Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Giurisdizione tributaria condizionata e reclamo amministrativo (di Alessandro Giovannini)


Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, in seno al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’art. 17 bis, dedicato agli istituti del reclamo e della mediazione. La disposizione persegue finalità facilmente individuabili: sgravare il giudice da un numero elevato di controversie, di non ingente rilievo economico e normalmente di non complessa soluzione, che, come tali, possono essere composte anche al di fuori del processo. Inoltre, essa tende a ridurre il numero delle controversie giudiziarie e i tempi processuali per quelle residue, rendere definitivo il rapporto d’imposta in tempi brevi e diminuire quelli per la riscossione del credito, migliorando, così, la qualità dell’ingranaggio procedimentale e del sistema processuale complessivamente riguardati. Pur condivisibile per le finalità, la disposizione solleva questioni che sollecitano un’attenta riflessione, alcune delle quali collegate agli artt. 24 e 113 Cost., proprio quelle che il lavoro di seguito pubblicato intende indagare e che, in termini riassuntivi, si possono raggruppare intorno al problema della c.d. giurisdizione condizionata. La sperimentazione obbligatoria dell’azione amministrativa prima del radicamento del rapporto processuale, la sanzione d’inammissibilità del ricorso giurisdizionale non preceduto da quel tentativo, la previsione sulla condanna alle spese processuali e al rimborso di quelle della procedura amministrativa, l’assenza di una disciplina ad hoc sulla sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell’atto contestato, sono tutti aspetti della disciplina che esigono una ragionata valutazione, poiché suscettibili, almeno a prima vista, di alimentare dubbi di conformità ai prin­cìpi di diritto interno e di diritto comunitario.

Conditioned tax jurisdiction and administrative complaint

The Italian Legislator, with Legislative Decree n. 138/2011 converted in Law n. 148/2011, has introduced the new art. 17bis of Legislative Decree n. 546/1992 disciplining the complaint and the mediation. The norm aims at discharging the judges from those controversies which, in the light of their characters, could be easily settled outside the courts. Moreover, the new article tries to reduce the pending controversies and to shorten their length, in order to improve the quality of the procedural and judicial system as a whole. Although the correctness of these objectives, the norm raises some doubts which deserve to be carefully analyzed, particularly under articles 24 and 111 of the Italian Constitution, with regard to the so called “conditioned tax jurisdiction”. There are various aspects of this discipline which have to be evaluated in the light of domestic and EU principles: the taxpayer’s duty to make recourse to the administrative procedure before the filing of the judicial complaint; the inadmissibility of the latter in case the administrative procedure has not previously started; the duty to pay the costs of the trial and to refund those of the administrative procedure; the lack of a specific regulation about the judicial suspension of the contested act.

1. Il diritto alla tutela giurisdizionale e la giurisdizione condizionata nella disciplina del reclamo e della mediazione tributaria: introduzione e individuazione dei principali problemi in punto di costituzionalità Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, in seno al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’art. 17 bis, dedicato agli istituti del reclamo e della mediazione. Il comma 1 dispone che, per liti di valore non superiore a ventimila euro relative ad atti emessi dall’agenzia delle entrate, il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto dal reclamo presentato alla stessa agenzia il cui atto è controverso [1]. La presentazione del reclamo, per il comma 2, è condizione di ammissibilità del ricorso e il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio [2]. Il reclamo, per i comma 7 e 8 della previsione in esame, può anche contenere una motivata proposta di mediazione, con la rideterminazione del­l’ammontare del debito, e la Direzione, se non intende accogliere il reclamo o la proposta di mediazione, è tenuta a formulare essa stessa una proposta, avuto riguardo all’eventuale «incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione am­ministrativa». A mente del comma 9, il reclamo produce gli effetti del ricorso se, decorsi novanta giorni dalla sua presentazione, non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione. Per quanto riguarda la disciplina delle spese, il comma 10 prevede che la parte soccombente in esito al processo sia condannata a rimborsare, in aggiunta a quelle di giudizio, le spese del procedimento di reclamo e mediazio­ne commisurate al 50% delle stesse spese di giudizio. Fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensarle tra le parti solo per giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. Le liti soggette a reclamo e mediazione, infine, per espressa previsione dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 17 bis, non possono essere definite in conciliazione giudiziale ex art. 48, D.Lgs. n. 546/1992, sebbene ad esse si ap­plichino, in forza del comma 8, le previsioni dello stesso art. 48, in quanto compatibili, compresa quella riguardante la riduzione al 40% delle sanzioni am­ministrative. La disposizione, nei termini or ora schematicamente riassunti, persegue finalità facilmente individuabili e a mio parere condivisibili: sgravare il giudice da un numero elevato di controversie, di non ingente rilievo economico e normalmente di non complessa soluzione, che, come tali, possono essere composte anche al di fuori del processo. Inoltre, essa tende a ridurre il numero delle [continua..]

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