Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il divieto di applicazione analogica dell´aggio di riscossione (di Luigi Lovecchio)


In materia di riscossione coattiva delle entrate, qualora il Comune abbia deciso di affidare a terzi il servizio e quindi di utilizzare l’ingiunzione fiscale, anziché il ruolo “esattoriale”, non è legittima la pretesa di pagamento, a carico del debitore, di un importo pari all’aggio spettante all’agente della riscossione, in analogia alla riscossione tramite ruolo.

Tanto, sia in ragione della specialità della procedura di riscossione tramite ingiunzione, che non ammette il ricorso all’analogia, sia in considerazione del fatto che il modello comparativo di riferimento, in caso di affidamento a terzi della riscossione, è la riscossione in proprio e non l’affidamento all’agente della riscossione.

Prohibition of analogical extension of the tax collection “premium”

In the field of tax collection, if the Municipality decides to outsource the relevant service to third parties and use the fiscal injunction instead of the tax roll, requesting to the taxpayer the amount of the tax collection “premium” payable to the tax collection agent – in analogy to the tax collection made through tax roll – shall be considered unlawful.

This is true not only because of the special nature of the whole procedure of tax collection made through the fiscal injunction, which does not admit analogy, but also since the comparative model, in case of outsourcing of tax collection, is the tax collection per se and not the outsourcing to a third party.

Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3413 – Pres. Leoni, Est. Veltri Riscossione coattiva – entrate comunali – affidamento a terzi – ingiunzione fiscale – addebito di un importo corrispondente all’aggio esattoriale – specialità della procedura tramite ingiunzione – sussiste – modello comparativo rispetto al­l’affidamento a terzi – è la gestione in proprio del comune e non l’affidamento a Equitalia – effetti – illegittimità dell’addebito In caso di affidamento a terzi della riscossione coattiva delle entrate comunali, mediante utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale, è illegittimo l’addebito di un importo corrispondente all’aggio esattoriale, sia in virtù della specialità della procedura di riscossione tramite ingiunzione, sia in considerazione del fatto che il modello di riferimento, in caso di esternalizzazione del servizio, è la gestione in proprio della riscossione da parte del comune e non l’affidamento a Equitalia. (omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE La vicenda contenziosa si innesta nel programma di riqualificazione urbana adottato dal Comune di Chieti, ed investe, quanto ai profili di diritto, la possibilità di scomputo della quota di contribuzione legata al costo di costruzione (oltre che di quelle relativa agli oneri di urbanizzazione) in favore del titolare del permesso di costruire che proceda direttamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secon­daria, avuto riguardo al quadro normativo primario e, nel caso di specie, agli atti autoritativi e convenzionali intervenuti nella sequenza procedimentale che ha condotto al rilascio dei titoli abilitativi. La prima pronuncia gravata ha ad oggetto la legittimità della determinazione con la quale sono calcolati gli oneri concessori; la seconda, la conseguente ingiunzione fiscale che, sulla base di quel titolo, ha dato esecuzione alla pretesa. Il giudice di prime cure ha in proposito affermato che mentre gli “oneri d’urbaniz­zazione” attengono ad opere da fare, con un impegno diretto di materiale e lavoro aggiuntivo, il “costo di costruzione” è nozione distinta che ha a parametro la nuova costruzione in ragione della ricchezza che essa realizza in capo al beneficiario. Sul piano negoziale ha contestualmente rilevato, con specifico riferimento al caso deciso, che l’atto d’obbligo stabilisce la realizzazione diretta delle sole opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, con l’aggiunta di opere viarie e ciò in linea con la Delib. n. 122 del 1995 che espressamente aveva previsto lo scomputo dei soli oneri di urbanizzazione “fermo restando la corresponsione della quota di contributo dovuta a titolo di costo di costruzione”. Quanto alla censura avente ad oggetto [continua..]

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