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La datio in solutum di bene immobile per l'estinzione di debiti tributari non è imponibile ai fini IVA
Carla Scaglione
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha analizzato la problematica dell’assoggettabilità ad IVA della cessione di un bene immobile, effettuata da un soggetto passivo di diritto polacco ad un ente territoriale, al fine di estinguere un debito tributario. I giudici europei, nella questione pregiudiziale, hanno valutato la natura della cessione del bene in termini di rilevanza ai fini IVA e, in particolare, le sue condizioni di esigibilità. Dall’esame del contesto normativo europeo e del diritto polacco, la Corte conclude affermando che non rappresenta un’operazione rilevante ai fini IVA la cessione di un bene immobile effettuata da un soggetto passivo d’imposta, a favore dello Stato o di un ente territoriale, a titolo di pagamento di un pregresso debito tributario. L’operazione non costituisce una cessione di beni soggetta ad IVA, in quanto carente del carattere dell’onerosità.
The Court of Justice of the European Union has analysed the problem concerning the VAT relevance of a transfer of a real property, made by a Polish taxpayer to a local public body, with the aim of extinguishing a tax debt. The European judges, in this preliminary ruling, have considered this transfer subject to VAT and, in particular, its conditions of enforcement. Following an accurate analysis of the European and Polish rules, the Court has reached the conclusion that the transfer of a real property by a person subject to VAT, in favour of the State or a local public body, for the payment of previous tax claims, does not represent a transaction relevant for VAT purposes. The transaction does not constitute a supply of goods subject to VAT, since it lacks the onerousness nature.
Keywords: transfer of real property, payment of tax debts, VAT, subjective and objective requirements, non-taxable transaction
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Sommario:
1. La questione posta all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea - 2. Le conclusioni dell’Avvocato Generale ed il diverso approccio della Corte di Giustizia - 3. Il carattere della “onerosità” nella prospettiva italiana - 4. Le ricadute della pronuncia dei giudici europei sul sistema tributario italiano - 5. La cessione di beni culturali destinata al pagamento di tributi - 6. Conclusioni - NOTE
1. La questione posta all’attenzione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea [1] (di seguito CGUE) si è pronunciata in merito alla domanda pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 TFUE [2], sull’interpretazione dell’art. 2, par. 1, lett. a) [3], e dell’art. 14, par. 1 [4], della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (di seguito “Direttiva IVA”). Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Minister Finansów (Ministero delle Finanze Polacco, di seguito “Ministero”) e la Posnania Investment SA (in prosieguo “Posnania”), relativamente all’assoggettamento ad IVA di un’operazione con cui detta società trasferisce ad un ente territoriale un bene immobile al fine di compensare un debito tributario pregresso. La Posnania è una [continua ..]
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2. Le conclusioni dell’Avvocato Generale ed il diverso approccio della Corte di Giustizia
L’Avvocato Generale Kokott (nel prosieguo AG) [6], pone l’interrogativo se «la dazione di beni in pagamento ad estinzione di debiti d’imposta costituisce un’operazione imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto quando il debitore dell’imposta è anche un soggetto passivo ai sensi della normativa IVA» [7]. Nell’analisi del quadro normativo europeo, l’AG rileva che l’art. 2, par. 1, lett. a), della Direttiva IVA contiene cinque condizioni affinché l’imposta divenga esigibile, ovvero deve sussistere (a) una cessione di beni o prestazione di servizi effettuata (b) da un soggetto passivo (c) che agisca in quanto tale (d) a titolo oneroso (e) nel territorio di uno Stato membro. Di tali requisiti, sicuramente ne risultano soddisfatti tre (a, b, e), ma secondo l’AG per verificare se tale datio in solutum sia da considerarsi operazione imponibile ai [continua ..]
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3. Il carattere della “onerosità” nella prospettiva italiana
Per comprendere il rapporto che sussiste tra l’ordinamento tributario europeo, con riferimento alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea qui in esame, e quello italiano è bene partire dall’analisi del concetto di “onerosità”. Come affermato da importante dottrina [17], per capire la sostanza di tale termine è utile innanzitutto analizzare l’assetto economico delle pattuizioni, nonché i caratteri della causa e della funzione del contratto e dello scambio. Per dissipare i dubbi che derivano dai richiami poco chiari che le disposizioni tributarie fanno del termine “onerosità” (nonché dei correlati concetti di prezzo, corrispettivo, ecc.), la specificazione dovrebbe incentrarsi sulle nozioni di “corrispettività” (per definire cosa si intende per trasferimento a titolo oneroso) e di “corrispettivo” (e di prezzo per comprendere le varie forme di pagamento e [continua ..]
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4. Le ricadute della pronuncia dei giudici europei sul sistema tributario italiano
Una disciplina particolare vigente nel nostro ordinamento, che si collega al caso esaminato dai giudici europei, riguarda la cessione nei confronti dei Comuni di opere di urbanizzazione in luogo di contributi, ritenuta non rilevante ai fini IVA [31] e delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 51, L. 21 novembre 2000, n. 342 [32]. Nel diritto interno non esiste una norma generale di esonero dei trasferimenti fatti a favore di enti pubblici, ma l’art. 51, L. n. 342/2000 rappresenta un’eccezione in quanto si dichiara irrilevante la cessione di un bene immobile, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria [33], fatto salvo il diritto di detrazione che spetta alla ditta costruttrice ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 [34]. In tal senso, si ricorda che l’Amministrazione Finanziaria è già intervenuta [35] sul punto sostenendo che l’art. 51 tende a superare le contrastanti [continua ..]
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5. La cessione di beni culturali destinata al pagamento di tributi
Nell’ambito della normativa nazionale, continuando l’analisi della dazione solutoria di un bene immobile, è interessante menzionare la possibilità di pagare, totalmente o parzialmente, determinate imposte mediante la cessione dei beni culturali [44]. In particolare, si fa riferimento all’art. 28 bis, D.P.R. n. 602/1973 [45] che rappresenta, pertanto, anch’essa un’eccezione alla regola generale del versamento delle imposte mediante pagamento in denaro. Essa è indubbiamente un’eccezione positiva in quanto concretizza la possibilità di monetizzare beni culturali (anche immobili), per estinguere debiti tributari, soprattutto se si pensa all’attuale crisi monetaria a cui assistiamo. Allo stesso tempo è un’opportunità limitante proprio perché è un’operazione che sconta l’IVA e non si allinea con quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia Europea [continua ..]
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6. Conclusioni
Si osservi che la crisi economica (e di liquidità), ove si riesca a valutarne e dimostrarne l’obiettiva consistenza, rappresenta la ragione per la quale gli imprenditori vorrebbero orientarsi, ad esempio, verso forme di estinzione delle obbligazioni tributarie non mediante pagamento di denaro, ma attraverso forme alternative, in passato meno diffuse anche se conosciute, come la datio in solutum. Proprio in virtù di detta crisi economica (che oggettivamente è una naturale caratteristica del mercato e soggettivamente è una connotazione del singolo operatore, creditore o debitore che sia), l’ordinamento tributario dovrebbe essere in grado di offrire strumenti e regole per trarne vantaggi come se fosse un elemento caratterizzante la disciplina del presupposto d’imposta e del potere di accertamento [60]. Facendo un passo indietro nell’analisi delle fattispecie che caratterizzano il nostro ordinamento tributario, in relazione [continua ..]
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NOTE