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L'esenzione dalla tassa automobilistica regionale dei veicoli storici nel contesto del federalismo fiscale

Claudio Sciancalepore

Con la sent. n. 122/2019, la Corte costituzionale dichiara illegittima una disposizione regionale emiliana che restringe il confine di godimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli di particolare interesse storico rispetto alla normativa statale. Il giudice delle leggi, però, sancisce contestualmente la legittimità della stessa norma regionale nella parte in cui prevede l’esenzione fiscale per i veicoli di “mero” (e non “particolare”) interesse storico. Nonostante l’intento dei giu­dici costituzionali sia quello di valorizzare l’autonomia tributaria regionale all’in­terno dell’incompiuto percorso del federalismo fiscale, le argomentazioni offerte rischiano di creare incertezze nella manovrabilità e nell’applicazione del tributo.

The exemption from the regional vehicle tax on historic vehicles in the context of fiscal federalism

With judgment no. 122/2019, the Constitutional Court declares illegitimate a provision issued by Emilia-Romagna Region that restricts the field of application of the exemption from the car tax for vehicles of particular historical interest with respect to state legislation. The judge of the laws, however, considers unlawful the same regional rule in the part in which it applies the tax exemption for vehicles of “mere” (and not “particular”) historical interest. Although the intent of the constitutional judges is to enhance regional tax autonomy within the unfinished path of fiscal federalism, the arguments contained in the decision risk to create uncertainties in the maneuverability and application of the tax.

Sommario:

1. Introduzione - 2. Dei veicoli di mero e particolare interesse storico e collezionistico - 3. I presupposti per il godimento dell’esenzione fiscale dei veicoli storici - 4. L’inquadramento giuridico della tassa automobilistica nella tassonomia federalista - 5. Il termine di paragone delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome - 6. La nuova veste della tassa automobilistica regionale nel contesto del federalismo fiscale - 7. La fraintesa volontà legislativa ed i dubbi applicativi sui nuovi spazi di autonomia regionale - 8. Conclusioni - NOTE


1. Introduzione

Con la sent. 20 maggio 2019, n. 122, la Corte costituzionale ha considerato illegittima una disposizione legislativa della Regione Emilia-Romagna che restringeva il confine di godimento dell’esenzione dalla tassa automobilistica (c.d. bollo auto). La norma regionale, infatti, subordinava l’esenzione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico alla loro iscrizione in specifici registri [1]. Nel giudizio costituzionale si è sancito che la legislazione regionale ha invaso la potestà legislativa statale in quanto un’analoga disposizione agevolativa è contenuta in una legge nazionale che non richiede detta iscrizione. Il giudice delle leggi è stato interessato del giudizio di legittimità costituzionale a seguito dell’ordinanza di rimessione dalla CTP di Bologna, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 841 chiamata a pronunciarsi sulla corretta applicazione della tassa automobilistica da parte della Regione Emilia-Romagna. Il giudizio innanzi ai giudici tributari di prime cure prendeva le mosse dall’impugnazione della cartella di pagamento emessa a fronte del mancato versamento della tassa automobilistica relativa all’anno d’imposta 2013. Il contribuente, in particolare, ne chiedeva l’annullamento ritenendo che l’automobile, essendo immatricolata nell’anno 1990, godeva ex se dell’esenzione fiscale disposta dallo Stato in quanto veicolo di particolare interesse storico. La Regione domandava il respingimento del ricorso in quanto l’Amministrazione Finanziaria aveva operato nel rispetto dalla legislazione regionale che richiedeva, ai fini dell’e­senzione, l’iscrizione del veicolo in specifici registri. Il contrasto tra la disposizione statale e quella regionale – entrambi volte a disciplinare la medesima fattispecie di esenzione – era rilevato dalla CTP di Bologna che dubitava della legittimità costituzionale della norma emiliana per violazione del comma 4 dell’art. 117 Cost. in tema di potestà legislativa residuale delle Regioni e del comma 2 dell’art. 119 Cost. in forza del quale le Regioni stabiliscono e applicano tributi secondo i princìpi di coordinamento del sistema tributario. Nella pronuncia in commento, l’analisi della Corte costituzionale si è estesa anche alla possibile violazione dell’art. 117, comma 2, lett. e) del dettato [continua ..]

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2. Dei veicoli di mero e particolare interesse storico e collezionistico

La questione su cui la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi afferisce all’esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico su cui si intrecciano la disciplina statale e quella regionale. Il giudice delle leggi, in particolare, interviene sui pericolosi incroci tra disposizioni fiscali (statali e regionali) e Codice della Strada al fine di dare sistematicità ad un complesso di norme aventi finalità diverse ma che inevitabilmente si sovrappongono [4]. La pronuncia enuncia una sorta di summa divisio tra i veicoli di particolare interesse storico o collezionistico e quelli appartenenti al più generale insieme dei veicoli di interesse storico o collezionistico. I veicoli di particolare interesse storico o collezionistico sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica ex art. 63 della L. n. 342/2000 applicabile ratione temporis [5]. Come prescritto dal comma 2 del citato art. 63, si tratta di veicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di età compresa tra venti e ventinove anni che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Detti veicoli sono individuati con determinazione, aggiornata annualmente, dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) come disposto dall’art. 63, comma 3 della L. n. 342/2000. Il successivo comma 4 stabilisce che detti autoveicoli e motoveicoli, sebbene esentati dalla tassa automobilistica regionale, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua (c.d. bollo ridotto). Il descritto regime di favore è abrogato dall’art. 1, comma 666, lett. b), L. n. 190/2014: la disposizione ha abolito la categoria dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed ha contestualmente ripristinato la piena tassazione dei veicoli storici. Successivamente, l’art. 1, comma 1048, L. n. 145/2018 ha introdotto il comma 1 bis al citato art. 63 in forza del quale gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, sono assoggettati al pagamento [continua ..]

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3. I presupposti per il godimento dell’esenzione fiscale dei veicoli storici

Il contenzioso tributario verteva sull’accertamento della qualifica di veicolo di particolare interesse storico e collezionistico a cui conseguiva il godimento dell’esenzione fiscale. Da un lato numerose Regioni richiedevano l’esibizio­ne di uno specifico attestato “individuale” rilasciato dall’ASI e comprovante detta qualifica del veicolo; dall’altro i contribuenti invocavano l’agevolazione fiscale in conseguenza dell’appartenenza del veicolo alla categoria individuata, in via generale e con determina, sempre dall’ASI. Detta Associazione, infatti, ha qualificato come veicoli di particolare interesse storico e collezionistico – ex art. 63, comma 3 della L. n. 342/2000 – quelli prodotti da almeno un ventennio ed in possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale [8]. La querelle è stata risolta con la miliare sentenza della Cass. n. 3837/2013, costantemente richiamata nella successiva giurisprudenza [9], che ha sancito come “la menzionata disciplina di legge attribuisce valenza di accertamento costitutivo alla determinazione dell’ASI ma non con effetto ad rem, bensì generale, e cioè necessariamente riferito a categorie complessive di veicoli di interesse storico e collezionistico” [10]. Il contribuente, pertanto, può godere dell’esenzione fiscale quando il veicolo appartiene alla categoria individuata in via generale dall’ASI e siano rispettate le caratteristiche minime indicate dal regolamento tecnico; non è pertanto richiesta l’onerosa iscrizione associativa all’ASI per godere dell’esenzione fiscale. Sul tema è intervenuta anche la Corte costituzionale chiamata dal Governo a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 10, comma 1 della L.R. ligure n. 3/2005 [11] che disponeva l’esenzione dalla tassa automobilistica degli autoveicoli e dei motoveicoli ultradiciannovennali purché rispondenti ai requisiti di cui all’art. 60 del Codice della Strada ed iscritti in specifici registri. La ratio della disposizione, secondo le tesi regionali, era rintracciabile nella necessità di leggere congiuntamente l’art. 60 del Codice della Strada con l’art. 63 della L. n. 342/2000 al fine di dare coerenza e sistematicità all’esenzione [continua ..]

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4. L’inquadramento giuridico della tassa automobilistica nella tassonomia federalista

La sentenza in esame appare particolarmente interessante, oltre che innovativa, in quanto non si limita a risolvere una microquestione che, invero, riguarda una ristretta cerchia di collezionisti di auto storiche, ma offre un più circostanziato inquadramento della tassa automobilistica nell’impianto del fe­deralismo fiscale. Al riguardo appare necessario tracciare le coordinate normative del federalismo regionale per meglio comprendere le indicazioni offerte dal giudice delle leggi. La legge delega n. 42/2009 in tema di federalismo fiscale-attuativa dell’art. 119 Cost. – recepisce le indicazioni della Corte costituzionale e compone il sistema tributario regionale di tributi propri derivati (o lato sensu) e tributi propri autonomi (o stricto sensu) [15]. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b), n. 1 della L. n. 42/2009, un tributo può definirsi proprio derivato quanto è istituito e regolato da legge statale ma la sua gestione ed il relativo gettito sono attribuiti alle Regioni [16]. I margini di manovrabilità regionale del tributo attengono unicamente alla modifica delle aliquote, nel limite massimo fissato dalla legge statale, nonché alla possibilità di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, sempre nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa europea. In forza dell’art. 7, comma 1, lett. b), n. 3 della L. n. 42/2009, rientra nella nozione di tributo proprio autonomo quello istituito dalle Regioni con proprie leggi in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale [17]. In attuazione della citata Legge delega, è stato adottato il D.Lgs. n. 68/2011 in tema di federalismo fiscale regionale che all’art. 8, comma 1 individua i prelievi fiscali “trasformati” in tributi propri autonomi [18] ed al comma 3 indica i tributi propri derivati come tutti gli altri riconosciuti alle Regioni dalla legislazione. La formulazione del comma 2, invece, appare piuttosto enigmatica in quanto concede alle Regioni la disciplina della tassa automobilistica, “fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale”. La disposizione non chiarisce se il prelievo fiscale sia classificato tra i tributi propri autonomi di cui al comma 1 o tra quelli propri derivati di cui al comma [continua ..]

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5. Il termine di paragone delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province autonome

La Corte costituzionale evidenzia come il più ampio raggio d’azione nella manovrabilità dei tributi propri derivati a seguito dell’entrata in vigore del federalismo fiscale abbia riguardato non solo le Regioni a Statuto Ordinario (RSO) ma anche a quelle a Statuto Speciale (RSS). In modo particolare, il giudice delle leggi si sofferma sulle modifiche statutarie delle RSS del Nord Italia (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta) e delle Pro­vince autonome adottate in attuazione degli accordi previsti dall’art. 27 della L. n. 42/2009 [26]. La dettagliata analisi giurisprudenziale e normativa offerta dalla Corte costituzionale è volta a dimostrare come gli spazi di manovrabilità dei tributi regionali lato sensu siano comuni tra RSO e RSS in quanto entrambi subordinati ai limiti massimi previsti dalla legislazione statale. I giudici costituzionali, infatti, propongono un parallelismo tra la manovrabilità dei tributi propri derivati delle Autonomie speciali del Nord Italia e quella esercitabile dalle Regioni di diritto comune con riferimento alla tassa automobilistica quale tributo proprio lato sensu “particolare”: “Tutte queste formulazioni [gli Statuti delle Autonomie speciali] esprimono, in termini similari o identici, il medesimo principio contenuto nell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011: esse si riferiscono a tributi propri che non possono dirsi ‘autonomi’, in quanto istituiti con legge statale, ma che neanche possono dirsi puramente ‘derivati’, poiché rispetto a questi ultimi si individua un più ampio margine di manovrabilità, vincolato solo in termini unidirezionali”. Tale paragone appare, tuttavia, poco afferente, specie alla luce degli esiti del contenzioso costituzionale che ha visto contrapporsi, da un lato lo Stato, e dall’altro le RSS e le Province autonome, proprio in merito all’esenzione dalla tassa automobilistica concessa da queste ultime, a certe condizioni, agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico o collezionistico [27]. La Corte costituzionale, infatti, è stata più volte chiamata a pronunciarsi sull’e­senzione concessa dalle Autonomie speciali che, pur replicando il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 63, comma 2, L. n. 342/2000, si pone [continua ..]

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6. La nuova veste della tassa automobilistica regionale nel contesto del federalismo fiscale

L’apertura della Corte costituzionale verso la possibilità di manovrare più ampiamente la tassa automobilistica discende dall’interpretazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 68/2011 che, pertanto, parrebbe uno spartiacque nella definizione dei poteri legislativi regionali nella materia tributaria. Antecedentemente all’introduzione del federalismo fiscale, la Consulta aveva costantemente dichiarato incostituzionali quelle norme regionali che incidevano sulle ipotesi di esenzione dalla tassa automobilistica [32] o modificavano la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo [33], non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo. In particolare, nella sent. n. 296/2003 la Corte costituzionale ha chiarito che “alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa”. Secondo la granitica giurisprudenza successiva alla modifica del Titolo V Cost., ma antecedente alla sua attuazione con la L. n. 42/2009 ed il D.Lgs. n. 68/2011, il Legislatore nazionale aveva attribuito alle Regioni il gettito del tributo, l’attività di riscossione ed un limitato potere di variazione dell’aliquota; detti enti territoriali, dunque, non potevano disporre ulteriori esenzioni. La disciplina del tributo rientrava nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali: la tassa automobilistica era “attribuita” alle Regioni ma non rientrava nella competenza legislativa residuale delle stesse [34]. Successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011, il giudice delle leggi, nella sent. n. 288/2012, ha sancito che “la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato: a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d’imposta (attivi e passivi); b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento [continua ..]

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7. La fraintesa volontà legislativa ed i dubbi applicativi sui nuovi spazi di autonomia regionale

Nella sentenza in esame la Corte costituzionale dichiara legittima la norma regionale nella parte in cui prevede l’esenzione fiscale per i veicoli di mero interesse storico o collezionistico a condizione che siano iscritti negli specifici registri e che il relativo certificato d’iscrizione sia prodotto alla Regione. Così intesa, la disposizione regione non eccede i limiti massimi di manovrabilità pur disponendo un ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica: secondo i giudici costituzionali “Dai lavori preparatori emerge, infatti, che la disposizione denunciata è stata introdotta allo scopo sia di ampliare l’esen­zione, non limitandola, diversamente dalla norma statale, ai soli veicoli di ‘particolare’ interesse storico e collezionistico, sia di richiedere requisiti più specifici al fine della fruibilità del beneficio”. A ben vedere, emergono dubbi circa la reale volontà regionale di estendere il perimetro applicativo dell’esenzione in quanto, come emerge dalla lettura della relazione illustrativa della legge regionale, attraverso la disposizione “vie­ne rivista la disciplina dei veicoli storici, ancorando, …, il riconoscimento dei requisiti di storicità ai controlli e alla regolamentazione statale stabilita per la circolazione stradale (Nuovo codice della strada). Il presente articolo rinvia all’art. 60 del codice della strada, e al suo regolamento, la disciplina dei veicoli storici. In tal modo, da un lato, viene ampliata la platea dei soggetti preposti alla verifica dei requisiti e, dall’altro, viene richiesta l’iscrizione ai registri storici di tali soggetti, che oltre ad ASI e FMI sono Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo”. L’in­tenzione del Legislatore regionale è, quindi, quella di ampliare non la portata applicativa dell’agevolazione ma il novero dei soggetti preposti alla verifica dei requisiti di storicità dei veicoli attraverso l’iscrizione negli specifici registri. La relazione alla DGR 19 novembre 2012, n. 1713 contenente il progetto di legge regionale, inoltre, precisava che “Grazie alla possibilità accordata dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo sopra richiamato [d.lgs n. 68/2011], è stato svolto un lavoro puntuale di analisi della normativa statale in materia di tassa [continua ..]

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8. Conclusioni

La sentenza in commento è particolarmente interessante non tanto per gli esiti invero prevedibili circa l’invasione regionale della competenza legislativa esclusiva statale sull’esenzione fiscale delle auto di particolare interesse storico [51], quando per le innovative indicazioni circa l’autonomia tributaria territoriale. Sebbene la tassa automobilistica conservi la natura di tributo proprio derivato, la sentenza cerca di valorizzare le disposizioni sul federalismo fiscale e conferisce ad essa una natura “particolare” affinché le Regioni dispongano di un più ampio margine di autonomia nel dettare la sua disciplina. Detta autonomia, diversamente dal passato, non dovrebbe ridursi alla mera attuazione di disposizioni nazionali ed alla possibilità di definire aspetti non già puntualmente regolamentati dal Legislatore statale come, ad esempio, quelli relativi all’accertamento, alla riscossione od ai rimborsi. La stessa, infatti, potrà espan­dersi anche attraverso l’adozione di nuove fattispecie agevolative volte a sviluppare una politica fiscale regionale. Nonostante tale slancio autonomistico, la potestà legislativa regionale rimane vincolata non solo al rispetto dei limiti costituzionali ed europei ma anche al divieto di modificare i presupposti strutturali del tributo e di superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale. La competenza legislativa regionale è vincolata altresì al rispetto dei principi dell’equilibrio di bilancio ed al divieto di trasferimenti compensativi statali. La sentenza fornisce interessanti indicazioni circa l’esercizio della potestà legislativa regionale di introdurre disposizioni agevolative che non devono sovrapporsi a quelle statali. Tuttavia, proprio la disposizione emiliana su cui verte il giudizio, come interpretata dalla Corte costituzionale, pare riferirsi ad un presupposto di esenzione simile a quello regolato della norma statale: da un lato la disposizione regionale di esenzione fiscale è dichiarata incostituzionale “nella parte in cui implicitamente subordina anche l’esenzione fiscale del sottoinsieme dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» all’iscri­zione in uno dei registri previsti”, dall’altro la stessa norma è legittima nella parte in cui ampia il regime di [continua ..]

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NOTE

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