e della “minimizzazione della turbativa” allo svolgimento delle attività commerciali e professionali del contribuente [6]. Ebbene, è con riguardo a questi poteri di indagine “sul posto” – che presuppongono la presenza fisica dei verificatori presso i locali del contribuente e sinanche il controllo sulla persona e sui suoi effetti personali, nonché sulla corrispondenza – che si pone con particolare evidenza il tema dell’interferen­za con i diritti fondamentali dell’individuo, diritti che trovano un loro referente nella Costituzione italiana (agli artt. 13, 14 e 15) e che vengono altresì sanciti dall’art. 8, par. 1, [continua ..]


2. La portata del diritto alla libertà del domicilio e della corrispondenza nella giurisprudenza della Corte EDU

Ora, posto che la normativa tributaria italiana riconosce il potere di accesso in tutti i locali del contribuente, siano essi destinati al mero esercizio di attività commerciali, professionali o allo svolgimento della vita privata, il primo aspetto da considerare è rappresentato dalla latitudine del concetto di «vita privata e familiare», sancito dalla CEDU. Si tratta di un concetto che ha subito un progressivo ampliamento nella giurisprudenza della Corte EDU, la quale, partendo dalla fondamentale sentenza Niemietz c. Germania, del 16 dicembre 1992, ha ritenuto che non vi sia motivo di escludere i locali lavorativi dalla tutela della «vita privata e familiare», essendo invero questi i luoghi nei quali un individuo trascorre la maggior parte del proprio tempo ed ha peraltro la possibilità di stringere relazioni con altri essere umani. Secondo i giudici, infatti, sarebbe troppo restrittivo limitare l’interpretazione della vita privata come “inner circle”, nel quale l’individuo vive la sua vita personale, ed escludere quindi “the outside world”, ossia il mondo esterno, sul presupposto che la «vita privata» debba includere anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. E ciò vale sia per quanti svolgono l’attività lavorativa alle dipendenze di un terzo, sia, onde evitare ingiuste discriminazioni, per coloro i quali esercitano una libera professione. Tale concetto è stato ripreso anche nelle successive pronunce [8] e più di recente esteso, coerentemente con la concezione della Carta quale “living instrument”, ad ogni attività attraverso la quale l’individuo possa sviluppare la propria identità sociale, incluse quelle di carattere economico, non necessariamente professionale [9]. Strettamente connesso al concetto di «vita privata e familiare» è quello di «domicilio», incluso nella tutela prevista dall’art. 8 CEDU (e dall’art. 7 CDFUE). Anche in questo caso è necessario muovere dalla sentenza Niemietz c. Germania, nella quale i giudici, valorizzando la differenza delle versioni inglese e francese della Convenzione (nella prima di parla di «home», nella seconda, invece di «domicile»), hanno ritenuto che il termine francese abbia una connotazione più ampia [continua ..]


3. Le condizioni, previste dall’art. 8 CEDU, per legittimare le interferenze rispetto ai diritti fondamentali di libertà

3.1. Il criterio «necessary in a democratic society» e il principio della proporzionalità

Si tratta dunque di stabilire a quali condizioni simili interferenze da parte delle pubbliche autorità siano ammesse dalla CEDU. A tale proposito, il par. 2 dell’art. 8 stabilisce che dette ingerenze debbono essere previste dalla legge e debbono costituire misure necessarie al persegui­mento di finalità generali, di particolare rilievo, specificamente individuate nella «sicurezza nazionale», nella «pubblica sicurezza», nel «benessere economico del paese», nella «difesa dell’ordine» e nella «prevenzione dei reati», nella «protezione della salute o della morale», o nella «protezione dei diritti e delle libertà altrui». Tra queste mi pare che il «benessere economico del paese» [14] e la «prevenzione dei reati» possano prestarsi a comprendere quello che viene definito l’interesse fiscale, inteso quale interesse all’equa e generalizzata partecipazione alla spese pubbliche, con la conseguenza che si può ritenere che la richiamata disposizione ammetta la previsione di “ingerenze” o “limitazioni” ai diritti di libertà fondamentali finalizzate al contrasto ed alla repressione di com­portamenti illeciti, posti in essere in violazione delle norme tributarie. Senonché, in forza del menzionato par. 2 dell’art. 8, non è sufficiente che le misure restrittive delle libertà fondamentali sancite dalla CEDU siano funzionali al perseguimento delle predette finalità generali, ma bisogna che dette mi­sure vengano introdotte da un atto normativo [15], e che le stesse costituiscano strumenti necessari per il perseguimento delle finalità testé ricordate. Nello specifico, dunque, la Corte è chiamata a verificare, oltre alla presenza delle finalità generali appena menzionate (che costituiscono quello che viene denominato dalla Corte come «legitimate aim»), l’esistenza e il rispetto delle norme dello Stato coinvolto (onde appurare che l’ingerenza sia stata svolta «in accordance with the law») e il fatto che l’intervento delle autorità sia stato necessario (secondo il criterio «necessary in a democratic society»). Ebbene, partendo da tale ultimo elemento, mi pare si possa dire che, attraverso il riferimento alla [continua ..]


3.2. Il criterio «in accordance with the law», quale presidio per evitare interventi arbitrari, e il diritto alla «riparazione adeguata»

Venendo ora al criterio «in accordance with the law», sul quale si appuntano anche le argomentazioni svolte dalla sentenza Brazzi da cui siamo partiti, la Corte è chiamata a verificare se l’ingerenza sulle libertà fondamentali sia coerente rispetto alla legge del singolo Stato: si tratta di una valutazione, invero piuttosto circoscritta [22], che concerne la presenza o meno di basi legali nello Stato in questione e l’esistenza di disposizioni di legge sufficientemente accessibili e dettagliate, al fine di permettere all’individuo di regolare la propria condotta [23] e di evitare interferenze arbitrarie da parte delle pubbliche autorità con i diritti fondamentali sanciti dall’art. 8 [24]. Ciò presuppone, ad avviso della Corte, che la legge debba indicare con sufficiente chiarezza lo scopo delle misure che possono essere adottate e le modalità di effettuazione di dette misure [25]. Inoltre, la Corte ritiene che la necessità di una base legale e del rispetto della «rule of law» presupponga, come condizione necessaria, ancorché non sufficiente, l’esistenza di un controllo effettivo, da parte dell’autorità giudiziaria. Ed allorquando la legge non subordina l’effettuazione di un’interferenza con un diritto fondamentale ad un previo atto dell’autorità giudiziaria, tale carenza dovrebbe essere controbilanciata dal riconoscimento di un diritto di ottenere un effettivo giudizio a posteriori, sia in fatto che in diritto, sulla legittimità e sulla necessità della misura adottata, oltre che sulle modalità seguite nella sua realizzazione [26]. Ciò al fine di assicurare all’interessato una «riparazione adeguata» al diritto fondamentale eventualmente leso. Sicché, in assenza di una tale garanzia – la cui sussistenza deve essere vagliata non solo in astratto, ma con specifico riferimento al caso concreto [27] – è lo stesso diritto fondamentale, sancito dall’art. 8 CEDU, ad essere leso, mercé la mancanza di una sufficiente base legale. La giurisprudenza della Corte denota, dunque, una certa severità nella valutazione di tale requisito, in particolare con riferimento alla condizione della «compatibilità con il principio dello stato di diritto», una severità dettata [continua ..]


4. Il diritto all’equo processo, di cui all’art. 6 CEDU, quale diritto ad una tutela effettiva e completa contro le interferenze illegittime rispetto ai diritti di libertà

Tale quadro delle garanzie previste dalla CEDU a tutela delle libertà fondamentali sancite dall’art. 8 trova il suo completamento, sul piano processuale, nel diritto all’accesso a forme di tutela giudiziaria concreta ed effettiva, in virtù di quanto stabilito dall’art. 6 della Convenzione [31]. In particolare, tale disposizione, nel riconoscere il diritto di ogni persona «a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti», si ritiene richieda la previsione di un controllo giurisdizionale effettivo, sia in fatto sia in diritto, circa la regolarità delle interferenze realizzate sui diritti di libertà, che consenta di prevenire il verificarsi di violazioni ovvero, laddove queste siano state già perpetrate, l’ottenimento di un risarcimento appropriato [32]. Sicché, nella prospettiva della Corte EDU, è necessario che la legge, allorquando disciplina le misure che possono comprimere le libertà della persona, del domicilio e della corrispondenza, preveda il diritto dell’interessato ad una tutela effettiva e completa, da parte di un organo giurisdizionale che sia indipendente dalle parti (l’autorità che agisce, da un lato, e il soggetto che subisce l’azione, dall’altro). Una tutela che la Corte ha giudicato insufficiente («plus théorique che effectif») allorquando è stata chiamata a valutare la normativa francese in materia di ispezioni fiscali, ancorché questa prevedesse, tra l’altro, che le indagini fossero autorizzate dal Presidente del Tribunale di Grande Istanza, che il provvedimento di autorizzazione fosse motivato, che il magistrato mantenesse il controllo dell’indagine tramite un ufficiale di polizia giudiziaria a ciò designato e che avverso il provvedimento autorizzativo del magistrato fosse previsto il ricorso in Cassazione [33]. Dunque, ad avviso della Corte, anche nella prospettiva dell’art. 6 CEDU, si rende necessaria la previsione di un diritto di impugnazione pieno, che riguardi il merito (in fatto e in diritto) della legittimità della misura adottata e che non si limiti alla [continua ..]


5. Sull’applicabilità delle garanzie sancite dalla CEDU rispetto all’esercizio dei poteri di indagine previsti dalla legislazione fiscale

A questo punto, si tratta di verificare se, rispetto ai poteri di indagine attribuiti all’amministrazione fiscale, operino le limitazioni e le garanzie, sopra evi­denziate, così come modellate dalla Corte EDU. Il dubbio potrebbe sorgere dal fatto che, con riferimento all’art. 6 CEDU, la Corte ha tradizionalmente dimostrato una certa ritrosia all’estensione, tout court, alla materia tributaria delle garanzie dell’«equo processo», per le difficoltà ravvisate nell’inquadrare tale materia sia tra quelle di carattere civile, sia tra quelle strettamente penali, cui guarda il citato art. 6 [39]. Tuttavia, a parte il fatto che [40], anche rispetto all’art. 6, le aperture della Corte verso la materia tributaria sono sempre più numerose e rilevanti [41], vi sono alcuni argomenti che inducono ad applicare le garanzie di cui all’art. 8 anche alle indagini tributarie, le quali non v’è dubbio che, sul piano oggettivo e funzionale, rappresentino delle ingerenze idonee a comprimere e limitare i diritti di libertà di cui all’art. 8 CEDU. Mi riferisco, anzitutto, al fatto che, una volta accettato che l’interesse fiscale (all’equa e generalizzata partecipazione alle spese pubbliche) rientri tra le finalità giustificative delle interferenze alle libertà di cui all’art. 8, sarebbe oltremodo irragionevole sottrarre le ingerenze poste in essere per motivi fiscali alle garanzie previste e desumibili dal medesimo art. 8. Inoltre, non mi sembra secondario l’approdo cui si perviene circa il carattere “penale” – nella prospettiva dell’art. 6 CEDU – delle sanzioni, formalmente amministrative, collegate alle infrazioni fiscali [42], che possono essere irrogate all’esito delle indagini tributarie, in ragione della loro funzione repressiva e preventiva, trattandosi di un elemento che, dal punto di vista sistematico, spinge verso l’estensione alla materia tributaria del sistema di garanzie plasmato dalla Corte per arginare le interferenze poste in essere per finalità penali. Sicché mi pare si possa convergere sull’idea che anche le interferenze, rispetto alla sfera delle libertà personali fondamentali, per finalità fiscali trovino nell’art. 8, da un lato, la loro legittimazione e, dall’altro lato, il loro [continua ..]


6. Sulla compatibilità dell’apparato normativo nazionale rispetto al paradigma delle garanzie ritraibili dagli artt. 6 e 8 CEDU

6.1. Il problema del mancato riconoscimento di un generalizzato diritto alla tutela immediata avverso gli atti di indagine illegittimi

Ora, la circostanza che le interferenze connesse alle indagini di natura fiscale rientrino nell’orbita dell’art. 8 CEDU porta con sé delle implicazioni particolarmente rilevanti quanto alla conformità della normativa italiana rispetto alla Convenzione [43]. Una prima valutazione da effettuare concerne la struttura dell’impianto normativo concernente il potere di accesso nei locali del contribuente, potere che, come si è anticipato, è subordinato ad un sistema di autorizzazioni via via più stringenti, mano a mano che ci si allontana dai luoghi destinati al mero svolgimento di attività commerciali e ci si avvicina ai locali dedicati alla dimensione intima e familiare. Un sistema di garanzie che si impernia sul ruolo attribuito all’autorità giudiziaria – quale organo terzo rispetto all’Amministra­zione Finanziaria procedente – nel rilascio dell’autorizzazione all’accesso nei locali e negli elementi che il magistrato è chiamato a valutare ai fini dell’auto­rizzazione. Ebbene, tale scelta legislativa – che affonda le sue radici nella epocale riforma degli anni ’70 del secolo scorso – denota una sensibilità del legislatore tributario che, per certi versi, va addirittura oltre quanto richiesto dalla nostra Costituzione, la quale – si ricorderà – non prevede la c.d. riserva di giurisdizione per le interferenze alla libertà domiciliare, consistenti in «accertamenti» ed «ispezioni», dettate da «fini economici e fiscali». Sicché, in tale prospettiva, la scelta del legislatore di differenziare le autorizzazioni richieste per l’accesso in funzione del grado di intimità dei locali, da un lato, è rispondente al dettato dell’art. 14 Cost. e, dall’altro lato, pare dotata di una sua razionalità, nella misura in cui incrementa, rispetto a quanto richiesto dalla Costituzione, le garanzie per alcuni luoghi, secondo un parametro – legato al gra­do di intimità degli stessi – oggettivo e ragionevole. Analoghe conclusioni dovrebbero valere anche rispetto all’art. 8 CEDU, il quale, pur comprendendo nel concetto di «domicilio» i luoghi destinati ad attività economiche, non richiede che le interferenze in detti locali debbano es­sere previamente autorizzate [continua ..]


6.2. Il problema delle ispezioni dei supporti informatici e degli hard disk

Evidente mi sembra, invece, la divaricazione tra la legge nazionale e la CEDU con riferimento alle ispezioni degli hard disk e dei supporti informatici in genere, i quali, come detto, sono equiparati dalla Corte alla corrispondenza e ricondotti nell’alveo dell’art. 8 della Convenzione. Ebbene, in tale prospettiva emerge l’inadeguatezza della formula adottata dall’art. 52, D.P.R. n. 633 (laddove si richiede l’autorizzazione dell’autorità giu­diziaria per l’apertura coattiva della corrispondenza, senza alcun riferimento agli hard disk), frutto di una scelta legislativa, sicuramente comprensibile e giustificabile nel momento storico in cui la legge è stata concepita (nel quale l’u­tilizzo degli strumenti informatici era ancora agli albori), ma che non può trovare giustificazione al giorno d’oggi, alla luce dei mutamenti introdotti per effetto dell’incalzante progresso tecnologico. Sicché, una volta intrapresa la stra­da di subordinare il potere di apertura della corrispondenza (contenuta in pieghi sigillati) alla preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria [56], sarebbe irragionevole non estendere tale presidio di garanzia all’ispezione degli hard disk, alla luce dell’equiparazione prevista dalla Corte EDU [57], dal momento che negli hard disk possono essere conservate sia la corrispondenza, sia informazioni personali, non meno “sensibili” della corrispondenza. Tale considerazione apre, peraltro, la strada ad un altro tema particolarmente delicato quale è quello della legittimità delle attività dirette all’estrazio­ne di copie dei server ed alla successiva elaborazione dei dati in essi contenuti al di fuori dei locali del soggetto controllato. Qui la norma di riferimento è rappresentata dal comma 9, art. 52, D.P.R. n. 633, la quale – derogando espressamente ai limiti posti al potere di sequestro dal comma 7 – prevede che «gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del [continua ..]


6.3. Il problema della scelta dei poteri di indagine da utilizzare

Un altro profilo su cui l’art. 8 CEDU può far sentire la sua influenza attiene alla disciplina delle decisioni amministrative in ordine al potere di indagine da utilizzare, ed in particolare alla scelta tra poteri di controllo “sul posto” e poteri di indagine “a tavolino” ed al connesso contenuto motivazionale degli atti di autorizzazione all’accesso. Anzitutto, è opportuno rammentare che il vincolo della necessarietà della misura, espressamente previsto dall’art. 8, par. 2, CEDU, declinato in termini di proporzionalità, con riferimento alle interferenze con la sfera delle libertà fondamentali, dovrebbe condurre ad escludere la possibilità di procedere ad ispezioni domiciliari ogniqualvolta si possa ragionevolmente ritenere che l’ot­tenimento degli elementi ricercati possa avvenire utilizzando mezzi meno invasivi, ma comunque efficaci [60]. Inoltre, giova segnalare che il principio di proporzionalità sotteso all’art. 8 CEDU (ed espressamente sancito dall’art. 52 del CDFUE) ha tra i suoi corollari il c.d. divieto di fishing expedition, il quale si declina come dovere di individuare le ragioni che giustificano l’interferenza con il domicilio e come specificazione delle attività che possono essere compiute nel corso dell’ispezione do­miciliare [61]. Ebbene, calate rispetto agli accessi di cui all’art. 52, D.P.R. n. 633, tali prescrizioni dovrebbero indurre a pretendere che l’atto autorizzativo contenga sempre l’indicazione di quali illeciti si assumono commessi dal contribuente, in base a quali indizi l’amministrazione formula detta assunzione e quale sia esattamente l’oggetto della ricerca. Prima ancora, l’atto autorizzativo dovrebbe esporre le ragioni che inducono a ritenere che l’attività istruttoria non possa essere efficacemente realizzata senza l’effettuazione dell’accesso, ovverosia che l’utilizzo dei poteri di indagine “a tavolino” non consentirebbe di ottenere lo stesso risultato, in termini di acquisizione di elementi probatori, rispetto al­l’accesso. Ora, da questo punto di vista, mi sembra che l’attuazione dei principi sanciti dalla CEDU non richieda particolari modifiche normative, ma possa essere ottenuta attraverso un’applicazione rigorosa (più rigorosa di quanto si verifica oggi [continua ..]


6.4. Il problema della inutilizzabilità degli elementi raccolti attraverso indagini illegittime

Da ultimo vi è un ulteriore aspetto sul quale l’art. 8 CEDU può incidere con riguardo all’impianto giuridico che governa l’attività di indagine dell’Am­ministrazione Finanziaria e, più in generale, quella di accertamento; un profilo che è legato all’estensione oggettiva dei diritti sanciti dall’art. 8 ed alle conseguenze che derivano dalle violazioni delle disposizioni poste a tutela di detti diritti. Esso origina da un orientamento della giurisprudenza di legittimità che tende a sanzionare con l’inutilizzabilità le sole deviazioni rispetto al modello legale che riguardino le disposizioni concernenti i locali diversi da quelli destinati all’esercizio di attività commerciali [65]. Eppure, come si è detto, anche i locali destinati all’esercizio di attività com­merciali (e, più in generale, economiche) rientrano nel concetto di domicilio di cui all’art. 8 CEDU e, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, debbono godere delle garanzie sancite dalla Convenzione. Ora, il punto è che l’effettività di tali garanzie – e, dunque, nel caso che ci occupa, la tutela dell’integrità del domicilio e della corrispondenza – non sem­bra poter prescindere dalla previsione di un sistema di reazioni adeguate rispetto ai comportamenti non conformi al modello legale, un sistema che contempli quanto meno la possibilità di sterilizzare l’utilizzo in sede accertativa e processuale degli elementi raccolti con attività di indagine poste in essere in difformità dalle disposizioni di legge e dalle prescrizioni che si ricavano dalla giurisprudenza della Corte EDU [66]. Mi riferisco, ad esempio, agli accessi condotti in assenza di effettive esigenze di controllo sul posto o in mancanza di una motivazione adeguata circa le ragioni che inducono a ritenere l’accesso come lo strumento necessario, in rapporto agli altri mezzi di indagine meno invasivi, ovvero, ancora, in mancanza di una chiara e dettagliata indicazione di quali attività di ricerca possano essere attuate e di quale sia l’obiettivo di detta attività. Ma gli esempi potrebbero continuare ed arrivare a “sanzionare” l’attività d’indagine con l’inutilizzabilità degli elementi reperiti [continua ..]


NOTE