Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il nuovo assetto della fiscalità comunale alla luce del potenziamento delle attività di accertamento e riscossione * (di Fabrizio Amatucci)


Con la Legge di Stabilità n. 160/2019 in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore è intervenuto per assicurare un ulteriore potenziamento dell’attività di controllo e riscossione degli Enti locali e garantire maggiore efficacia nel reperimento delle risorse da parte di Comuni e Province. Di particolare rilevanza, al comma 792 dell’art. 1, è la previsione del nuovo strumento dell’accertamento esecutivo (introdotto nel 2010 solo per i tributi erariali) in luogo delle ingiunzioni e cartelle esattoriali. Tale recente riforma non è stata accompagnata da adeguati interventi legislativi volti a razionalizzare in modo sistematico le molteplici fonti di riferimento e ad assicurare le necessarie garanzie ai contribuenti, soprattutto in presenza di soggetti affidatari di tali servizi per conto degli enti locali come le società miste alle quali sono stati di fatto riconosciuti poteri di pubblici ufficiali ed ampi margini di discrezionalità pari a quelli dell’Agenzia delle Entrate. Ciò può compromettere seriamente a livello locale, la parità di trattamento ed il diritto di difesa.

The new framework of local taxes in the light of strengthening of tax assessment and collection activities

With Law no. 160/2019 (so-called Stability Law), in force since 1th January 2020, the Italian lawmaker intervened to ensure further strengthening of the control and collection activities of local authorities and to ensure greater effectiveness in finding resources by municipalities and provinces. Of particular importance, in paragraph 792 of art. 1, is the provision of the new “executive tax assessment” tool (provided from 2010 only for central-State taxes) in place of injunctions and tax collection notices. Nevertheless, this recent reform has not been accompanied by adequate legislative interventions aimed at systematically rationalising the multiple sources of reference and ensuring the necessary guarantees to taxpayers, especially in the presence of subjects entrusted to provide these services such as in-house companies, which now have the same powers of public officials and wide margins of discretion equal to those of the Italian Tax Authorities. This may seriously undermine, at the local level, the taxpayers’equal treatment and their right of defense.

SOMMARIO:

1. Le peculiarità e la rilevanza del potere impositivo e procedimentale degli Enti locali in un sistema asimmetrico - 2. Le problematiche derivanti dalle nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 160/2019, art. 1, commi 784 ss. in materia di accertamento e riscossione di tributi locali - 3. Conclusioni - NOTE


1. Le peculiarità e la rilevanza del potere impositivo e procedimentale degli Enti locali in un sistema asimmetrico

La particolarità che caratterizza la fiscalità locale nel nostro ordinamento tributario, è rilevabile da alcune caratteristiche che la contraddistinguono e dalla molteplicità di fonti che la regolano e che rendono tale settore dell’or­dinamento particolarmente complesso e poco omogeneo. Nonostante il rallentamento del processo di autonomia finanziaria e tributaria degli Enti locali a seguito dell’attuazione della legge delega n. 42/2009 e gli innumerevoli tentativi legislativi e interpretativi giurisprudenziali delle fonti costituzionali (artt. 118 e 119) volti a riformare tale area, la rilevanza che i tributi comunali hanno acquisito dal punto di vista procedimentale e processuale è evidente se si considera lo sviluppo dell’autonomia regolamentare degli Enti locali e l’entità delle controversie che, in tale settore, superano il 50% dell’intero contenzioso tributario. Una delle caratteristiche del potere impositivo esercitato dagli Enti locali e del sistema procedimentale e processuale che lo regola, è rappresentata dalla singolarità dei soggetti protagonisti del rapporto d’impo­sta. In materia di tributi comunali e provinciali, possono essere infatti soggetti attivi del rapporto d’imposta e parti del contenzioso tributario in luogo degli Enti locali [1], anche le società miste affidatarie (incluso quelle con soci privati ex art. 52, comma 5, n. 4), D.Lgs. n. 446/1997) i cui componenti, iscritti all’albo di soggetti abilitati ad effettuare accertamento e riscossione, sono scelti con procedura di evidenza pubblica. Tali soggetti, qualora non venga conferita l’attività riscossiva tramite convenzione all’Agenzia Entrate e Riscossione (ADER), possono svolgere autonomamente le funzioni di accertamento e riscossione dei tributi comunali, assumendo la qualifica di pubblici ufficiali ed esercitando la discrezionalità di un qualsiasi ente pubblico in luogo del Comune che resta solo formalmente titolare di tali poteri [2]. La privatizzazione di tali attività crea non poche difficoltà, risultando di particolare delicatezza alla luce del loro potenziamento recentemente introdotto dalla Legge di Stabilità n. 160/2019 nel nostro ordinamento tributario che ha rivoluzionato il sistema e le modalità di accertamento e riscossione di Comuni e Province dal 1° gennaio 2020, [continua ..]


2. Le problematiche derivanti dalle nuove disposizioni introdotte dalla L. n. 160/2019, art. 1, commi 784 ss. in materia di accertamento e riscossione di tributi locali

Con la Legge di Stabilità n. 160/2019 in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore come esaminato, è intervenuto per assicurare una ulteriore revisione del sistema di controllo e riscossione degli Enti locali. Destinatari dell’inter­vento sono esclusivamente le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli Enti locali; non ne sono interessate le Regioni. In particolare all’art. 1, commi da 784 a 815, come accennato, sono state introdotte rilevanti modifiche che ampliano il potere discrezionale dei soggetti dotati di potere impositivo in materia di tributi locali. Al comma 792 viene previsto obbligatoriamente il nuovo strumento dell’accertamento esecutivo (dal 2010 limitato ai soli tributi erariali) in luogo delle ingiunzioni [10] e cartelle esattoriali con conseguente accorpamento delle due fasi e concentrazione della riscossione nell’accertamento, al fine di garantire un’accelerazione del recupero del credito tributario dell’ente locale [11]. Viene dunque inglobato in un unico atto come quello dell’accertamento esecutivo, il titolo necessario ai Comuni per procedere all’esecuzione forzata una volta trascorsi i termini per l’impugnazione. Allo spirare dei 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato all’accertamento, non vi sarà più bisogno della notifica della cartella di pagamento e/o dell’ingiunzione fiscale, in quanto il Comune e i soggetti concessionari affidatari, possono agire nei confronti del contribuente mediante le forme di espropriazione previste dal D.P.R. n. 602/1973 ad eccezione dell’art. 48 bis [12]. Si assiste indubbiamente ad un nuovo modello, più snello ed agile che consente all’ente locale di procedere celermente al recupero delle somme dovute. La disciplina è sostanzialmente identica a quella prevista dall’art. 29 D.L. n. 78/2010 con alcune eccezioni necessarie come l’introduzione di un diverso e doppio termine di sospensione dell’esecuzione dell’atto dall’affidamento in carico che viene ridotto da 180 a 120 giorni, solo se la riscossione è a cura dello stesso soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento. Gli effetti e le conseguenze di tale importante riforma, non sono stati considerati con la dovuta attenzione da parte degli [continua ..]


3. Conclusioni

La fiscalità locale assume sempre maggiore rilevanza nel panorama delle controversie tributarie. Le recenti modifiche introdotte con la Legge di Stabilità del 2020 attraverso il potenziamento delle attività di accertamento e riscossione, contribuiranno ad incrementare le liti in materia di fiscalità comunale. La riforma, volta a garantire un più efficace reperimento delle risorse a livello locale, ove spesso l’evasione è particolarmente elevata, va considerata in un contesto giuridico più ampio ancora frammentario e complesso di riferimento. Essa non è stata accompagnata da adeguati interventi legislativi volti a razionalizzare in modo sistematico le molteplici fonti di riferimento e ad assicurare le necessarie garanzie ai contribuenti, soprattutto alla luce del possibile mantenimento del potere impositivo e di riscossione e della legittimazione processuale in capo ai soggetti affidatari (società miste) per conto degli Enti locali. L’autonomia impositiva e la discrezionalità che si manifestano continuamente nell’esercizio di una funzione pubblica che può essere esercitata da soggetti privati, incidono non poco sul diritto di difesa in sede procedimentale e processuale. Né appare scontata in tale quadro senza una più ampia riforma amministrativa, attraverso l’attribuzione di maggiori flussi informazioni e l’accentramento della fase dell’accertamento e della riscossione, una maggiore efficienza e responsabilizzazione degli Enti locali nella gestione delle proprie risorse.


NOTE