Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il rispetto del principio di proporzionalità e le garanzie del contribuente (di Maria Vittoria Serranò)


Il contributo intende approfondire il canone di proporzionalità in quanto principio di carattere generale del diritto europeo, e dunque dell’ordinamento interno, nonché applicarlo nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di accertamento tributario. In definitiva l’Amministrazione finanziaria dovrebbe adoperarsi al fine di adottare gli strumenti istruttori più adeguati e tollerabili rispetto al fine perseguito con riferimento alla idoneità, necessarietà ed adeguatezza.

Significativa appare, al fine di segnalare una eventuale sproporzione, l’istituziona­lizzazione del contraddittorio nella fase procedimentale che può consentire al contribuente di sollevare eventuali censure con riferimento alla intensità dei mezzi adoperati dall’Amministrazione finanziaria.

The compliance with the principle of proportionality and taxpayer’s rights

This paper analyses the principle of proportionality as a general principle of EU Law, and consequently of national law, as well as its respect during the investigative phase of tax proceedings. In this respect, it clearly emerges that Italian Tax Authorities (ITAs) should adopt investigative methods more compliant with the aims pursued in terms of suitability, necessity and adequacy.

A significant step, in order to check possible violation of such principle, should consist in institutionalising the taxpayer’s right to be heard during the tax administrative phase, thus allowing the latter to raise his complaints with regard to the intensity of the tools used by ITAs.

1. Genesi ed evoluzione del principio di proporzionalità nell’ordinamento interno La questione relativa all’approfondimento del principio di proporzionalità è assai complessa ed investe «quasi tutti i settori della scienza» [1] e della vita pubblica, dall’economia al diritto, e richiede, pertanto, una forte sensibilità in­terdisciplinare. È nostra intenzione, tuttavia, prescindendo da una ambiziosa indagine di così ampia portata, soffermarci unicamente sulla applicazione del principio di proporzionalità [2] nell’ambito del procedimento di accertamento tributario, inteso come adozione da parte dell’Amministrazione finanziaria del mezzo di controllo proporzionato rispetto al fine perseguito. In definitiva, si tratta di individuare gli strumenti più adeguati che comportino il minor sacrificio dei diritti del contribuente e ridimensionino la discrezionalità del­l’Amministrazione finanziaria che, talvolta, si traduce nell’adozione di comportamenti vessatori che eccedono, in termini sia di proporzionalità che di ragionevolezza, la corretta verifica dell’adempimento degli obblighi imposti al contribuente. Ci sembra opportuno, in questa sede, tralasciare noti e storici riferimenti di tale principio [3], nonché la più recente formulazione penalistica [4], per rammentare come la recente L. 11 marzo 2014, n. 23 (recante la delega al Governo in tema di disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita) faccia esplicito riferimento, nell’art. 8 e per ben due volte, al principio di proporzionalità. E, segnatamente, al comma 1, si stabilisce che la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario debba avvenire «secondo criteri di predeterminazione e di proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti» e, ancora, la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo deve rispettare il principio di proporzionalità al fine di graduare le sanzioni alla gravità dei comportamenti. La genesi di tale principio è da attribuirsi al diritto tedesco che individuava tre requisiti (livelli o gradini) della proporzionalità: idoneità (Geeignet­heit), necessarietà (Erforderlichkeit) e proporzionalità (Verhaltnismabig­keit). Idoneità del mezzo rispetto all’obiettivo perseguito; necessarietà che la misura adottata sia conforme, appunto, a controllo di proporzionalità e, pertanto, non esista un altro mezzo efficace nella medesima misura (insostituibilità del mezzo); proporzionalità in senso stretto da intendersi come una legittima proporzione fra la limitazione dei diritti dei cittadini e le finalità [continua..]

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