Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il ruolo degli interessi sociali nella determinazione della residenza delle persone fisiche (di Enrico Marello)


Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale, nei casi di scissione tra Stato degli interessi sociali e Stato degli interessi economici, la semplice presenza di interessi sociali (nella specie: familiari) non ha un peso parificabile a quello degli interessi economici. Nel giudizio comparativo tra i due interessi, difatti, la bilancia non è in equilibrio, ma pende necessariamente a favore degli interessi economici.

The role of social interests in determining the residence of individuals

In the view of detecting the tax residence, in all those cases where the State of social interests and the State of economic interests are different, the mere existence of social interests (in this case, family) does not have a “weight” similar to the one of economic interests. In the comparative assessment between the two interests, in fact, the balance is not in equilibrium, but it necessarily hangs in favour of economic interests.

Cass., sez. trib., 31 marzo 2015, n. 6501 – Pres. Virgilio, Rel. La Torre, (conf.) P.M. Del Core, Agenzia delle Entrate (Avv. Gen. Stato), K.G. Imposta sul reddito delle persone fisiche – residenza – determinazione del centro vitale degli interessi – relazione affettive e familiari – necessità di valutazione congiunta con altri elementi Conferma CTR Liguria n. 40 del 10 marzo 2009 Il centro degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri. (art. 2 d.p.r. 917/1986) L’Agenzia delle entrate notificava al Dott. K.G. cittadino elvetico, già cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 1978, avviso di accertamento ai fini dell’Irpef per omessa dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo anno 1999 (compensi quale amministratore unico Union Flag Insurance broker srl), ai sensi del art. 2 c. 2 bis del d.p.r. 917/1986. Contro l’atto impositivo l’intimato proponeva ricorso, che la CTP di Genova accoglieva, affermando che non era più possibile considerarlo cittadino italiano, ai sensi della norma citata. La sentenza veniva appellata dall’Agenzia delle entrate, che deduceva la legittimità dell’accertamento in quanto i cittadini italiani, seppure cancellati dall’anagrafe della popolazione residente, se trasferiti in Stati con regime fiscale privilegiato, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria che, secondo l’Ufficio, nella fattispecie, non era stata assolta. La CTR Liguria, con sentenza dep. il 10.3.2009, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo fornita la prova idonea a vincere la presunzione di cui all’art. 2, comma 2 bis, Tuir, posto che il Dott. K. fin dal 1976 è cittadino elvetico, con passaporto svizzero; risiede in Svizzera e ivi svolge la propria attività di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato che prevede un orario di otto ore giornaliere; ha in Italia solo un immobile locato ad uso archivio. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi. L’intimato non si costituisce. Col primo motivo l’Agenzia delle entrate censura la sentenza impugnata per violazione del d.p.r. 917/1986 art. 2 c. 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo che la CTR non abbia idoneamente valutato la rilevanza dei legami affettivi e personali per il riconoscimento della residenza in Italia ai fini fiscali. Col secondo motivo la ricorrente deduce vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe tenuto in considerazione gli elementi di prova [continua..]

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