Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'autonomia procedimentale tributaria nazionale ed il rispetto del principio europeo del contraddittorio (di Fabrizio Amatucci)


Le norme procedurali sono considerate a livello europeo in grado di assicurare effettivamente una serie di garanzie fondamentali dei contribuenti e, pertanto, la loro incompatibilità con il diritto UE in caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, assume rilevanza attraverso il principio di proporzionalità, ai fini della corretta applicazione di norme tributarie sostanziali e provoca un restringimento considerevole dell’autonomia procedimentale nazionale. Il principio europeo del contraddittorio ed il diritto ad essere ascoltato durante l’istruttoria trovano difficoltà applicative in alcune aree (i tributi non armonizzati o gli scambi di informa­zioni da altri Paesi riguardanti dati bancari), che sembrano conservare in parte la loro autonomia a livello nazionale, e ciò determina una frammentazione del sistema difficilmente giustificabile.

The national autonomy of procedural tax assessment and the compliance of the european audi alteram partem principle

At the European level, tax procedural rules are considered able to ensure effectively several fundamental taxpayers’rights and, therefore, their incompatibility with EU law in case of failed achievement of such purpose gains relevance through the principle pf proportionality, to the purpose of correct enforcement of tax substantive rules, and leads to a significant restriction of the national procedural autonomy. The European audi alteram partem principle and the right to be heard during the tax audit find practical difficulties in certain fields (non-harmonised taxes or bank information ex­changed by other Countries), which seems to partially maintain their autonomy at the national level, determining a systematic fragmentation that is difficultly justifiable.

1. L’incidenza dei principi europei sulle norme procedimentali Sono sempre più frequenti gli interventi da parte della giurisprudenza europea (CGUE e CEDU) volti a garantire il diritto di difesa del contribuen­te attraverso la verifica di compatibilità di norme nazionali procedurali con principi generali come la proporzionalità, la tutela dell’affidamento, l’effetti­vità. Ciò avviene attraverso l’individuazione di limiti che spesso non vengono rispettati dagli ordinamenti interni (ad es. termini ragionevoli di durata del contraddittorio, diritto ad essere ascoltato, ammissibilità di alcune prove, ecc.). Le norme procedurali sono considerate a livello europeo in grado di assicurare effettivamente una serie di garanziefondamentali e pertanto, la loro incompatibilità con il diritto UE in caso di mancato raggiungimento di tale obiettivo, assume rilevanza ai fini della corretta applicazione di norme sostanziali e provoca un restringimento considerevole dell’autonomia procedimentale nazionale. Tale autonomia è sopravvissuta per un lungo periodo, ed ha consentito agli Stati membri di imporre liberamente ed esclusivamente, secondo parametri interni, un complesso di regole amministrative tributarie in grado di incidere sul comportamento tenuto dagli organi verificatori e dagli uffici accertatori. Non vi è dubbio che le cause che hanno reso necessario l’ampliamento delle garanzie dei contribuenti attraverso i principi UE e CEDU, si fondano sulla difficoltà e sulle limitazioni del diritto di difesa dei contribuenti nella fase istruttoria anteriore rispetto a quella processuale in cui tali diritti sono direttamente garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost. [2]. La tutela in ambito endo-pro­cedimentale è particolarmente richiesta a causa dell’ampia gamma di strumenti presuntivi utilizzabili ai fini della determinazione del reddito evasoda­gli Uffici ispettivi sin dalla fase di verifica, in cui si svolge oramai prevalentemente e anticipatamente l’istruttoria [3] anche alla luce delle recenti politiche perseguite da organismi internazionali (OCSE e Commissione UE) in materia fiscale volte all’attuazione della tax compliance e della good governance [4] e che presuppongono il rispetto dei diritti fondamentali. Decisivo a tal proposito è stato l’assorbimento delle disposizioni CEDU nella sfera dell’ordi­namento UE [5] (tra cui l’art. 41 Carta Europea Diritti Fondamentali), caratterizzato da principi e regole che hanno sempre avuto prevalentemente finalità economica e che condizionano fortemente gli ordinamenti fiscali nazionali [6]. Misure nazionali come quelle procedimentali, possono dunque ormai essere disapplicate quando il diritto di difesa basato sulla CEDU, [continua..]

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