Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia ed imposizione reddituale (di Francesco Pepe)


Il presente scritto è elaborato nell’ambito del progetto PRIN 2009 “Corrispettività, onerosità e valore di trasferimento nel diritto dell’impresa e nella circolazione deibeni” (Unità A Sassari-Unità B Foggia).

Si evidenzia come l’apprezzamento della causa negoziale imponga all’interprete un dovere di coerenza nella identificazione del regime fiscale applicabile. Si critica pertanto la tradizionale idea per cui la fattispecie “cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia” avrebbe natura “duale” e sarebbe idonea a generare sia una plusvalenza imponibile che una ipotesi di reddito di lavoro dipendente. Se ne prospetta una ricostruzione in termini unitari, pur nella incertezza della soluzione normativa.

Business transfer with creation of a life annuity and income taxation

The evaluation of the contractual cause obliges the interpreter to be coherent in identifying the applicable tax regime. In this respect, the traditional idea that the transfer of a company with creation of a life annuity has a “dual” nature and is capable of pro­ducing both a taxable gain and an employment income is subject to criticism. Despite the uncertainty of the legislative choice, an overall reconstruction is therefore desired.

1. Premessa Come osservato in dottrina, il nostro ordinamento tributario manifesta una tendenziale indifferenza rispetto ai profili funzionali del negozio giuridico [1]. Salvo il caso dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni (la causa del negozio rappresentando proprio il discrimen tra i due prelievi) [2], le altre tipologie di imposte indirette e dirette appaiono pressoché insensibili alla natura – onerosa, corrispettiva, gratuita o liberale [3] – di quegli atti o negozi pur fiscalmente rilevanti [4]. Ciò avviene anche nel contesto dell’imposizione reddituale, la causa negoziale degli atti di scambio non rilevando in sé, ma solo in quanto di fattore incidente o sintomatico della presenza/assenza di “inerenza dell’atto all’attività” [5]. Sul punto, è stato tuttavia opportunamente precisato come questa tendenza rappresenti non un connotato (per così dire) intrinseco o “naturale” del diritto tributario, ma estrinseco e contingente, ossia legato alla particolare morfologia delle fattispecie impositive vigenti, così come impressa loro dal legislatore storico [6]. Que­st’ultima osservazione non esclude quindi che – con riferimento ad alcune fattispecie imponibili ed in relazione ad alcuni casi particolari – ben possa e­mergere, più o meno nitidamente, una qualche più immediata rilevanza, ai fini fiscali, della causa negoziale (o, quanto meno, del modo in cui essa è con­cretamente apprezzata dall’interprete). Ebbene, una simile circostanza sembra manifestarsi in relazione ad una fattispecie che, nel contesto dell’imposizione reddituale [7], ha spesso sollecitato l’attenzione di dottrina, giurisprudenza e prassi degli uffici finanziari: la cessione di azienda verso la costituzione di una rendita vitalizia; vicenda che vede coinvolto un imprenditore (spesso un farmacista) il quale cede ad altri la propria azienda o ramo d’azienda, a fronte della costituzione, in suo favore e da parte del cessionario, di una rendita vitalizia, il cui ammontare annuale è predeterminato nel contratto di cessione [8]. Questa fattispecie ha, sul piano tributario, sollevato essenzialmente tre questioni: (i) se essa integri una ipotesi di “doppia imposizione (c.d. interna)”, dunque vietata ex art. 163 TUIR: la fattispecie in esame mostra infatti di ricadere – almeno formalmente – entro la sfera applicativa delle plusvalenze pa­trimoniali d’impresa [9], nonché, per quanto attiene alla rendita percepita dal cedente, dei redditi di lavoro dipendente c.d. assimilati [10]; (ii) come determinare l’entità della (eventuale) plusvalenza [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio