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Giurisdizione tributaria condizionata e reclamo amministrativo
Alessandro Giovannini
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con L. 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto, in seno al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’art. 17 bis, dedicato agli istituti del reclamo e della mediazione. La disposizione persegue finalità facilmente individuabili: sgravare il giudice da un numero elevato di controversie, di non ingente rilievo economico e normalmente di non complessa soluzione, che, come tali, possono essere composte anche al di fuori del processo. Inoltre, essa tende a ridurre il numero delle controversie giudiziarie e i tempi processuali per quelle residue, rendere definitivo il rapporto d’imposta in tempi brevi e diminuire quelli per la riscossione del credito, migliorando, così, la qualità dell’ingranaggio procedimentale e del sistema processuale complessivamente riguardati. Pur condivisibile per le finalità, la disposizione solleva questioni che sollecitano un’attenta riflessione, alcune delle quali collegate agli artt. 24 e 113 Cost., proprio quelle che il lavoro di seguito pubblicato intende indagare e che, in termini riassuntivi, si possono raggruppare intorno al problema della c.d. giurisdizione condizionata. La sperimentazione obbligatoria dell’azione amministrativa prima del radicamento del rapporto processuale, la sanzione d’inammissibilità del ricorso giurisdizionale non preceduto da quel tentativo, la previsione sulla condanna alle spese processuali e al rimborso di quelle della procedura amministrativa, l’assenza di una disciplina ad hoc sulla sospensione giurisdizionale dell’esecuzione dell’atto contestato, sono tutti aspetti della disciplina che esigono una ragionata valutazione, poiché suscettibili, almeno a prima vista, di alimentare dubbi di conformità ai princìpi di diritto interno e di diritto comunitario.
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The Italian Legislator, with Legislative Decree n. 138/2011 converted in Law n. 148/2011, has introduced the new art. 17bis of Legislative Decree n. 546/1992 disciplining the complaint and the mediation. The norm aims at discharging the judges from those controversies which, in the light of their characters, could be easily settled outside the courts. Moreover, the new article tries to reduce the pending controversies and to shorten their length, in order to improve the quality of the procedural and judicial system as a whole. Although the correctness of these objectives, the norm raises some doubts which deserve to be carefully analyzed, particularly under articles 24 and 111 of the Italian Constitution, with regard to the so called “conditioned tax jurisdiction”. There are various aspects of this discipline which have to be evaluated in the light of domestic and EU principles: the taxpayer’s duty to make recourse to the administrative procedure before the filing of the judicial complaint; the inadmissibility of the latter in case the administrative procedure has not previously started; the duty to pay the costs of the trial and to refund those of the administrative procedure; the lack of a specific regulation about the judicial suspension of the contested act.
Keywords: tax claim, tax trial, conditioned jurisdiction, right of defense, jurisdictional guarantee