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La Corte costituzionale esclude la sopravvivenza fiscale delle società estinte
Antonio Guidara
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in quanto quest’ultimo consente all’Amministrazione Finanziaria di intestare e notificare alla società gli atti tributari (espressione delle attività di accertamento, di riscossione e sanzionatoria), senza affermarne per ciò stesso una singolare sopravvivenza fiscale.
The Constitutional Court declares unfounded the question of constitutional legitimacy of Art. 28, para. 4, Legislative Decree no. 175 of 21 November 2014, as the latter allows the tax authorities only to register and notify the company of tax acts (expression of the tax assessment, tax collection and tax penalty activities), without thereby affirming a singular “fiscal survival” of the company.
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Commento
Sommario:
1. Premessa - 2. Sulla possibile esegesi della disposizione censurata - 3. I passaggi decisivi della sentenza - 4. I punti dolenti della decisione - 5. Precisazioni finali - NOTE
1. Premessa
Con la sent. 8 luglio 2020, n. 142 la Corte costituzionale scrutina la legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sulle questioni sollevate dall’ordinanza di rimessione della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento del 13 marzo 2019. L’art. 28, comma 4, cit. dispone: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». Della legittimità costituzionale di tale previsione la Commissione Tributaria campana dubitava per violazione: dell’art. 3 Cost. per l’ingiustificata disparità di trattamento che si avrebbe tra Amministrazione Finanziaria e creditori [continua ..]
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2. Sulla possibile esegesi della disposizione censurata
Riferita in qualche modo la genesi del comma 4 dell’art. 28, D.Lgs. n. 175/2014 [10], occorre soffermarsi sulla sua possibile esegesi. E a tal fine in questa sede si vogliono fare veloci considerazioni, a mo’ di schema e sulla scorta di quanto è stato detto [11], che siano funzionali a comprendere meglio la decisione della Corte costituzionale. Esse presuppongono che, in linea ormai col diritto vivente, l’estinzione della società origini una successione dei soci nelle situazioni giuridiche della prima [12], su cui non si indugia in questa sede [13], e che nella successione società-soci limitatamente ad alcuni effetti tributari («validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi») si inserisca una norma speciale, piuttosto singolare e di non facile esegesi, qual è, appunto, l’art. 28, [continua ..]
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3. I passaggi decisivi della sentenza
Quanto esposto può dirsi il sostrato in cui matura la decisione della Corte costituzionale di esclusione della sopravvivenza fiscale delle società estinte o comunque rende comprensibili le ragioni della stessa e forse anche la sua stessa prevedibilità. E in qualche modo anticipa un giudizio positivo sulla decisione. Se però ne è condivisibile l’epilogo, non altrettanto può dirsi per gli itinerari che conducono allo stesso. Infatti il ragionamento: manca di un’adeguata esegesi letterale e di sistema dell’art. 28, comma 4, cit., cui si è cercato di sopperire nel paragrafo precedente; è condotto essenzialmente con riferimento ad una delle due questioni di legittimità costituzionale sollevate, quella ex art. 76 Cost. (non potendosi considerare svolta l’altra questione, quella ex art. 3 Cost., come si dirà infra [22]); consta di passaggi, quelli riferiti in [continua ..]
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4. I punti dolenti della decisione
Come si è rilevato, la sentenza manca di un’adeguata esegesi letterale e di sistema dell’art. 28, comma 4, cit., che è presupposta dal sindacato di compatibilità costituzionale e che avrebbe consentito un piano scrutinio delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, a partire da quella ex art. 3 Cost., su cui si addensavano maggiori critiche e attese. Tuttavia, se in qualche modo la sentenza “rimedia” assumendo una esegesi in seno all’analisi di compatibilità ex art. 76 Cost., non altrettanto può dirsi per lo scrutinio dell’altra questione di legittimità, quella ex art. 3 Cost. A quest’ultima, per di più, si dedicano spazio e attenzione marginali e, nonostante sia sollevata per prima, se ne pospone la trattazione. Però le “vere” critiche che si vogliono sollevare alla decisione non sono tanto queste, quanto e più che [continua ..]
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5. Precisazioni finali
La poco lineare soluzione della prima questione di legittimità costituzionale, quella ex art. 76 Cost., e le debolezze intrinseche della soluzione della seconda questione di legittimità, quella ex art. 3 Cost., unitamente alla sua marginalizzazione, hanno indotto chi scrive a proporre un’analisi destrutturata della sentenza, vale a dire un’analisi che, recuperando il sostrato della pronuncia e non sovrapponendosi più di tanto al pensiero della Corte costituzionale, guardasse ai passaggi decisivi e condivisibili della sentenza [39], a prescindere dalla loro collocazione, potendo essi giustificare in un’ottica di sistema la soluzione data alle due questioni di legittimità costituzionale [40]. A completamento dell’analisi condotta si impongono alcune precisazioni, che integrino la sentenza su aspetti contigui, ma trascurati, e dissipino eventuali equivoci cui formule poco felici possano [continua ..]
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NOTE