Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'ansia del conflitto logico di giudicati nel prisma dell'equo riparto dei carichi fiscali tra i consociati (di Laura Castaldi)


Si moltiplicano in questi ultimi anni le pronunce della Corte di Cassazione nelle quali il litisconsorzio necessario nel processo tributario risulta invocato al dichiarato fine di prevenire contrasti logici di giudicati. Per altro verso, la Suprema Corte teorizza la soggezione del terzo, titolare di rapporto dipendente, all’efficacia riflessa della sentenza resa inter alios sul rapporto principale, riconoscendogli al contempo, la possibilità di esperire l’intervento adesivo dipendente. In entrambi i casi l’o­biettivo della giurisprudenza sembra essere quello di ottenere la massima omogeneità e il massimo coordinamento possibile dei risultati processuali e dunque della disciplina dei rapporti sostanziali controversi pur nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Ciò in nome peraltro di un’esigenza di coerenza del sistema che sembra attribuire al processo tributario una discutibile funzione di tutela di un interesse pubblico sovraindividuale al corretto riparto dei carichi pubblici tra i consociati che potrebbe risultare non facilmente armonizzabile rispetto ai principi del giusto processo, ora costituzionalizzati nell’art. 111 Cost.

The anxiety of the logical conflict of final judgments in the prism of a fair distribution of tax burdens among citizens

In the last years, the Italian Supreme Court (ISC) has frequently held the required joinder of parties (so-called litisconsorzio necessario) in tax proceedings, with the aim of preventing a logical contrast of tax res judicata. Moreover, the ISC considers that a third party holder of a dependent relationship shall be subject to the indirect consequences of the final judgment handed down inter alios on the main relationship and, at the same time, recognises him the right to carry out the dependent supporting joinder (so-called intervento adesivo dipendente). In both situations, the final goal of ISC’s case law seems to be to obtain the utmost uniformity and coordination of the tax proceedings outcomes and, therefore, of the discipline of controversial substantial relationships although in accordance with the right of defense and the principle of hearing both sides. This solution aims at satisfying the need of coherence within the system, which nevertheless seems to give to the tax proceedings a questionable function of protection of a “superindividual” public interest to a fair distribution of tax burdens among citizens that could be not easily harmonized with the principles of fair trial, now expressly provided by Art. 111 of the Italian Constitution.

1. Premessa Nel 1992, quasi obtorto collo ed essenzialmente per ragioni di doverosa ottemperanza ad una esplicita direttiva contenuta nella legge delega n. 413/1991, il legislatore introduceva all’interno dell’articolato di riforma del processo tributario una – per certi versi curiosa – disposizione che – in uno con la previsione recata dall’art. 29 sulla riunione dei ricorsi – risultava incaricata di individuare i presupposti nonché le modalità di configurazione (necessaria [1] o facoltativa, iniziale o successiva) del processo litisconsortile (o plurisoggettivo che dir si voglia) avanti le commissioni tributarie. La norma, a tacer del fatto che già ad una prima lettura presentava numerose approssimazioni e non poche zone d’ombra [2] – un po’ perché appariva una pseudo-rivisitazione in chiave tributaria di omologhe e ben più ponderate previsioni del codice di procedura civile, un po’ perché si proponeva essa stessa quasi una sorta di work in progress [3] – veniva accolta con una certa freddezza dagli addetti ai lavori e, dopo un qualche iniziale interesse dottrinale dettato dalla novità [4], cadeva, tutto sommato, nel dimenticatoio. 2. La denunciata parcellizzazione del contenzioso tributario. Conflittualità logica tra giudicati e litisconsorzio necessario? Senonché, sul finire del 2005, lo scenario viene a registrare, del tutto inaspettatamente, un drastico mutamento di contorni. Messa di fronte ad una vicenda contenziosa che ha del paradossale per i termini in cui risulta essere stata condotta, e dalle parti e dai giudici [5], nei due precedenti gradi di merito, la sezione V della Corte di Cassazione [6] rompe gli indugi e a) rilevato come la parcellizzazione del contenzioso tributario – quan­d’anche i più ricorsi abbiano ad oggetto l’impugnazione di un medesimounico atto e la decisione della controversia richieda «la soluzione di questio­nicomuni» – comporti la «frequente formazione di giudicati tra loro contraddittori sul piano logico non sempre superabili mediante il ricorso all’art. 1306 co. 2, c.c.»; b) rievocati, da un lontano passato, gli insegnamenti e le considerazioni formulate dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 48/1968 con la quale la Consulta elideva dal sistema, denunciandone l’irriducibile contrasto con l’art. 24 Cost., la c.d. supersolidarietà tributaria[7]; si chiede se non riguardino inscindibilmente più soggetti – ai sensi, appunto, del succitato art.14 – «le controversie in cui più debitori tributari contestano un unico atto impositivo in base a ragioni che investono la legittimità dell’atto nel suo complesso e non le singole posizioni [continua..]

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