Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La decorrenza dei termini per l'esercizio dell'azione di rimborso in caso di sopravvenuta (autorevole) interpretazione di una disposizione. In attesa di una svolta decisiva (di Rossella Miceli)


La pronuncia affronta la questione della decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso nel caso di overruling interpretativo dell’Ammini­strazione Finanziaria. Si tratta di un tema molto importante, oggetto di dibattiti nazionali e di pronunce europee. Le evoluzioni dell’ordinamento nazionale sembrano annunciare una svolta nella disciplina del diritto al rimborso dei tributi, a favore della rilevanza (quale dies a quo per l’esercizio del diritto) degli atti interpretativi dell’Amministrazione Finanziaria e delle sentenze che incidono su un assetto normativo stabile, al quale il contribuente si è correttamente e fiduciosamente affidato. Si tratta di una passaggio importante, da tempo auspicato dalla dottrina, che potrebbe sovvertire un assetto consolidato da 25 anni.

The “dies a quo” for the exercise of the right of reimbursement in the event of supervening (authoritative) interpretation of a rule. Waiting for a crucial change

The judgment deals with the issue of the “dies a quo” for the filing of a request of reimbursement in the event of supervening overruling by the Financial Administration. This is a very important issue, addressed by relevant Italian and European judgments. The trend of national law seems to give relevance to the Tax Authorities’ administrative practice and case law (as “dies a quo” for the exercise of the right); this solution should apply to acts which change a stable regulatory framework, in which the tax­payer has correctly and confidently relied on. This is an important step that may subvert a national legislative framework followed for about 25 years.

Cass., sez. trib., 6 settembre 2013, n. 20526 – Pres. Cirillo, Rel. Valitutti Diritto al rimborso – termine di decadenza – dies a quo – overruling interpretativo – tutela del contribuente La risposta all’interpello del contribuente, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ai sensi della L. n. 212/2000, art. 11, e l’essersi il contribuente conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge, non valgono ad integrare un titolo per la restituzione dell’IVA versata indebitamente. Il dies a quo per il decorso del termine biennale (D.Lgs. n. 546/1992, ex art. 21) non può essere fatto coincidere con la data di emanazione di Risoluzioni o Circolari dell’Amministrazione Finanziaria interpretative della normativa tributaria, essendo tali atti interni certamente inidonei ad avere una rilevanza per la tutela di un diritto. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 37/38/08, depositata il 23.4.08, la Commissione Tributaria Re­gionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Uf­ficio di Milano (omissis), avverso la decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla B. B. s.p.a. nei confronti degli avvisi di diniego dirimbor­so, emessi dall’Amministrazione Finanziaria ai fini IVA per gli anni di imposta dal 1998al 2004, sull’istanza avanzata dalla contribuente in data 31.3.06 (omissis). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La società B. B. Milano s.p.a. proponeva, in data 31.3.06, istanza di rimborso del­l’IVA – a suo dire – indebitamente versata, per gli anni dal 1998 al 2004, in relazione ad operazioni di cessioni gratuite di campioni di modico valore, non considerate cessioni di beni e, di conseguenza, non assoggettate ad IVA, in forza del disposto di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. d). Assumeva, invero, la contribuente che l’imposta era stata assolta in conseguenza della risposta fornita dalla stessa Amministrazione finanziaria – resa in data 3.8.00 e confermata con successiva comunicazione del 2.3.01 – a specifico interpello della contribuente, con la quale l’Ufficio affermava l’assoggettabilità ad IVA delle suddette operazioni. 1.1. Con successiva risoluzione n. 83/E del 3.4.03, l’Ufficio aveva – tuttavia – mutato orientamento, stabilendo che tali cessioni erano da ritenersi non assoggettabili ad IVA, ai sensi della succitata disposizione del Decreto n. 633/72. La B. B. Milano proponeva, pertanto, nuovo interpello, in risposta al quale l’Agenzia delle Entrate – confer­mando la risoluzione n. 83/E – dichiarava, con parer espresso in data 8.11.04, le operazioni in questione escluse dal campo di applicazione dell’IVA, in [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio