Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
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La Cassazione mette un freno alla sopravvivenza 'retroattiva' ai fini tributari delle società cancellate dal registro delle imprese (di Valerio Ficari Giuseppe Niccolini)


La cancellazione di una società dal registro delle imprese ha come conseguenza l’estinzione del soggetto societario e la responsabilità dei soci nei limiti, però, di quanto ricevuto. La nuova disciplina introdotta solo ai fini fiscali dall’art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva trattandosi di norma avente natura sostanziale.

The Supreme Court slows down on the “retroactive” survival for tax purposes of companies deleted from the Companies’ Register

The removal of a company from the Companies’ Register lead to the extinction of the corporate entity and of the liability of the partners, which neverthelessremains limited to the value of the assets received. The new discipline introduced only for tax purposes by Art. 28 of Legislative Decree no. 175/2014 does not have any retroactive effect, since it has a substantive nature.

Cass., sez. trib., 2 aprile 2015, n. 6743 – Pres. Piccininni, Rel. Bielli Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Scioglimento in genere – Società cancellata dal registro delle imprese – Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 – Efficacia retroattiva – Esclusione – Fondamento – Conseguenze L’art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’am­ministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente. (Omissis) CONSIDERATO IN DIRITTO – Occorre preliminarmente rilevare d’ufficio (la questione è stata prospettata dal Collegio nella discussione pubblica) che il ricorso è inammissibile, perché la ricorrente s.n.c. R.C. di B.A.T. ha instaurato il giudizio in primo grado quando era già estinta. 1.1. – Va ricordato in proposito che questa Corte, a partire dalle pronunce a sezioni unite n. 4060, n. 4061 e n. 4062 del 2010, ha affermato il principio secondo cui, per effetto della riforma societaria di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone ne comporta (con efficacia dichiarativa e facoltà della prova contraria consistente nella dimostrazione della prosecuzione del­l’attività sociale) l’estinzione, con il conseguente venir meno della loro capacità e soggettività; e ciò a decorrere dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003), ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore. Tale principio (fatto derivare dal sistema della riforma, indipendentemente dal fatto che l’art. 2312 cod. civ., relativo alla cancellazione della s.n.c., a differenza dell’art. 2495 c.c., relativo alla cancellazione delle società di capitali, non è stato modificato) è stato più volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione segue un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne [continua..]

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