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Osservazioni in tema di diritti fondamentali della persona in ambito fiscale e riflessi sul giudicato tributario
Alessandra Kostner
I diritti fondamentali della persona, riconosciuti pienamente non solo dalla Carta costituzionale quanto, anche e soprattutto, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza) e dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), assumono sempre più un ruolo primario nella gerarchia delle fonti tributarie. Ciò, in particolare, per quanto concerne le garanzie che necessariamente devono essere assicurate al contribuente nella fase di attuazione del prelievo fiscale.
La sent. n. 113/2011 della Corte costituzionale ha affermato la piena applicazione nell’ordinamento italiano in materia penale della tutela sancita dall’art. 6 della CEDU. Attraverso tale pronuncia, in particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nazionale che non prevedeva la revisione del processo a seguito di una pronuncia definitiva della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che avesse accertato l’avvenuta violazione della CEDU.
Alla luce sia della richiamata sentenza e delle rilevanti conseguenze da essa originate nel nostro ordinamento, che di quanto emerso dalle note pronunce “Lucchini” e “Olimpiclub” (per quel che riguarda la rilevanza del giudicato esterno), sembra prospettabile che anche il giudicato tributario possa cedere di fronte ad accertate violazioni delle garanzie previste dalle suddette Carte internazionali.
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Fundamental human rights, fully recognized by the Italian Constitution and, especially, by the Charter of Fundamental Rights of the European Union (so-called Charter of Nice) and by the European Convention on Human Rights (ECHR), are increasingly taking a primary role in the hierarchy of tax legal sources.
This especially happens with reference to the guarantees that must necessarily be granted to the taxpayer during the enforcement of tax obligations.
Decision No. 113/2011 of the Italian Constitutional Court considered fully applicable into Italian criminal law the protection enshrined in Art. 6 ECHR.
With this decision, in particular, the Court considered unconstitutional the provision of an Italian statute which did not allow the judicial review following a final judgment of the European Court of Human Rights that found out an infringement of the ECHR. In the light of the abovementioned judgment and of the well-known decisions Lucchini and Olimpiclub (with reference to the relevance of the “external” res judicata), it seems that a final tax judgment must be subject to judicial review if there are violations of the guarantees provided by these international instruments.
Keywords: human rights, right of defence, Charter of Fundamental Rights of the European Union, European Convention on Human Rights, tax res judicata