Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Fermo amministrativo: confermata la 'teoria dei cerchi concentrici' (di Damiano Peruzza  )


La Suprema Corte, ribadendo il proprio orientamento, riconosce al fermo ex R.D. n. 2440/1923 un ambito di efficacia generalizzato, evidenziando come i fermi “speciali” tributari si applichino quale “alternativa”, in un sistema in cui l’amministrazione finanziaria resta libera di scegliere quale strumento adottare. Tale interpretazione, che legittima condotte abusive e disparità di trattamento, non pare più sostenibile a seguito delle modifiche introdotte con D.Lgs. n. 158/2015, che hanno delineato la sospensione dei rimborsi di cui al D.Lgs. n. 472/1997 come l’unico modello generale di fermo tributario.

Administrative hold: the Italian Supreme Court confirms the 'concentric circles theory'

The Italian Supreme Court (ISC), by confirming its precedents decisions, recognises to the administrative hold (fermo amministrativo) provided by Royal Decree no. 2440/1923 a general field of application, while it highlights that “special” tax administrative holds apply as an alternative, in a system in which Tax Authorities remains free to choose which tool to adopt. This interpretation, which legitimises abusive behaviours and unequal tax treatments, does not seem anymore acceptable following the reform made by Legislative Decree no. 158/2015, which outline the suspension of refunds provided in Legislative Decree no. 472/1997 as the only general model of administrative hold in tax law.

Cass., sez. V, 16 marzo 2016, n. 5139 – Pres. Bielli, Rel. Cirillo Poteri cautelari – Fermo amministrativo – Limiti – Sospensione dei rimborsi – Inapplicabilità – Presupposto – Ragione di credito Il fermo amministrativo di cui all’art. 69, R.D. n. 2240/1923 è strumento di portata generale che può essere utilizzato dall’Agenzia delle entrate sulla base dell’esistenza di una mera ragione di credito, senza applicazione dei limiti previsti dalla disciplina di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 472/1997 e all’art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, che ha carattere specifico. (Omissis) RITENUTO IN FATTO (Omissis) La Soc. M.T.D.T. propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 9-2009-14 del 16 gennaio 2009, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità del provvedimento di fermo amministrativo adottato – ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 – in relazione a crediti IVA chiesti a rimborso per l’anno 1997. Il giudice d’appello è pervenuto a tale conclusione richiamando il contenuto del carteggio dell’ufficio dal quale risultavano con chiarezza le contrapposte ragioni erariali di credito derivanti da un accertamento per adesione, non perfezionatosi per omessa presentazione delle prescritta fideiussione, al quale era seguito prima un avviso di accertamento, con iscrizione a ruolo di un terzo delle somme in pendenza di giudizio, e poi definito con condono rimasto parzialmente inadempiuto. Ha rilevato in proposito che la società aveva opposto a credito opposto dal fisco solo generiche contestazioni. Ha osservato, infine, che non sussisteva alcuna carenza di potere avendo l’Agenzia delle entrate, succeduta dal 1 gennaio 2001 all’amministrazione finanziaria, esercitato un legittimo potere di autotutela provvisoria accordato dalla legge e riconosciuto da unanime giurisprudenza. L’Agenzia delle entrate non spiega difese scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO (Omissis) Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. La ricorrente, nel censurare la sentenza d’appello laddove questa riconosce il potere di fermo amministrativo in capo all’Agenzia delle entrate, erroneamente sostiene che, invece, ad essa non si applicherebbero in generale le norme di contabilità generale dello Stato, mentre il potere di fermo amministrativo era stato prima attributo solo agli uffici periferici del Ministero delle finanze, da abrogato decreto ministeriale, e poi devoluto alle agenzie fiscali, nei limiti del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, per la sola ipotesi di notifica di atto di contestazione di sanzioni. 3.2. La possibilità per l’Agenzia delle entrate di avvalersi del provvedimento di sospensione del [continua..]

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