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Intorno al principio di autonomia dei periodi impositivi e ai termini decadenziali di accertamento
Laura Castaldi
Il merito della sentenza che qui si commenta sta nel correttamente evidenziare gli effetti preclusivi che discendono a danno degli Uffici finanziari per effetto della maturazione dei termini decadenziali di accertamento, in punto di delimitazione dei profili di contestabilità circa il modo di essere della fattispecie imponibile così come dichiarata dal contribuente. Sottesa alla rigorosa presa di posizione dei giudici di legittimità sta l’esigenza di salvaguardare come valore di sistema la certezza del diritto che, in ambito tributario, si declina prioritariamente nella salvaguardia della stabilità nel tempo di quei profili dell’obbligazione tributaria destinati a spiegare i loro effetti conformanti anche in periodi impositivi successivi a quello di loro emergenza rispetto al quale siano rimasti incontestati.
The commented judgment is particularly interesting since it clearly highlights the exclusionary effects for the Italian tax authorities linked to the expiry of deadlines for tax assessment activities and the delimitation of challengeable aspects of the taxable base as declared by the taxpayer.
The Supreme Court’s firm decision seeks to protect the principle of legal certainty in tax matters, which represents a pillar of the whole system and inevitably implies safeguarding the stability over time of those tax obligation profiles destined to unfold their conforming effects also in tax periods subsequent to their emersion, with respect to which they were unchallenged by tax inspectors.
Keywords: depreciation of intangible assets, concession fees deductibility, tax assessment terms, deadline, assessment
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Commento
Sommario:
1. Premessa - 2. La vicenda giudiziale - 3. L’iter argomentativo della Suprema Corte - 3.1. Sulla questione di merito rimasta assorbita - 3.2. Segue - 4. Sulla rilevata intervenuta decadenza dell’Ufficio dall’accertamento rispetto al rilievo oggetto del contendere - 4.1. Le logiche sistematiche sottese - 4.2. L’opinabilità dei supporti argomentativi di corredo - 4.3. Il principio di autonomia dei periodi impositivi - 5. Considerazioni conclusive - NOTE
1. Premessa
La controversia che ha messo capo alla sentenza in commento è di facile sintesi. Nel 1998 il Comune di Como, mediante stipula di apposito contratto di servizio, dispone l’affidamento in esclusiva della gestione del servizio idrico integrato su tutto il territorio comunale alla società a prevalente capitale pubblico AGSM S.p.a. In tale contesto, si prevede che la società abbia in concessione d’uso la rete e gli impianti dell’acquedotto di proprietà del Comune, dietro pagamento di un canone periodico di concessione, per un periodo di ventinove anni. La società iscrive in bilancio il diritto immateriale di concessione d’uso e procede al suo ammortamento ex art. 103, comma 2, TUIR: parallelamente provvede alla deduzione del canone concessorio annuale [continua ..]
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2. La vicenda giudiziale
Orbene, dalla sentenza in rassegna non è dato comprendere esattamente come si fosse concluso il primo grado di giudizio: anche se un’incidentale presente nella narrativa induce a ritenere che la società ne fosse uscita integralmente soccombente. Ad ogni buon conto, in grado d’appello, la Commissione regionale di Milano, nel mentre confermava il recupero impositivo dell’Ufficio, accoglieva la domanda subordinata della società in punto di non debenza di sanzioni e interessi: ravvisando il ricorrere, nel caso di specie, dell’esimente dell’obiettiva incertezza del dato normativo [2]. Proposto ricorso principale per la cassazione in parte qua della sentenza d’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la società contribuente, con ricorso incidentale [3], lamentava: a) per un verso, la mancata rilevazione [continua ..]
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3. L’iter argomentativo della Suprema Corte
Così delineato il quadro contenzioso, la Suprema Corte – con inappuntabile rigorosità logica – prende le mosse dal ricorso incidentale della società e, con un piglio argomentativo tanto sintetico quanto a tratti assertivo, ritiene meritevole di accoglimento la prima delle due doglianze formulate dalla società contribuente: con conseguente assorbimento di tutte le altre e la definizione dell’intero giudizio. Incidenter – e solo per amore di disquisizione accademica – ci verrebbe da dire: peccato. Sarebbe stato infatti molto interessante conoscere il pensiero della Suprema Corte sulla questione sostanziale rimessa alla sua cognizione per effetto del secondo motivo di ricorso (incidentale) promosso dalla società. Per parte nostra, riteniamo che le doglianze mosse dalla parte contribuente quanto alle argomentazioni motivazionali con cui il giudice aveva respinto nel merito l’appello della [continua ..]
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3.1. Sulla questione di merito rimasta assorbita
In primo luogo, perché il ragionamento del giudice d’appello, se ben ne abbiamo compreso i termini dal contenuto della sentenza in commento, è intrinsecamente errato nella sua stessa impostazione logica. Ammessa pure – ma non concessa – la bontà dell’assunto di principio da cui muove il giudice di secondo grado (ovverosia che canone concessorio per un verso e quota di ammortamento dall’altro fossero due diverse modalità di rappresentazione e appostazione contabile di uno stesso medesimo costo, da cui l’asseritamente indebita duplicazione di sua rilevanza fiscale in ragione della intervenuta deduzione fiscale di entrambi ad opera della società), è evidente che il thema decidendum per il giudice consisteva nello – e restava comunque quello di – stabilire quale fra i due fosse il modo [continua ..]
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3.2. Segue
Ma non basta. A monte, è soprattutto la sostanza intrinseca del rilievo dell’Ufficio a non convincere. L’impressione infatti è che l’Ufficio, prima, e le Commissioni tributarie, di conserva, poi, siano incorse in un’indebita commistione fra due voci di costo che, per contro, sono e hanno da rimanere logicamente, contabilmente e (quanto alla loro deducibilità) fiscalmente distinte e separate. Un conto infatti è il canone concessorio – che rappresenta il costo che la società sopporta annualmente per l’ottenimento in gestione del complesso aziendale necessario all’espletamento del servizio affidato – altra cosa è l’ammortamento (del diritto d’uso) degli impianti in concessione che, viceversa, si correla all’obbligo – presumibilmente assunto dalla società concessionaria in seno al contratto di affidamento – di [continua ..]
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4. Sulla rilevata intervenuta decadenza dell’Ufficio dall’accertamento rispetto al rilievo oggetto del contendere
Come già anticipato, però, il pensiero della Corte in argomento rimane ignoto perché i giudici di legittimità si fermano prima. In sostanza accertando che l’oggetto del contendere nel caso di specie, come sin da subito eccepito dalla società contribuente, era rappresentato da rilievi rispetto ai quali, all’atto della loro elevazione, erano già maturati i termini decadenziali di accertamento ai danni dell’Ufficio. Altrimenti detto, la Suprema Corte registra l’intervenuta decadenza dell’Ufficio finanziario dal potere di muovere i profili di contestazione per contro posti a fondamento motivazionale del disconoscimento di deducibilità (e, dunque, del conseguente recupero ad imposizione) della quota di ammortamento spesata dalla società, con riferimento al periodo [continua ..]
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4.1. Le logiche sistematiche sottese
Il cardine del ragionamento dei giudici di legittimità è pienamente condivisibile: esso mostrando piena consapevolezza delle molteplici sfaccettature in cui si articola il riconoscimento e la conseguente disciplina di rilevazione fiscale di un elemento positivo o negativo di reddito [7]. E che attengono, nell’ordine di loro, successiva, logica graduazione: a) all’effettività di siffatto componente positivo/negativo di reddito; b) all’an e/o quantum di sua rilevanza fiscale (l’inerenza, potremmo dire, assoluta, sotto il profilo sostanziale); c) infine, spesso ma non necessariamente strettamente interconnessi tra loro, al quando e/o al quomodo di sua rilevanza fiscale (inerenza, questa, relativa: essa investendo precipuamente il profilo temporale di [continua ..]
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4.2. L’opinabilità dei supporti argomentativi di corredo
Regola che però trova un argomentare giustificativo di supporto e rinvii giurisprudenziali a corredo almeno apparentemente non del tutto conferenti sul piano sistematico e su cui pertanto si è sollecitati a soffermare l’attenzione. Innanzitutto, sovviene il richiamo alla ben nota (e sicuramente pregevole) giurisprudenza in tema di c.d. efficacia espansiva (ovvero esterna) del giudicato. Non v’è dubbio che la funzione ancillare spiegata dal processo – e dell’attività cognitivo/accertativa richiesta al ed espletata dal giudice per suo tramite – rispetto al diritto sostanziale, fanno del primo e del suo evoluto atteggiarsi osservatorio privilegiato per l’individuazione delle direttive di principio che interessano il secondo in un’ottica di sistema. E dunque bene ha fatto la Corte a invocare siffatto proprio autorevole (adeguatamente [continua ..]
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4.3. Il principio di autonomia dei periodi impositivi
Direi invece – e a dispetto di quanto sostiene il Collegio giudicante – che è, proprio e piuttosto, il criterio dell’autonomia dei periodi d’imposta, opportunamente inteso, ad assurgere a rigoroso fondamento di principio degli assunti formulati dalla Suprema Corte nella sentenza in questione. Tenuto conto, infatti, che di periodi impositivi (e di loro autonomia) ha senso parlare solo con riferimento a quei tributi il cui presupposto è rappresentato da un fatto non già istantaneo sibbene in continuo divenire nel tempo – da cui la convenzionalità della scelta di rilevazione periodica del suo diverso atteggiarsi ai fini del riconnesso prelievo impositivo – la scelta legislativa di attribuire valenza decadenziale ai relativi termini di accertamento (quanto agli effetti discendenti dal loro compiuto maturarsi) non [continua ..]
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5. Considerazioni conclusive
Ed è così allora che, curando di allargare opportunamente la prospettiva visuale, certamente i richiami operati dalla Suprema Corte a supporto del proprio decisum si rivelano non affatto estranei alla tematica propriamente oggetto del contendere nel giudizio che ha messo capo alla sentenza in commento: l’ottica di loro inquadramento involvendo, in ogni caso, il più vasto tema – appunto dalle molte sfaccettature – della tutela del principio di certezza del diritto: che – di particolare sensibilità nel nostro settore ordinamentale [17] – quivi trova peculiari declinazioni in termini e di prevedibilità (ex ante) e di rapida stabilizzazione (ex post), in fatto e in diritto, del modo di essere della fattispecie [continua ..]
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NOTE