Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La soggettività IVA degli enti pubblici territoriali alla luce di un recente orientamento della Suprema Corte (di Francesco Montanari)


La Suprema Corte, nella sentenza in commento, chiarisce taluni aspetti in merito alla soggettività passiva degli enti pubblici territoriali. L’interesse per tale Pronuncia consiste nel fatto che la Corte fonda la propria decisione, esclusivamente, sulla diretta applicazione della Direttiva 2006/112/CE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia, applicando, quindi, nell’ordinamento interno categorie e nozioni che non sono state recepite dal legislatore italiano. Tale apprezzabile o­rientamento lascia, tuttavia, aperti taluni dubbi rilevanti, sia sotto il profilo teorico, sia applicativo.

The VAT liability of local governments authorities according to a recent judgment of the Italian Supreme Court

The Italian Supreme Court clarifies some aspects of the Vat liability of local governments authorities. This judgment is interesting because it’s based, exclusively, on the direct application of the Council Directive 2006/112/CE as interpreted by the Court of Justice. Particularly, the Suprem Court uses concepts and notions that have not been transposed into Italian tax law. That appreciable judjment, however, does not solve some theoretical and practical questions.

Cass., sez. trib., 7 marzo 2012, n. 3513 (udienza del 23 novembre 2011) – Pres. Adamo, Rel. Virgilio Imposta sul valore aggiunto – Enti pubblici territoriali – Costruzione e gestione di parcheggi – Pubblica autorità – Posizione dominante – Soggettività passiva – Sussiste L’attività di costruzione e gestione di parcheggi, posta in essere da un Comune nell’adempimento di compiti istituzionale e svolta in posizione dominante (ovvero, di vero e proprio monopolio di fatto), tale da ingenerare effetti distorsivi della concorrenza, attuali e potenziali, determina l’assoggettamento ad Iva di detta attività. RITENUTO IN FATTO Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongonoricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza della Commissionetri­butaria regionale dell’Umbria indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del­l’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità dell’avviso di rettifica che era stato notificato al Comune di Perugia a titolo di IVA per l’anno 1997, avendo l’Ufficio disconosciuto, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 ter, l’esercizio di attività commerciale da parte del Comune, con conseguente indetraibilità dell’imposta, in relazione alla costruzione e manutenzione di parcheggi (anche tramite una società di servizi a partecipazione comunale), nonché dello stadio comunale, e alla locazione dello stadio comunale alla società calcistica cittadina. Il giudice di merito ha ritenuto, per quanto ancora qui rileva, che, ai sensi sia del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, sia dell’art. 4 della sesta direttiva CEE, l’attività di locazione di immobili, presupponendo l’esistenza di una organizzazione di mezzi e di uffici finalizzati allo svolgimento di una attività economica, realizza il presupposto soggettivo e da ciò consegue che i canoni di locazione debbono essere assoggettati ad IVA e ne seguono il regime ordinario; inoltre, in ordine alla gestione dei parcheggi e dei parcometri e alla gestione dello stadio, non esiste l’equivalenza “pubblica autorità uguale pubblico servizio”, poiché, secondo la citata sesta direttiva, gli enti pubblici, anche quando esplicano funzioni riconducibili a quelle esercitate da pubbliche autorità, qualora – come nella specie – assumono nel territorio una posizione dominante, e praticamente di monopolio, tale da indurre disturbo alla libera concorrenza, realizzano operazioni comunque configurabili come commerciali e quindi assoggettabili ad IVA. (Omissis) CONSIDERATO IN DIRITTO (Omissis) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 4 e 19 ter, [continua..]

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