Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Sulla pacifica giurisdizione contabile sul mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte degli albergatori (di Vito Tenore)


La pronuncia annotata non appare sorprendente, ma ben si inserisce in filoni consolidati ed univoci. Lo spostamento del baricentro della giurisdizione verso la Corte dei Conti, nel caso in esame e in tanti altri in cui si fa applicazione del principio del “rapporto di servizio” tra privati e Pubblica Amministrazione, è garanzia di un si­stematico obbligatorio ed officioso intervento recuperatorio delle somme dovute all’Amministrazione da molti privati grazie alla Procura contabile, la quale, notiziata del danno erariale, ha l’obbligo di attivarsi innanzi alla Sezione giurisdizionale.

The Court of Auditors’undisputed jurisdiction on omitted payment of city tax by hotel keepers

The commented decision does not seem particularly surprising, since it fits well into a consolidated and unambiguous case law. The shift of the center of gravity towards the Court of Auditors’jurisdiction, in this case and in many others where the principle of “service relationship” between private individuals and public administration applies, is a 

Cass., sez. un., 24 luglio 2018, n. 19654 – Pres. Canzio, Est. Scarano, Capozzi (avv. Cecchetti, Conti) c. Procura della Corte dei Conti Tributi – Imposta di soggiorno – Art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 – Rapporto tributario – Soggetti tra cui intercorre – Comune e cliente dell’albergo (D.lgs. n. 23/2011, art. 4, comma 1)   Tributi – Imposta di soggiorno – Art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 – Rapporto tributario – Albergatore – Sostituto o responsabile di imposta – Esclusione (D.lgs. n. 23/2011, art. 4, comma 1)   Giurisdizione e competenza – Giurisdizione contabile – Su albergatore – Per omesso versamento dell’imposta di soggiorno ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 – Sussiste – Ragioni – Rapporto di servizio tra albergatore e Comune – Per maneggio di denaro pubblico (D.lgs. n. 23/2011, art. 4, comma 1)   Il rapporto tributario relativo alla imposta di soggiorno ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l’imposta (soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva e su cui essa normativamente grava (soggetto passivo). Il gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) è del tutto estraneo al rapporto tributario relativo alla imposta di soggiorno ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la funzione di sostituto o responsabile d’imposta, né tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai regolamenti comunali. Il gestore della struttura ricettiva (o albergatore), che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, con obbligo di successivamente versarla al Comune, maneggia denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto e sottostà dunque, instaurando un rapporto di servizio con il Comune, al giudizio contabile qualora non riversi le somme introitate   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana ha citato il sig. B. C. – quale legale rappresentante della società A. s.r.l.– avanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Toscana per ivi sentirlo condannare al pagamento di somma in favore del Comune di Rosignano Marittimo, a titolo di danno erariale corrispondente all’ammontare dell’imposta di soggiorno dall’Hotel Park di Castiglioncello incassato dai clienti negli anni 2012 e 2103 e successivamente non versato al Comune. Il C. propone ora regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., affidato ad unico motivo, illustrato da memoria, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice [continua..]

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SOMMARIO:

1. Gli enunciati della Pronuncia n. 19654/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione - 2. La portata non innovativa della pronuncia alla luce dei pregressi univoci indirizzi giurisprudenziali sul rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione di numerosi soggetti privati - 3. Sulla rilevanza pratica dell’ipotizzato rapporto di servizio tra Comune ed albergatore - Postilla - NOTE


1. Gli enunciati della Pronuncia n. 19654/2018 delle Sezioni Unite della Cassazione

L’ord. 24 luglio 2018, n. 19654 delle Sezioni Unite della Cassazione, nello stabilire la competenza della Corte dei Conti sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte degli albergatori, ha avuto vasta eco giornalistica (soprattutto in un Paese che vive di turismo, ma che si mostra restio ad osservare regole tributarie anche minimali), così da apparire al lettore profano della materia come una innovativa pronuncia tesa ad ampliare l’ambito soggettivo della giurisdizione contabile. Ma, come si vedrà, non è così [1]. La materia dell’omesso versamento dell’imposta di soggiorno è stata parallelamente vagliata dalla Cassazione, che perviene ad identiche conclusioni sul piano sistematico, per configurare il reato di peculato [2]. La decisione che si annota, oltre ad operare una chiara ricostruzione dei presupposti tributari della peculiare imposta di soggiorno, ha statuito tre pacifici principi: a) il rapporto tributario relativo alla imposta di soggiorno intercorre esclusivamente tra il Comune che ha istituito l’imposta (soggetto attivo) e colui che alloggia nella struttura ricettiva e su cui ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 essa grava (soggetto passivo); b) il gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) è pertanto del tutto estraneo al rapporto tributario, e nel silenzio della norma primaria non può assumere la funzione di sostituto o responsabile d’imposta, né tale ruolo potrebbe essergli attribuita dai regolamenti comunali; tuttavia, il gestore della struttura ricettiva (o albergatore), che per conto del Comune incassa da coloro che vi alloggiano l’imposta di soggiorno con obbligo di successivamente versarla al Comune, maneggia allora senz’altro denaro pubblico, ed è conseguentemente tenuto alla resa del conto (e sottostà dunque al giudizio contabile qualora non riversi le somme introitate); c) poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o “albergatore”) attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell’ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello [continua ..]


2. La portata non innovativa della pronuncia alla luce dei pregressi univoci indirizzi giurisprudenziali sul rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione di numerosi soggetti privati

Come è noto, le componenti strutturali dell’illecito amministrativo sono costituite: a) dal rapporto di impiego o di servizio con la Pubblica Amministrazione; b) dalla condotta; c) dal danno erariale; d) dall’elemento psicologico; e) dal nesso causale [5]. Soffermandoci in questa sede sul solo primo elemento, che rappresenta uno dei presupposti caratterizzanti della giurisdizione contabile, va evidenziato che al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa sono sottoposti, di regola, i soli dipendenti, intranei alla Pubblica Amministrazione, legati cioè all’ammini­strazione da rapporto organico. Tale peculiarità distingue l’illecito in esame dall’illeci­to civile, che si caratterizza per il solo elemento oggettivo, l’iniuria, mentre in sede giuscontabile assume concorrente rilevanza la qualifica dell’autore di tale iniuria (al pari di quanto accade per l’illecito disciplinare [6]). La normativa di riferimento è costituita dall’art. 81, ultimo comma, R.D. n. 2440/1923, ai sensi del quale «Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell’ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato», e dall’art. 83, comma 1, del medesimo R.D. n. 2440/1923, per cui «i funzionari di cui ai precedenti art. 81 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti». A tali fonti va aggiunto l’art. 52, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che fornisce un’am­pia nozione di dipendente pubblico sottoposto alla giurisdizione contabile, statuendo che «I funzionari, impiegati ed agenti, civili e militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligenza, cagionino danno allo stato od altra amministrazione dalla quale dipendono, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e modi previsti dalla legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e da leggi specialistiche». Un’analoga ampia dizione [continua ..]


3. Sulla rilevanza pratica dell’ipotizzato rapporto di servizio tra Comune ed albergatore

Alla luce di questi poderosi pregressi indirizzi giurisprudenziali sul rapporto di servizio, pare evidente come la sentenza che si annota non sia sorprendente, ma ben si inserisce in filoni consolidati ed univoci. Semmai va rimarcato come un rilevante corollario derivante dalla mancanza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione di privati è dato dalla impossibilità di perseguire l’illecito da parte della magistratura contabile. Resta ovviamente ferma la possibilità per l’ente danneggiato di citare innanzi al giudice ordinario l’au­tore privato del danno (ove i vertici dell’ente abbiano la seria volontà di deliberare la proposizione dell’azione e di dare mandato alla propria Avvocatura). Alla luce di quest’ultimo rilievo, va conclusivamente ben sottolineato che l’avere la Cassazione più volte affermato la giurisdizione contabile a fronte di soggetti privati legati alla Pubblica Amministrazione da mero rapporto di servizio, non è solo questione teorica e dogmatica di riparto di giurisdizione che affascina gli studiosi, ma è tema assai pragmatico concernente il reale recupero o meno per le casse erariali di rilevanti importi di denari pubblici mal gestiti (o non introitati) da soggetti privati: se infatti, in assenza dell’ipotizzato rapporto di servizio, la giurisdizione fosse stata attribuita (anche nel caso che occasiona questa nota) al giudice ordinario, ben minori sarebbero state le somme recuperate in quanto, come è noto, le controversie innanzi al giudice civile, a differenza di quelle contabili azionate obbligatoriamente ed officiosamente dalla occhiuta Procura Regionale, presuppongono un atto di citazione promosso dal creditore (nella specie dal Comune, sovente latitante) nei confronti del debitore (nella specie l’albergatore che non riversi le somme introitate). Se, dunque, il creditore-Pubblica Amministrazione non si attiva, il giudice civile non apre d’ufficio un fascicolo, e la somma dovuta dal debitore privato non verrà mai recuperata. E tale evenienza è purtroppo spesso riscontrabile per patologiche (e non segnalate) inerzie di molti enti pubblici creditori dovute a vari motivi (abulia gestionale; carenze di organico; assenza di controlli interni; disfunzioni organizzative; avvocature interne statiche; compiacenti coperture interne verso debitori molto “vicini” ai vertici [continua ..]


Postilla

La problematica individuazione del giudice sull’imposta di soggiorno Con l’occasione della sentenza in commento, nell’articolo si ripercorre attentamente l’evoluzione giurisprudenziale che – con diverse pronunce della Corte di Cassazione, della Corte dei Conti e della giustizia amministrativa – riconduce nell’am­bi­to della giurisdizione contabile le controversie relative all’omesso versamento del­l’imposta di soggiorno da parte dei gestori di attività ricettive [87]. L’Autore, oltre a dare evidenza degli argomenti teorici posti a base della giurisprudenza riportata, individua anche alcuni effetti positivi derivanti dalla devoluzione alla giurisdizione contabile di siffatte controversie, individuando la giurisdizione ordinaria quale ipotesi alternativa e parametro di confronto. A tale riguardo occorre sottolineare come ulteriore alternativa alle giurisdizioni contabile e ordinaria possa rinvenirsi in quella tributaria in considerazione della sua portata generale relativamente alle controversie aventi per oggetto tributi [88]. Invero, la giurisprudenza, nei precedenti richiamati nella nota a sentenza, individua la giurisdizione in quella contabile sul presupposto che il gestore maneggia denaro pubblico senza essere espressamente qualificato come soggetto passivo, né come responsabile o sostituto d’imposta; tuttavia, non può trascurarsi il fatto che tale denaro attiene al pagamento dell’imposta di soggiorno, che certamente è un tributo. In proposito, appare opportuno dare conto della diversa tesi secondo la quale la giurisdizione in relazione a controversie tra Comune e collettore dell’imposta di sog­giorno appartenga al giudice tributario. A favore di una riconduzione dell’imposta di soggiorno nell’alveo della giurisdizione tributaria anche con riguardo al rapporto tra comune e gestori di attività ricettive è stato osservato che la qualifica del gestore (responsabile d’imposta o meno) non è dirimente, essendo invece necessario e sufficiente guardare ai moduli attuativi del tributo e verificare se essi siano riconducibili o meno allo schema contemplato dall’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 [89]. Dunque, considerando che l’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011 istituisce sia l’imposta di soggiorno (comma 3) sia l’imposta di sbarco (comma 3 bis) quali [continua ..]


NOTE