Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il termine di prescrizione applicabile agli interessi "moratori" connessi a crediti iva: una riflessione sulla natura dell'obbligazione tributaria sottostante (di Oriana Lombardi)


Nel presente lavoro si riflette sul termine di prescrizione applicabile ad alcune ipotesi di interessi “moratori”, connessi a crediti IVA, vantati dal contribuente o dall’Amministrazione finanziaria. In proposito, la disciplina tributaria è particolarmente scarna. Si rinviene, infatti, un’unica disposizione normativa, la cui portata applicativa è espressamente circoscritta a precise ipotesi di interessi moratori vantati dal contribuente. Tale lacunosità della disciplina tributaria, pone interessanti questioni interpretative. In particolare, si riflette sulla menzionata disposizione specifica, per verificare se possa essere considerata ricognitiva di un principio più generale o se si caratterizzi per un’applicazione rigorosamente circoscritta alle ipotesi espressamente contemplate dalla stessa. L’indagine è inevitabilmente connessa anche alla questione dell’integrazione della normativa tributaria con le disposizioni del codice civile (quali l’art. 2946 e l’art. 2948, n. 4, c.c.), evocabili per colmare tali lacune della normativa tributaria.

The prescription period applicable to "interests for late payment" connected to vat credits: remarks on the nature of the relevant tax duty

This paper analyses the time limit applicable to certain cases of interests “for late payment”, related to VAT credits claimed by the taxpayer or by the tax authorities. In this regard, the tax system appears to be insufficient. There is, in fact, a single legislative provision, whose scope of application is expressly limited to specific cases of interests for late payment claimed by the taxpayer. Such incompleteness of the tax discipline raises interesting questions of interpretation. In particular, the Authors discusses on the abovementioned specific provision, in order to check whether it may be considered as enforcing a more general principle or if it is characterised by an application strictly limited to the cases expressly identified by itself. The research is inevitably linked to the issue of integration of the tax legislation with the provisions of the Civil Code (such as Art. 2946 and Art. 2948, no. 4), relevant for filling those gaps in the tax legislation.

1. Introduzione e delimitazione del tema d’indagine Nell’ambito del presente lavoro si riflette sul termine di prescrizione applicabile agli interessi moratori vantati dal contribuente in relazione a richieste di rimborso di crediti IVA rivolte all’Amministrazione finanziaria e da questa eseguite tardivamente (oltre i termini previsti dalla legge). Si analizza, inoltre, la medesima questione anche con riguardo al diritto agli interessi vantato dall’Amministrazione finanziaria per propri crediti IVA rimasti insoddisfatti o connessi a rimborsi indebitamente effettuati in favore del contribuente. La riflessione, dunque, sul corretto termine di prescrizione applicabile nelle ipotesi considerate e che meglio si specificheranno, è circoscritta al settore IVA. In via preliminare si evidenzia come sul tema la disciplina tributaria è particolarmente scarna. A fronte, infatti, della L. 26 gennaio 1961, n. 29 che ha espressamente introdotto l’obbligo di corrispondere gli interessi moratori a favore dell’erario «Sulle somme dovute all’Erario per tasse e imposte indirette sugli affari» [1], solo pochissime norme sono poi intervenute a dettagliare meglio il profilo inerente al termine di prescrizione [2]. Con riguardo a tale specifico ambito indagato, si rinviene un’unica disposizione normativa, la cui portata applicativa è, però, espressamente circoscritta a ben precise ipotesi di interessi moratori vantati dal contribuente: si tratta dell’art. 1, comma 16, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, che espres­samente prevede, solo per determinate ipotesi, l’applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. [3]. Con riguardo alle ipotesi ulteriori e diverse, il legislatore tributario tace. Tale lacunosità della disciplina tributaria apre scenari interpretativi interessanti. In particolare, nel lavoro si riflette sulla menzionata disposizione specifica, per verificare se possa essere considerata ricognitiva di un principio più generale o se si caratterizzi per un’applicazione rigorosamente circoscritta alle ipotesi espressamente contemplate dalla stessa. Come è intuibile, l’indagine è connessa anche alla questione dell’integra­zione della normativa tributaria con la disciplina del codice civile [4]. Precisamente, le disposizioni civilistiche evocabili per colmare le lacune in parola sono l’art. 2946 c.c. [5], che prevede il termine ordinario decennale di prescrizione per tutti i casi in cui la legge non dispone diversamente, o l’art. 2948, n. 4, c.c., che prevede la prescrizione quinquennale per «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi» [6]. 2. Il termine di prescrizione per gli interessi moratori ex art. 38 bis, [continua..]

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