Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La tassazione delle donazioni "indirette" e delle donazioni "informali" (stipulate in Italia e all'estero) (di Angelo Busani)


Con questo contributo si intende dimostrare che per le donazioni “indirette”, non risultanti da atti soggetti a registrazione, non vi è l’obbligo di registrazione; e che delle donazioni “indirette” risultanti invece da atti soggetti a registrazione (diverse da quelle per cui vi è l’esonero da tassazione sancito dall’art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 346/1990) pure non vi è l’obbligo della registrazione, avendo peraltro i contraenti la facoltà registrarle in vista dell’evenienza che essi si trovino a dover riferire dello spostamento patrimoniale a titolo gratuito, non assoggettato a tassazione, nel contesto di un procedimento finalizzato all’accertamento di altri tributi. Quanto infine alla donazione stipulata all’estero tra un donante non residente in Italia e un donatario ovunque residente, si intende dimostrare che si tratta di atto non soggetto a registrazione in Italia.

The taxation of "indirect" and "informal" donations (entered into in Italy and abroad)

This essay aims at demonstrating that “indirect” donations, not resulting from acts subject to registration, are not subject to registration. On the other side, also for “indirect” donations resulting from acts subject to registration (other from those expressly exempted from the gift tax according to Art. 1, para. 4-bis, Legislative Decree no. 346/1990), there is no duty of registration, since the contracting parties have the possibility to register the act in case they have to justify such tax-exempted donation to the Italian Tax Authorities. Finally, the paper tries to proof that a donation made abroad between a donor not resident in Italy and a donee, resident in Italy or elsewhere, is not subjected to registration in Italy.

1. Possibili fattispecie di attribuzione liberale Analizzando quel che accade nella concretezza della quotidiana vita di relazione, le situazioni in cui un soggetto intende beneficiare un altro soggetto (senza ricevere, in cambio, una controprestazione) si possono probabilmente ridurre alle seguenti tre casistiche: la stipula di un formale contratto di donazione (e cioè del contratto di cui all’art. 769 c.c., «col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione»); la confezione di un atto giuridico o di un negozio giuridico (diverso dalla donazione di cui all’art. 769 c.c.)[1]che abbia lo stesso effetto [2] di una donazione “formale”, e cioè l’intenzione [3] del donante (condivisa dal donatario) di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del patrimonio del soggetto disponente (per un esempio di atto unilaterale: l’adempimento di un pagamento dovuto da altri [4], la rinuncia a un credito o a un diritto reale [5], la electio amici in dipendenza della stipula di un contratto “per persona da nominare” [6], il rilascio di una “delega” ad operare su un conto corrente senza obbligo di rendiconto [7], l’istituzione di un trust [8]; per un esempio di contratto: la vendita con corrispettivo volutamente irrisorio [9], l’assicurazione [10] o un altro contratto a favore di un terzo [11]) [12]; lo svolgimento di un’attività materiale[13](ad esempio: effettuare un bonifico bancario; cointestare un rapporto bancario [14]; consegnare un assegno circolare intestato al donatario affinché questi lo incassi sul proprio conto corrente bancario [15]; consegnare un titolo al portatore; incrementare il fondo altrui con costruzioni o piantagioni; ecc.) o la tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo (come quello di lasciare decorrere un termine di prescrizione o di usucapione; oppure come quello di lasciare operare il meccanismo di cui all’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., vale a dire la stipula di un contratto di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale dei beni con impiego di suo denaro personale, provocando la sottoposizione del bene acquistato al regime di comunione legale) che abbia come conseguenza, anche in questo caso, la diminuzione del patrimonio del soggetto disponente e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario [16]. 2. Donazione “diretta”, “indiretta” e “informale” Utilizzando un linguaggio sintetico, nel caso a), si parla di donazione “formale” o “diretta” (o di donazione, senz’altro); nel caso b), si parla di [continua..]

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