Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
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La deducibilità dei costi 'black list' non indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi (di Roberto Iaia)


 Non è condivisibile la sentenza con cui la Corte Suprema ha applicato la norma (art. 110, comma 11 del D.P.R. n. 917/1986) che subordinava la deducibilità dal reddito d’impresa dei costi “black list” alla separata indicazione in dichiarazione, nonostante l’abrogazione retroattiva della disposizione, comunque contraria ai principi europei e costituzionali. In ogni caso, il contribuente poteva emendare l’omissione con una dichiarazione successiva, anche se posteriore all’avvio del controllo fiscale.

The deductibility of costs incurred in “tax havens” not indicated separately in the tax return

The Italian Supreme Court has wrongly applied the national provision (art. 110, para. 11, Presidential Decree no. 917/1986) that denied the deductibility of costs incurred in “tax havens” if they were not separately indicated in the tax return, notwithstanding the retroactive repeal of that rule, which was still contrary to European and constitutional principles. In any case, the taxpayer could amend the omission with a subsequent tax return, also if after the beginning of tax audit.

Cass., sez. trib., 24 settembre 2014, n. 20081 – Pres. Bielli, Rel. Scoditti Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Reddito d’impresa – Operazioni commerciali con imprese in Stati o territori a fiscalità privilegiata – Costi – Necessità di separata indicazione in dichiarazione – Omissione – Indeducibilità – Disciplina abrogativa di tale requisito – Irretroattività – Dichiarazione e­men­dativa della precedente – Esclusione In materia di reddito di impresa, l’art. 110, commi 10 e 11, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, novellato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, abrogato dal 2016, per effetto dell'art. 1, comma 142, lett. a) della L. n. 208/2015, prevedeva che le spese e gli altri componenti negativi afferenti operazioni commerciali intercorse con fornitori aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”), fossero deducibili solo nel caso in cui l’interessato avesse provato che le imprese estere svolgevano attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondevano ad un effettivo interesse economico e che le stesse avevano avuto concreta esecuzione. Per le sole fattispecie posteriori alla modifica del 2006, la separata indicazione nella dichiarazione del relativo ammontare non era più fatto costitutivo della deducibilità, ma obbligo che esauriva la sua portata precettiva nel dato formale della specifica indicazione dichiarativa. Sotto il vigore del regime precedente la L. n. 296/2006, i costi erano indeducibili per il contribuente che avesse omesso tale a­dempimento, altresì non emendabile con dichiarazione integrativa, dopo la contestazione della violazione tributaria, perché avrebbe così eluso le sanzioni previste per l’inosservan­za della prescrizione.   (Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis) In base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 10 e 11, non sono ammessi in de­duzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dalla norma, a meno che le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’at­tività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’im­posta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene [continua..]

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