Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Calamità naturali e aiuti di Stato: il caso dell'Abruzzo (di Franco Fichera)


Testo rielaborato della relazione tenuta in apertura del Convegno di studi “La zona franca urbana per L’Aquila: dall’emergenza alla fiscalità di sviluppo” (L’Aquila 3 dicembre 2011), promosso dal Gruppo di ricerca Prin 2009-Miur “La fiscalità di vantaggio per le aree colpite da calamità naturali”.

Nel caso di calamità naturali o di eventi eccezionali che colpiscano un determinato territorio, quando si viene a creare una situazione di degrado sociale ed economico, si pone un duplice problema per contribuire al ripristino delle condizioni esistenti prima dell’evento: far fronte all’emergenza e stimolare la ripresa delle attività produttive.

Su entrambi gli aspetti gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE): l’art. 107, par. 2, lett. b), sugli aiuti di Stato compatibili de iure, e l’art. 107, par. 3, lett. a) e/o c), sugli aiuti di Stato a finalità regionali.

In questo quadro, il lavoro valuta quanto è avvenuto e sta avvenendo in Abruzzo dopo il terremoto del 6 aprile 2009 quando il legislatore italiano, muovendosi sui due fronti, è intervenuto con il D.L. n. 39/2009 e poi con altri provvedimenti, prevedendo appunto aiuti rivolti a ovviare ai danni causati dall’evento calamitoso e aiuti rivolti allo sviluppo.

Natural Disasters and State Aid: the Case of Abruzzo (Central Italy)

In the event of natural disasters or exceptional events that affect a certain territory and that create a situation of social and economic decay, a double problem arises when contributing to restore the conditions existing prior to the event: tackling the emergency and stimulating the recovery of productive activities.

On both aspects, the EU Member States are required to comply with the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU): Art. 107, Para. 2, Letter b), on to State aid which is de iure compatible, and Art. 107, Para. 3, Letter a) and/or c), on State aid for regional purposes.

In this framework, this analysis evaluates what happened and is happening in Abruzzo (central Italy) after the April 6th 2009 earthquake when the Italian legislator, on two different directions, through the Legislative Decree No. 39/2009 and then other measures, has granted State aids to compensate the damages caused by the calamity and aid for the development.

1. Premessa Nel caso di calamità naturali il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), art. 107, par. 2, lett. b), prevede che «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali» siano compatibili de iure con il mercato interno. È noto: il Trattato, all’art. 107, par. 1, fissa l’incompatibilità degli aiuti di Stato in quanto «fa­vorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Un’incompatibilità di principio, però. Sono, infatti, ammessi gli aiuti di Stato che, pur essendo tali, sono compatibili di diritto, come nel caso di calamità naturali o di eventi eccezionali, art. 107, par. 2, lett. b); e poi deroghe in base alle quali gli aiuti – siano essi di carattere “regionale”, “settoriale”, “orizzontale”, in vista di progetti europei o altro –, pur restando tali, possono essere considerati compatibili da parte della Com­missione, art. 107, par. 3, varie lettere. Si contempera, in tal modo, la salvaguardia del principio della libera concorrenza e la realizzazione del mercato interno con il perseguimento di obiettivi economici e sociali di vario tipo che giustificano le misure nazionali di sostegno e che, del resto, non sono estranei all’ordinamento dell’UE. Tanto nel rispetto rigoroso delle procedure di cui all’art. 108 del Trattato. Nel caso di calamità naturali o di eventi eccezionali che colpiscano un determinato territorio, quando si viene a creare una situazione di degrado sociale ed economico, si pone un duplice problema per contribuire al ripristino delle condizioni esistenti prima dell’evento: far fronte all’emergenza e stimolare la ripresa delle attività produttive [1]. Il primo problema, evidente e immediato, è quello del risarcimento dei danni subiti dalle attività economiche; questo ai fini di riportare le imprese danneggiate alle condizioni normali di produttività. L’evidenza di tanto rende questi aiuti compatibili de iure, art. 107, par. 2, lett. b) del Trattato. Come potrebbe, infatti, un’impresa colpita dall’evento calamitoso o eccezio­nale riprendere le sue attività senza, appunto, che s’intervenga a compensazione dei danni subiti? In questo caso, secondo il rilievo della Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a dichiarare, «purché rispondano a taluni criteri oggettivi», tali aiuti compatibili «senza disporre di alcun potere discrezionale» [2]. E nelle procedure previste l’attenzione della Commissione, sempre secondo la Corte, va concentrata sul nesso diretto di causalità tra i danni subiti e l’evento calamitoso o eccezionale e [continua..]

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