Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Cooperazione amministrativa tra Svizzera e UE: lo scambio di informazioni (di Maria Pierro)


L'OCSE e l’Unione Europea hanno individuato nello scambio automatico di informazioni lo strumento più efficace per contrastare l’elusione, l’evasione e la frode fiscale. La Svizzera, per contro, ha sempre negato lo scambio di informazioni, salvo in ipotesi “sospettate di frode fiscale”. Tuttavia per rimanere competitiva sulle piazze finanziarie la Confederazione Elvetica si è impegnata a rinunciare al segreto bancario. E a questo fine ha sottoscritto numerose Convenzioni bilaterali che consentono lo scambio informazioni su richiesta, e poi ha approvato una serie di atti normativi – la Convenzione di Strasburgo, il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), la legge federale sullo scambio automatico di informazioni (LSAI), l’accordo con l’UE – che introducono anche la possibilità di attivare lo scambio automatico di informazioni finanziarie e patrimoniali. L’attività di cooperazione prevista dalla legislazione svizzera, a differenza di quella disciplinata dalla normativa internazionale ed europea, presenta un sistema di garanzie più solido: impone all’Amministrazione finanziaria delle Contribuzioni di informare immediatamente i soggetti interessati della richiesta di assistenza per consentire, anche in questa fase, l’esercizio del diritto di difesa. Lo scambio di informazioni su richiesta e automatico è stato implementato e la Svizzera è stata cancellata dall’elenco dei Paesi Black list ed inserita nell’elenco dei Paesi white list da settembre 2016.

Administrative cooperation between Switzerland and EU: the exchange of information

The OECD and the European Union have identified the automatic exchange of information as the most effective tool to counter tax avoidance, evasion and tax frauds, and they started to enforce it. Switzerland, on the contrary, has always denied the exchange of information, except in cases of “suspected tax fraud”. However, in order to remain competitive on the financial markets, Switzerland has recently decided to abolish the bank secrecy. And, to this end, it has signed numerous bilateral agreements that introduce the exchange of information on request and, subsequently, it has approved a package of legislative instruments – i.e. the Strasbourg Convention, the Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), the federal law on the automatic exchange of information (LSAI), the agreement with the EU – which allow the introduction of an automatic exchange of financial and banking information. Swiss legislation, unlike the international and the European, is characterised by a stronger system of guarantees: it imposes to the Tax Authorities to immediately inform the taxpayer interested by a request for assistance, in order to allow the exercise, even at this early stage, of his right of defense. The exchange of information, automatic and on request, has been fully enforced, and Switzerland has been deleted from the so-called black list and included in the so-called white list since september 2016.

1. Scambio automatico di informazioni e trasparenza fiscale L’aumento di operazioni transfrontaliere, la loro dimensione transazionale e l’incremento della circolazione dei capitali e delle persone hanno determinato numerosi effetti positivi (investimenti in Paesi via di sviluppo, mobilità internazionale dei lavoratori), ma hanno anche favorito l’instabilità finanziaria e la diffusione di reati economici e finanziari, tra i quali si evidenziano l’infedele e l’omessa dichiarazione fiscale, la frode fiscale, il riciclaggio di denaro, l’insider trading. La globalizzazione dei fenomeni economici, infatti, ha indotto i piccoli e i grandi contribuenti da un lato ad approfittare degli incentivi fiscali previsti dalle legislazioni nazionali per attirare investimenti sul territorio e incoraggiare la localizzazione di attività e/o di iniziative produttive e, dall’altro, a sfruttare la complessità e le asimmetrie delle normative domestiche, dei Paesi UE ed extra UE per attenuare il carico impositivo. La fruizione dei “meccanismi” di pianificazione fiscale c.d. “aggressiva” ha consentito di spostare la ricchezza (base imponibile) da Paesi ad alta fiscalità in “spazi” o giurisdizioni ove è (stato) possibile sottoporre a una tassazione minima, o escludere del tutto da imposizione (tramite esenzione nel luogo di residenza del contribuente e in quello di produzione), quote rilevanti di reddito [1]. Con l’effetto di: a) erodere le basi imponibili (e contestualmente massimizzare i profitti); b) alterare la ripartizione del carico fiscale tra contribuenti; c) pregiudicare la riscossione dei tributi con una rilevante contrazione del gettito fiscale; d) alterare, più in generale, il corretto funzionamento del mercato unico e la concorrenza leale tra Stati. La causa principale di questi fenomeni è stata individuata nel difetto di trasparenza [2], ossia nella impossibilità per le Autorità fiscali di accedere ad informazioni, anche di natura finanziaria e patrimoniale, necessarie per una corretta determinazione della ricchezza del contribuente da sottoporre ad imposizione. Impossibilità determinata dalla carente cooperazione e collaborazione tra Stati che invece consentirebbe sia di garantire una giusta imposizione, sia di destinare le risorse “sottratte all’evasione” alla promozione di nuove attività economiche e al potenziamento di quelle esistenti. La necessità di favorire lo scambio di informazioni utili ai fini dell’accer­ta­mento dei tributi è stata da tempo unanimemente avvertita [3]. L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e l’Unione Europea si sono da tempo impegnate su questo versante e, su sollecitazione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio