Nel caso in cui la carta di credito sia utilizzata in modo fraudolento da un soggetto diverso dal titolare della carta, si determina una alterazione della fisiologica trilateralità che caratterizza i rapporti giuridici sottesi all’operazione di acquisto mediante carta di credito. In tale ottica, occorre verificare la coerenza dell’approccio adottato dalla Corte di Giustizia UE, che ha confermato la applicazione all’operazione in questione delle comuni regole in materia di cessione di beni ai fini IVA.
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Regarding the entitlement to VAT reimbursement in case of fraudulent use of credit cards The fraudulent use of a credit card by a non-entitled third party triggers an alteration of the ordinary trilateral contractual arrangements underlying the transaction consisting in a purchase using a credit card. In this respect, it has to be scrutinized the consistency of the approach adopted by the Court of Justice of the European Union, which confirms that the ordinary VAT rules on supply of goods apply to the transaction at hand.
Keywords: credit card, supply, goods, fraud
Corte di Giustizia UE, sez. II, 21 novembre 2013, causa C-494/12 – Pres. Rel. Silva de Lapuerta
Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Cessione di beni – Nozione – Utilizzo fraudolento di una carta di credito
Gli artt. 2, punto 1, 5, par. 1, e 11, A, par. 1, lett. a), della VI Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché 2, par. 1, lett. a), 14, par. 1, e 73 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, il trasferimento fisico di un bene ad un acquirente che utilizzi fraudolentemente una carta di credito come strumento di pagamento costituisce una “cessione di beni” ai sensi degli artt. 2, punto 1, 5, par. 1, 2, par. 1, lett. a), e 14, par. 1, e che, nell’ambito di tale trasferimento, il pagamento effettuato da un terzo, in applicazione di una convenzione stipulata tra quest’ultimo e il fornitore del bene, in forza della quale il terzo si sia impegnato a pagare al fornitore i beni da questo venduti ad acquirenti che utilizzino detta carta come strumento di pagamento, costituisce un “corrispettivo”, ai sensi dei predetti artt. 11, A, par. 1, lett. a), e 73.
(Omissis).
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli14, paragrafo 1, e 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra la Dixons Retail plc (in prosieguo: la «Dixons») e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (in prosieguo: i «Commissioners»), in merito al rigetto opposto daquesti ultimi alla domanda di rimborso presentata dalla Dixons, vertente sull’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») dichiarata e assolta da tale società su operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 13 novembre 2005 e il 30 novembre 2008.
CONTESTO NORMATIVO
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